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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37376/2021 del 30/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IVA, IRES e IRAP relative all'anno d'imposta 2006. La società contribuente aveva impugnato l'atto deducendo, tra l'altro, la deducibilità di costi di manutenzione straordinaria sostenuti su beni di terzi per euro 43.324,87 e la detraibilità dell'IVA per euro 9.450,00, relativi all'installazione di un impianto antifurto-antincendio, all'adattamento dell'impianto elettrico e al miglioramento estetico dei saloni di vendita. La CTP aveva rigettato il ricorso, ma la CTR aveva accolto l'appello della società ritenendo deducibili i costi perché funzionali, anche indirettamente, all'utilità dell'impresa e aveva escluso la prova di una partecipazione della contribuente a una frode carosello. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 109 del d.P.R. 917/1986, dell'art. 19 del d.P.R. 633/1972 e degli artt. 1576, 1609 e 1621 c.c., sostenendo che non sarebbe configurabile l'inerenza delle spese quando i miglioramenti sono eseguiti su un immobile condotto in locazione, poiché il vantaggio rimarrebbe in capo al locatore, e che l'operazione sarebbe sospetta per la coincidenza tra compagine sociale del locatario e del locatore.

La decisione

La Corte non ha esaminato il merito della censura sull'inerenza e sulla detraibilità, perché ha rilevato d'ufficio la nullità della notifica del ricorso per cassazione. In particolare, la prima notifica al difensore della controparte era andata a vuoto per irreperibilità del destinatario l'8 giugno 2015; tuttavia la successiva riattivazione del procedimento notificatorio è avvenuta solo il 31 luglio 2015, notificando l'atto direttamente alla società e non al procuratore, con ricezione il 3 agosto 2015. Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite sulla rinnovazione tempestiva della notifica non andata a buon fine per cause non imputabili al notificante, la Corte ha ritenuto che non fossero rispettati i requisiti di immediatezza e tempestività, mancando ogni circostanza eccezionale. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile per tardività della notifica, senza pronuncia sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 109 d.P.R. 917/1986

    Invocato dalla ricorrente come norma sulla deducibilità dei costi, ma la Corte non si pronuncia nel merito poiché decide l'inammissibilità per tardività della notifica.

  • art. 19 d.P.R. 633/1972

    Invocato dalla ricorrente come norma sulla detraibilità dell'IVA; la Corte non esamina il motivo per ragioni processuali.

  • artt. 1576, 1609 e 1621 c.c.

    Richiamati a sostegno della tesi sull'allocazione dei benefici delle migliorie su immobile locato; nessuna interpretazione di merito viene resa.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro formale del motivo di ricorso per cassazione dedotto dalla ricorrente.

  • art. 325 c.p.c.

    Utilizzato come parametro temporale di riferimento per valutare la tempestività della ripresa del procedimento notificatorio; la Corte richiama la soglia della metà dei termini indicati da tale norma.

Massime di principio

  • Quando la notificazione del ricorso per cassazione non si perfeziona per cause non imputabili al notificante, la parte deve riattivare senza indugio il procedimento notificatorio per conservare gli effetti della richiesta originaria.
  • La rinnovazione della notifica deve avvenire con immediatezza e tempestività; in linea di massima, tali requisiti non sussistono se viene superata la metà del termine di cui all'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali rigorosamente provate.
  • Se la parte, appreso l'esito negativo della prima notifica, non si attiva tempestivamente per la ripresa del procedimento, il ricorso per cassazione è inammissibile per tardività della notifica.
  • In presenza di una declaratoria di inammissibilità per vizio notificatorio, la Corte non esamina le censure di merito investenti la deducibilità dei costi o la detraibilità dell'IVA.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioniNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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