Cassazione Civile, Ordinanza n. 37375/2021 del 30/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IVA, IRES e IRAP relativo all'anno 2005, con cui l'Amministrazione finanziaria contestava la deducibilità di costi per manutenzione straordinaria sostenuti dalla società su beni di terzi, nonché la detraibilità dell'IVA relativa. In primo grado il ricorso della società era stato rigettato; in appello la CTR del Lazio aveva invece accolto il gravame, ritenendo deducibili i costi in quanto inerenti all'impresa perché funzionali, anche indirettamente, alla protezione, alla sicurezza e al miglioramento estetico dei locali, e censurando la motivazione dell'Ufficio anche sotto il profilo della pretesa partecipazione a una frode carosello, non ritenuta provata. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 109 del d.P.R. 917/1986, dell'art. 19 del d.P.R. 633/1972 e degli artt. 1576, 1609 e 1621 c.c., sostenendo che le spese di manutenzione straordinaria su immobile condotto in locazione non sarebbero inerenti all'attività d'impresa poiché il beneficio delle opere resterebbe al locatore; inoltre, la contribuente sarebbe stata coinvolta in un'operazione sospetta, dato il rapporto societario tra locatore e locatario e la finalità di abbattimento del reddito del locatore.
La decisione
La Corte non è entrata nel merito della censura fiscale, perché ha rilevato d'ufficio un vizio preliminare della notificazione del ricorso per cassazione. Ha accertato che il primo tentativo di notifica, effettuato presso il difensore costituito nel grado di appello, era andato a vuoto per irreperibilità del destinatario; successivamente il ricorso era stato notificato alla società e non al procuratore. Poiché la parte ricorrente, appreso l'esito negativo della prima notifica, non aveva riattivato il procedimento notificatorio con immediatezza e comunque entro un termine ragionevolmente contenuto, la Corte ha applicato il principio delle Sezioni Unite sulla tempestiva ripresa della notifica non andata a buon fine per causa non imputabile al notificante. Ne è conseguita la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per tardività/nullità della notificazione, con compensazione delle spese per mancata costituzione della resistente.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente come norma sulla deducibilità/inerenza dei costi d'impresa, ma la Corte non ne esamina il merito per l'inammissibilità del ricorso
richiamato dalla ricorrente in tema di detrazione IVA, senza statuizione di merito
richiamati dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla ripartizione e utilità delle spese su bene locato, senza esame nel merito
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
indicato come parametro del motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge
richiamato quale termine di raffronto per valutare l'immediatezza e tempestività della riattivazione del procedimento notificatorio
richiamato implicitamente dal principio delle Sezioni Unite sul limite temporale ragionevole pari alla metà dei termini di impugnazione
Sez. U, sent. n. 17352 del 24/07/2009
In tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell'atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l'onere ... di richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio ... e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto
la Corte richiama il principio secondo cui, se la notifica non va a buon fine per causa non imputabile, la parte deve riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio, altrimenti perde gli effetti della prima attivazione
Sez. U, sent. n. 14594 del 15/07/2016
La parte che ha richiesto la notifica, nell'ipotesi in cui non sia andata a buon fine per ragioni a lei non imputabili, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve attivarsi con immediatezza per riprendere il processo notificatorio e deve svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento. Questi requisiti di immediatezza e tempestività non possono ritenersi sussistenti qualora sia stato superato il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325, c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data rigorosa prova
viene affermato il criterio della metà dei termini di impugnazione come soglia ordinaria oltre la quale la ripresa della notifica non è più tempestiva, salvo prova rigorosa di circostanze eccezionali
Massime di principio
- Quando la notificazione di un ricorso per cassazione non si perfeziona per causa non imputabile al notificante, la parte deve riattivare il procedimento notificatorio con immediatezza e con tutta la diligenza necessaria a completarlo, altrimenti la notifica è tardiva e il ricorso è inammissibile.
- La tempestività della ripresa della notifica va valutata in concreto, ma non può normalmente dirsi rispettata se è stato superato un intervallo pari alla metà del termine di impugnazione previsto dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali rigorosamente provate.
- La Corte, ove ravvisi un vizio preliminare della notificazione del ricorso, può arrestarsi a tale profilo processuale senza esaminare i motivi di merito.
- In presenza di inammissibilità del ricorso e mancata costituzione della parte intimata, può disporsi la regolazione delle spese con statuizione di nulla per le spese.
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