Cassazione Civile, Ordinanza n. 37371/2021 del 30/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento notificato dall'ufficio fiscale a una società e ai suoi soci, ritenuti coobbligati ex art. 35 del d.P.R. n. 602 del 1973, con cui venivano recuperate a tassazione plusvalenze e maggiori redditi d'impresa relativi a una complessa operazione societaria, oltre a ritenute alla fonte non effettuate, non dichiarate e non versate sui redditi di capitale maturati dai soci. In seguito erano stati notificati anche un avviso di contestazione con sanzioni e una cartella di pagamento correlata. I contribuenti avevano impugnato gli atti sostenendo, tra l'altro, che vi fosse duplicazione della pretesa erariale, poiché per parte delle somme avevano già definito in adesione altri avvisi emessi da un diverso ufficio; la CTP aveva rigettato i ricorsi e la CTR aveva confermato. In Cassazione i ricorrenti avevano proposto otto motivi, ma prima della decisione hanno depositato istanza di estinzione del giudizio e di cessazione della materia del contendere, deducendo di avere aderito a procedure di definizione agevolata delle cartelle e di avere estinto integralmente i debiti tributari; l'Agenzia delle Entrate ha aderito alla richiesta.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere, prendendo atto che i contribuenti avevano versato tutte le somme dovute e che anche l'Amministrazione aveva aderito alla richiesta. Ha inoltre disposto che le spese del processo estinto restassero a carico delle parti che le avevano anticipate. È stato escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, in applicazione del principio secondo cui la declaratoria di estinzione rende inoperante tale previsione.
Norme richiamate
art. 35 d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato quale base della chiamata in solidarietà dei soci per le obbligazioni tributarie della società e per le imposte, soprattasse e interessi relativi ai redditi su cui il sostituto non ha operato le ritenute
art. 6 d.l. n. 193 del 2016
indicato come fondamento della prima definizione agevolata delle cartelle oggetto di causa
art. 3 d.l. n. 119 del 2018
richiamato quale base della successiva definizione agevolata (c.d. rottamazione ter) utilizzata per sanare il ritardo nel pagamento dell'ultima rata
art. 3, comma 6, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. in l. 17 dicembre 2018, n. 136
indicato nella richiesta dei ricorrenti come norma che consente la declaratoria di estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte afferma che la declaratoria di estinzione del giudizio esclude la sua applicabilità, quindi non è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Cass. 12/10/2018, n. 25485
citata a sostegno del principio per cui l'estinzione del giudizio esclude l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Cass. 10/10/2019, n. 25529
richiamata in conferma del medesimo principio sull'inapplicabilità dell'ulteriore contributo unificato in caso di estinzione
Massime di principio
- Quando il contribuente prova di avere definito integralmente i carichi tributari oggetto del giudizio e l'Amministrazione aderisce alla richiesta, la Corte dichiara l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
- La definizione agevolata dei debiti tributari rende improcedibile la prosecuzione del giudizio di legittimità sul merito della pretesa fiscale già estinta.
- In caso di estinzione del giudizio, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, salvo diversa disciplina applicabile nel caso concreto.
- La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per l'impugnazione non vittoriosa.
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