Cassazione Civile, Ordinanza n. 37372/2021 del 30/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento IRAP relativo all'anno d'imposta 2003, con cui l'Ufficio ha recuperato a tassazione una quota di contributi pubblici concessi alla società ai sensi della legge n. 219/1981 per la ricostruzione di impianti produttivi danneggiati dal sisma del 1980. La contribuente sosteneva, davanti ai giudici di merito e poi in cassazione, che tali contributi non dovessero concorrere alla base imponibile IRAP perché già esenti ai fini ILOR/IRPEF o comunque perché il relativo momento di acquisizione fiscale non era il 2003 ma, al più, il 1991, data del decreto di concessione; in subordine lamentava che la disciplina invocata dall'Ufficio non regolasse la competenza temporale dei contributi e che la sentenza d'appello fosse omessa, insufficiente o contraddittoria nella motivazione. Con i dieci motivi di ricorso deduceva, in sintesi: omessa o insufficiente motivazione sul momento di imponibilità; violazione delle norme sul regime fiscale dei contributi pubblici e sulla base imponibile IRAP; omessa pronuncia; violazione del divieto di doppia imposizione; motivazione apparente e contraddittoria dell'intera sentenza.
La decisione
La Corte ha ritenuto che la sentenza d'appello avesse effettivamente individuato nel 2003 il momento di definitiva acquisizione del contributo, coincidente con il collaudo finale, e quindi il periodo d'imposta in cui la somma doveva concorrere alla base IRAP. Ha escluso l'erroneità della motivazione della CTR, ritenendola sufficiente e coerente, e ha respinto tutte le censure: i motivi fondati sulla diversa ricostruzione del 1991 o sull'omessa pronuncia sono stati reputati infondati; il motivo sulla motivazione apparente è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità. Ne è derivato il rigetto integrale del ricorso, con condanna alle spese.
Norme richiamate
art. 11, comma 3, d.lgs. n. 446/1997
I contributi pubblici erogati in forza di legge concorrono a determinare la base imponibile IRAP, anche se esenti ai fini delle imposte sul reddito.
art. 3, comma 2-quinquies, d.l. n. 209/2002, conv. in l. n. 265/2002
Richiamato come norma che concorre a delineare l'imponibile IRAP, senza incidere sulla competenza temporale se il contributo risulta percepito in vigenza del tributo.
art. 5, comma 3, l. n. 289/2002
Richiamato unitamente alle altre disposizioni sulla base imponibile IRAP, senza rilievo autonomo sulla data di imputazione fiscale del contributo.
La distinzione tra "concessione" e "corresponsione" è letta nel senso che il collaudo finale segna la conclusione del procedimento concessorio e il passaggio delle somme nella piena titolarità del beneficiario.
La decadenza dai benefici viene ricondotta alla decadenza dalla concessione, cioè al venir meno del regime di precarietà delle somme anticipate.
I motivi di ricorso sono stati scrutinati secondo i diversi vizi denunciati; il vizio motivazionale richiede l'indicazione chiara e precisa del fatto decisivo controverso.
La doglianza di omessa pronuncia è stata respinta perché la CTR aveva effettivamente preso posizione sul momento di imputazione del contributo.
Richiamato nel definire il "fatto" decisivo ai fini del vizio motivazionale e il contenuto dell'onere della prova in senso storico-normativo.
art. 55, comma 3, lett. b), d.P.R. n. 917/1986
Richiamato solo nell'ipotesi alternativa in cui il contributo fosse stato ritenuto acquisito nel 1991; la relativa censura è stata comunque rigettata perché la sentenza è stata interpretata nel senso del 2003.
art. 17, comma 1, d.lgs. n. 446/1997
Richiamato in relazione alla disciplina dell'IRAP e alla soggezione dei contributi alla base imponibile.
art. 101 t.u. n. 219/1978
Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'asserita esenzione dei contributi, ma ritenuto non idoneo a escludere l'assoggettamento a IRAP.
art. 70 t.u. n. 76/1990
Richiamato dalla ricorrente in collegamento con il regime agevolativo pregresso, senza effetto sulla tassazione IRAP del 2003.
art. 3 Cost.
Invocato dalla ricorrente in relazione a una pretesa disparità di trattamento, senza accoglimento.
art. 53 Cost.
Invocato dalla ricorrente in relazione alla capacità contributiva, senza accoglimento.
Massime di principio
- Quando un contributo pubblico è erogato in più tranche e subordinato a un procedimento concessorio, il momento fiscalmente rilevante va individuato nel perfezionamento definitivo della concessione, se la sentenza di merito collega in modo univoco tale perfezionamento al collaudo finale e al passaggio della somma nella piena titolarità del beneficiario.
- Ai fini IRAP, i contributi pubblici erogati in forza di legge concorrono alla base imponibile anche se, per il passato, erano esenti rispetto ad altri tributi: l'agevolazione riferita a un diverso prelievo non si estende automaticamente all'IRAP.
- La motivazione è sufficiente quando, letta nel suo complesso, consente di individuare il punto decisivo della decisione e il percorso logico seguito dal giudice, senza che sia necessaria una confutazione analitica di tutte le tesi o prove delle parti.
- Il vizio di omessa pronuncia non sussiste se il giudice di merito ha comunque deciso sul punto controverso, anche con motivazione sintetica ma intelligibile.
- Il vizio di motivazione apparente o contraddittoria va dedotto in modo specifico, indicando il fatto storico decisivo controverso e la ragione concreta dell'insufficienza o della contraddittorietà; una censura generica sull'intera sentenza è inammissibile.
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