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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14517/2025 del 30/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dal diniego dell’amministrazione finanziaria a rimborsare un credito d’imposta relativo a ritenute operate sugli interessi attivi di conti intestati prima a un fallimento e poi a un concordato fallimentare per assunzione. Il credito, compreso nell’attivo della procedura, era stato ceduto a una società cessionaria, che aveva chiesto il rimborso producendo la documentazione bancaria degli estratti conto relativi ai periodi rilevanti. La CTP aveva accolto la domanda e la CTR aveva confermato. L’Agenzia ha impugnato la sentenza con due motivi: 1) nullità per motivazione apparente, assumendo che la CTR non avesse adeguatamente motivato sull’esistenza del credito e sul soggetto originario titolare del diritto; 2) violazione degli artt. 2697 c.c., 114, 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la contribuente/cessionaria fosse stata erroneamente esonerata dall’onere di provare la permanenza del credito in capo al cedente e l’assenza di compensazione o detrazione già effettuate.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo, perché diretto in realtà a contestare la valutazione di merito delle prove e non un vero vizio di motivazione apparente; ha inoltre osservato che il credito originario non era dell’assuntore ma della procedura fallimentare, almeno per la parte maturata nel periodo di titolarità dei conti. Ha poi respinto il secondo motivo, affermando che il cessionario che richiede il rimborso deve provare l’esistenza del credito e che tale prova era stata fornita mediante gli estratti conto; quanto alla mancata compensazione o detrazione da parte del cedente, la Corte ha ritenuto che non gravasse sulla cessionaria una prova ulteriore, anche in considerazione della struttura fattuale della vicenda e della conoscibilità, da parte dell’amministrazione, di eventuali dichiarazioni integrative. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell’Agenzia delle Entrate alle spese.

Norme richiamate

  • art. 1 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato insieme all'art. 36 del medesimo decreto per la censura di nullità della sentenza tributaria, ma la Corte esclude che vi sia un vizio motivazionale riconducibile a tali norme.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    La Corte precisa che il motivo dell'Agenzia non denunciava un difetto di motivazione in senso tecnico, ma mirava a contestare il merito della decisione.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Utilizzato dalla ricorrente come parametro del preteso vizio di motivazione apparente; la Corte esclude la sussistenza del vizio.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di motivazione; la Corte ritiene la censura in realtà diretta al riesame del merito.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ribadisce che il contribuente che chiede il rimborso deve provare l'esistenza del credito, onere assolto nel caso concreto; non grava invece sulla cessionaria la prova negativa della mancata compensazione o detrazione da parte del cedente.

  • art. 114 c.p.c.

    Censurato dalla ricorrente insieme agli artt. 115 e 116 c.p.c.; la Corte respinge la doglianza perché tende a sovvertire la valutazione delle prove.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla valutazione delle prove; la Corte non ravvisa violazioni processuali, ma un tentativo di rivalutazione del merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla valutazione delle prove; la Corte conferma che la CTR ha correttamente apprezzato la documentazione prodotta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura di motivazione apparente è inammissibile quando, sotto tale etichetta, si pretende in realtà una rivalutazione del merito e della sufficienza delle prove.
  • Nel caso di richiesta di rimborso di un credito d’imposta, il contribuente o cessionario deve provare l’esistenza del credito; tale onere può essere assolto mediante documentazione bancaria o contabile idonea a dimostrare le ritenute subite.
  • Non incombe sul cessionario, in via generale, la prova negativa che il credito non sia stato già compensato o detratto dal cedente, quando la documentazione complessiva e la ricostruzione fattuale rendano infondata tale pretesa dell’amministrazione.
  • La qualificazione del soggetto originario titolare del credito deve essere compiuta sulla base della vicenda concreta del rapporto e della procedura concorsuale, non sulla base di mere affermazioni della parte pubblica.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiProveRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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