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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14562/2025 del 30/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da quattro avvisi di accertamento ICI emessi da un comune per gli anni d'imposta 2008, 2009, 2010 e 2011, relativi a due unità immobiliari site nel territorio comunale e catastalmente censite in categoria C/2. L'ente ha recuperato l'imposta ritenendo disconosciuta la ruralità degli immobili per il periodo anteriore alla presentazione di una denuncia DOCFA del 24 gennaio 2011, presentata a seguito di sollecitazione dell'Agenzia del Territorio. Il contribuente ha impugnato gli avvisi sostenendo, in sintesi, che la motivazione degli atti fosse insufficiente o assente, che il giudice d'appello avesse omesso di esaminare alcune censure sugli atti impositivi, che l'amministrazione non avesse assolto l'onere della prova del presupposto impositivo, e che fosse illegittima l'applicazione retroattiva della rendita ai fini ICI. Nel ricorso per cassazione sono stati formulati cinque motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, in relazione agli artt. 36 e 59 del d.lgs. n. 546/1992; 2) omesso esame del motivo di appello sui vizi motivazionali degli avvisi; 3) violazione delle norme sulla motivazione degli atti amministrativi e dello Statuto del contribuente per asserito difetto assoluto di motivazione; 4) violazione dell'art. 2697 c.c. per mancata considerazione dell'onere probatorio dell'ente; 5) violazione delle norme catastali e fiscali sulla decorrenza degli effetti della denuncia DOCFA e sull'asserita retroattività dell'imposizione.

La decisione

La Corte ha rigettato tutti i motivi del ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse sufficientemente motivata, che il giudice di merito avesse implicitamente respinto la censura relativa ai vizi formali degli avvisi passando all'esame del merito, e che gli avvisi di accertamento fossero adeguatamente motivati perché indicavano gli elementi essenziali della pretesa e i fatti posti a base del recupero. Sul piano sostanziale, la Corte ha affermato che, in presenza di immobili oggetto di procedura catastale DOCFA attivata per la perdita dei requisiti di ruralità, la disciplina speciale consente l'utilizzo della rendita attribuita o presunta anche per annualità pregresse, con decorrenza fiscale ancorata ai presupposti normativi indicati; ha inoltre precisato che, in relazione alla pretesa esenzione o ruralità, era il contribuente a dover fornire la prova dei fatti idonei a escludere l'imposta, prova che nel caso concreto non è stata ritenuta raggiunta. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato alle spese, oltre agli ulteriori oneri di legge sul contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    la sentenza tributaria deve contenere una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto; la motivazione è nulla solo se radicalmente mancante o meramente apparente, ossia incapace di rendere controllabile la ratio decidendi.

  • art. 59 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato nel primo motivo di ricorso come norma asseritamente violata, ma la Corte non ne ravvisa la violazione.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato in via analogica come parametro del minimo costituzionale della motivazione.

  • art. 111 Cost.

    la motivazione deve raggiungere il minimo costituzionale, altrimenti la sentenza è nulla per motivazione apparente.

  • art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241

    richiamato quale parametro della motivazione dell'atto amministrativo; nel caso concreto la motivazione degli avvisi è stata ritenuta congrua.

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    l'atto impositivo deve consentire al contribuente di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali e di difendersi efficacemente.

  • art. 2, comma 36, d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, conv. in L. 24 novembre 2006, n. 286

    la procedura catastale per i fabbricati che hanno perso la ruralità ha natura speciale; la variazione è indotta dalla sollecitazione dell'amministrazione e la decorrenza fiscale dipende dai presupposti di fatto e dalla loro indicazione.

  • art. 19, commi 8, 9 e 10, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. in L. 30 luglio 2010, n. 122

    attribuisce ai Comuni funzioni di supporto e all'Agenzia del Territorio il potere di attribuire la rendita presunta; la rendita può produrre effetti fiscali anche per annualità pregresse secondo la disciplina speciale.

  • art. 2, comma 5-bis, d.l. 29 dicembre 2010, n. 225, conv. in L. 26 febbraio 2011, n. 10

    la rendita catastale presunta e quella successivamente dichiarata o attribuita producono effetti fiscali dal 1 gennaio 2007, salva prova contraria in autotutela di diversa decorrenza; i tributi sono corrisposti in acconto e salvo conguaglio.

  • art. 5, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    è la regola generale per la determinazione del valore imponibile ICI sulla base della rendita catastale vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione, ma è recessiva rispetto alla disciplina speciale richiamata.

  • art. 74 L. 21 novembre 2000, n. 342

    la notifica dell'atto attributivo della rendita decorre ai fini dell'impugnazione, ma non esclude l'applicabilità della rendita anche a periodi anteriori, trattandosi di atto dichiarativo e non costitutivo.

  • art. 2697 c.c.

    in relazione alla ruralità del fabbricato e alle cause di esenzione o esclusione d'imposta, l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa di non debenza grava sul contribuente che la invoca.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La nullità per difetto di motivazione sussiste solo quando la sentenza sia radicalmente priva di ragioni o presenti argomentazioni inconciliabili, perplesse o incomprensibili; non basta una motivazione sintetica se consente di ricostruire la ratio decidendi.
  • Nel processo tributario, la motivazione dell'avviso è sufficiente se consente al contribuente di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali e di contestarla nel merito; non è necessario che l'atto anticipi tutte le ragioni giuridiche di possibile esclusione dell'imposta.
  • Quando il giudice tributario esamina il rapporto sostanziale, l'eventuale censura di invalidità formale dell'atto si intende implicitamente respinta se non accolta espressamente.
  • In materia di ICI su immobili interessati da procedure catastali speciali per perdita dei requisiti di ruralità, la disciplina sulla decorrenza degli effetti fiscali della rendita attribuita o presunta prevale sulla regola generale e consente l'utilizzo della rendita anche per annualità pregresse secondo i presupposti di legge.
  • La rendita catastale ha natura dichiarativa e non costitutiva: la sua efficacia impugnatoria decorre dalla notifica, ma la sua applicabilità fiscale può riferirsi al momento in cui si è verificata la variazione materiale che ne giustifica l'attribuzione.
  • L'ente impositore deve allegare i fatti posti a base dell'accertamento, ma spetta al contribuente che invochi la ruralità o altra causa di esenzione dimostrare i presupposti fattuali della non debenza dell'imposta.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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