Cassazione Civile, Ordinanza n. 14507/2025 del 30/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2010, recuperando maggior reddito per il disconoscimento dell'inerenza di costi pari a 7.912 euro, relativi a acquisti di beni ritenuti non documentati e non inerenti, con conseguenti riprese ai fini IRPEF, IRAP, sanzioni e IVA. La CTP aveva accolto il ricorso solo limitatamente all'IVA e la CTR aveva confermato. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) illegittimità della notifica dell'avviso, sostenendo che per gli atti impo-esattivi non fosse consentita la notificazione diretta a mezzo posta e che dovessero applicarsi le forme di cui all'art. 60 d.P.R. n. 600/1973; (2) violazione delle norme sul contraddittorio endoprocedimentale, assumendo che anche negli accertamenti cd. a tavolino dovesse applicarsi il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, l. n. 212/2000; (3) omessa pronuncia, o comunque mancato esame, sulla deducibilità e inerenza delle spese di locazione di oggetti d'arte usati nell'arredo dell'ufficio.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto valida la notifica dell'avviso eseguita direttamente a mezzo posta, affermando che l'art. 29 d.l. n. 78/2010 non deroga alla regola generale dell'art. 14 l. n. 890/1982 e non esclude la notificazione diretta degli avvisi di accertamento. Ha inoltre escluso la necessità del termine dilatorio del contraddittorio preventivo per gli accertamenti a tavolino, precisando che tale garanzia opera solo per controlli eseguiti presso la sede del contribuente. Infine, ha considerato infondata la doglianza sull'omessa pronuncia, osservando che il motivo non individuava un fatto storico trascurato ma proponeva questioni di diritto già superate dalla motivazione della CTR, che aveva negato l'inerenza dei beni d'arte e ribadito l'onere probatorio a carico del contribuente. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 29, comma 1, lett. a) e b), d.l. n. 78/2010
"L'avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate ... deve contenere anche l'intimazione ad adempiere"; "L'esecuzione forzata è sospesa per un periodo di centottanta giorni"
La disposizione disciplina gli avvisi di accertamento esecutivi e consente la notificazione dei successivi atti rideterminativi anche mediante raccomandata A/R, senza incidere sulle modalità di notificazione degli avvisi di accertamento né vietare la notifica diretta a mezzo posta.
"La notificazione degli avvisi e degli altri atti ... può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari"
Costituisce la regola generale per la notificazione degli atti al contribuente e conserva tale funzione anche in presenza del richiamo all'art. 60 d.P.R. n. 600/1973; la notifica diretta a mezzo posta è valida.
"Sono fatti salvi ... l'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600"
La norma aggiunge ulteriori modalità di notificazione dell'avviso di accertamento, ma non esclude il ricorso alla notificazione diretta a mezzo posta.
"sanatoria per raggiungimento dello scopo"
Richiamato dal ricorrente; la Corte non fonda la decisione su questa norma, poiché reputa la notifica originariamente valida.
art. 24, l. n. 4/1929
Richiamato nel motivo sul contraddittorio, ma non ritenuto idoneo a modificare il principio per cui il termine dilatorio dell'art. 12, comma 7, l. n. 212/2000 opera solo nei controlli svolti presso la sede del contribuente.
art. 12, comma 7, l. n. 212/2000
Il termine dilatorio per osservazioni del contribuente si applica soltanto agli accessi, ispezioni e verifiche effettuati presso la sede del contribuente e non agli accertamenti cd. a tavolino svolti dall'Amministrazione sulla base di documenti o risposte al questionario.
art. 41, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamato dal ricorrente a sostegno del contraddittorio procedimentale, ma non ritenuto tale da imporre un termine dilatorio negli accertamenti a tavolino.
Richiamato nel motivo relativo alle spese per locazione di oggetti d'arte; la Corte rileva che la censura non identifica un fatto storico omesso, ma propone una questione di qualificazione giuridica non decisiva rispetto alla motivazione della CTR.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In conseguenza del rigetto, è dichiarato l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La notificazione diretta a mezzo posta degli avvisi di accertamento effettuata dagli uffici finanziari è valida ai sensi dell'art. 14 l. n. 890/1982; il richiamo dell'art. 60 d.P.R. n. 600/1973 non elimina né sostituisce tale modalità, ma ne aggiunge di ulteriori.
- L'art. 29 d.l. n. 78/2010 disciplina gli avvisi di accertamento esecutivi e gli atti successivi rideterminativi, ma non limita la forma della notificazione dell'avviso originario né impone l'uso esclusivo di messi notificatori.
- Il termine dilatorio previsto dall'art. 12, comma 7, l. n. 212/2000 opera solo in caso di controlli svolti presso la sede del contribuente e non si estende agli accertamenti cd. a tavolino basati su documentazione o risposte fornite dal contribuente all'Amministrazione.
- In tema di deducibilità dei costi, quando il giudice di merito abbia escluso l'inerenza della spesa e abbia posto l'onere probatorio a carico del contribuente, la censura in cassazione non può risolversi in una mera riproposizione di questioni di diritto senza indicare un fatto storico decisivo omesso.
- La deducibilità di spese relative a beni d'arte di arredamento non può essere affermata in via automatica per la sola qualità professionale del contribuente; occorre la prova concreta dell'inerenza al reddito o all'attività esercitata.
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