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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14457/2025 del 30/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da tre avvisi di accertamento tributari notificati alla società mediante la procedura ex art. 140 c.p.c., con deposito presso la casa comunale e successivo invio delle raccomandate informative. In primo grado il Tribunale aveva ritenuto falsamente apposta la sottoscrizione sugli avvisi di ricevimento delle raccomandate, dichiarandone la falsità parziale nella parte in cui attestavano la consegna al legale rappresentante della società, e aveva ritenuto non perfezionata la notifica; aveva invece respinto le domande contro Poste Italiane e il Ministero, condannando l'Agenzia delle Entrate alle spese. La Corte d'appello ha riformato, affermando che la raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c. non è soggetta alla legge n. 890/1982 e che può essere ricevuta anche da soggetti diversi dal destinatario; ha quindi ritenuto irrilevante l'assenza della firma del legale rappresentante e ha reputato inammissibile e comunque infondata la querela di falso, anche per mancata prova che nessun soggetto legittimato avesse ricevuto le raccomandate. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione del riparto di giurisdizione, sostenendo che la rilevanza della querela rispetto al giudizio tributario spettasse al giudice della causa principale; 2) nullità per extrapetizione e violazione dell'art. 112 c.p.c., perché la Corte d'appello avrebbe deciso questioni estranee al thema decidendum e alla sola verifica della falsità; 3) erronea declaratoria di inammissibilità della querela, confondendo interesse ad agire e rilevanza del documento; 4) omesso esame del fatto decisivo relativo alla restituzione degli avvisi al mittente con firma di un funzionario dell'Agenzia. Il Ministero ha proposto ricorso incidentale, lamentando che la Corte d'appello non avesse deciso sul difetto di legittimazione passiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo del ricorso principale, ritenendo che il giudice della querela di falso avesse ecceduto i propri limiti decidendo sulla rilevanza/inammissibilità della querela ai fini del giudizio tributario, tema riservato al giudice della causa principale. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, che dovrà pronunciarsi nuovamente anche sul profilo della legittimazione passiva del Ministero e sulle spese del giudizio di legittimità. Sono stati dichiarati assorbiti il primo, il terzo e il quarto motivo del ricorso principale, nonché il motivo del ricorso incidentale del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 140 c.p.c.

    La notificazione mediante deposito e raccomandata informativa è richiamata come meccanismo notificatorio da verificare nel suo corretto perfezionamento; la questione della sua efficacia non poteva però essere decisa dal giudice della querela di falso oltre i limiti della falsità del documento.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può pronunciarsi oltre il thema decidendum; la Corte d'appello ha ecceduto decidendo sulla rilevanza della querela e sulla validità del procedimento notificatorio invece di limitarsi all'accertamento della falsità.

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse ad agire nella querela di falso non va confuso con la rilevanza del documento nel giudizio principale; la verifica dell'interesse si arresta alla contestazione della genuinità del documento e al suo uso come prova contro l'istante.

  • art. 221 c.p.c.

    La questione della rilevanza dell'eventuale falsità del documento impugnato con querela incidentale è devoluta al giudice della causa principale, non a quello della querela, il cui compito è solo accertare se l'atto sia falso.

  • art. 39 d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario il giudice deve sospendere il giudizio in attesa della definizione della querela di falso, trattandosi di accertamento pregiudiziale riservato ad altra giurisdizione, ma deve anche verificare la pertinenza e rilevanza della querela rispetto al documento impugnato.

  • art. 81 c.p.c.

    Richiamato dal Ministero nel motivo incidentale per contestare la legittimazione passiva, questione rimessa al giudice di rinvio.

  • art. 4 l. 260/1958

    Richiamato dal Ministero nel motivo incidentale in tema di rappresentanza e legittimazione processuale dell'amministrazione statale.

  • art. 57 d.lgs. 300/1999

    Richiamato dal Ministero nel motivo incidentale sul difetto di legittimazione passiva nelle controversie relative agli atti tributari.

Massime di principio

  • Nel giudizio di querela di falso il giudice adito deve limitarsi ad accertare la falsità o genuinità del documento impugnato; non può pronunciarsi sulla rilevanza della falsità nel giudizio principale, perché tale valutazione spetta al giudice della causa in cui il documento è stato prodotto.
  • Nel processo tributario, la proposizione di querela di falso impone al giudice della causa principale di sospendere il giudizio, ma questi conserva il potere di verificare la pertinenza e la rilevanza del documento impugnato ai fini della decisione.
  • L'eventuale inammissibilità della querela di falso non può essere affermata in ragione della sua supposta irrilevanza rispetto al merito della controversia, se ciò comporta un giudizio anticipato sulla validità della notificazione o sul valore probatorio del documento.
  • La valutazione sulla validità del procedimento notificatorio e sulle eventuali persone legittimate a ricevere l'atto non rientra nel perimetro della decisione sulla querela di falso, quando tale querela è proposta solo per contestare la genuinità della sottoscrizione apposta sul documento.
  • Quando il giudice della querela di falso estende il proprio esame a profili che attengono al merito del giudizio principale, la sentenza è viziata per ultrapetizione/extrapetizione e va cassata con rinvio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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