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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14493/2025 del 30/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda due giudizi riuniti. Nel primo, un contribuente professionista ha impugnato un avviso di accertamento con cui l’Ufficio gli aveva recuperato a tassazione un maggior reddito per costi ritenuti non inerenti: una somma per l’acquisto di opere letterarie e una somma più rilevante qualificata come risarcimento collegato a una transazione stragiudiziale, ritenuta estranea all’attività professionale. La CTP aveva accolto il ricorso per un vizio di notifica, ma la CTR aveva riformato la decisione, ritenendo sanata la notifica e infondate nel merito le doglianze sull’inerenza. Nel secondo giudizio, lo stesso contribuente aveva chiesto la revocazione della sentenza d’appello sostenendo che il fatto controverso non fosse l’esistenza dell’accordo transattivo, ma soltanto l’inerenza dei costi; la CTR aveva rigettato la revocazione. In cassazione il contribuente deduceva, contro la sentenza sul merito, sei motivi: (1) violazione delle norme sul raddoppio dei termini di accertamento e omesso esame di fatti decisivi, contestando la rilevanza della denuncia penale e la tempestività della produzione documentale; (2) violazione delle norme sulla notificazione, contestando la sanatoria del vizio di notifica dell’avviso; (3) omesso esame sulla non applicabilità della disciplina transitoria del d.lgs. n. 128/2015; (4) errori di diritto e motivazione sulla ripartizione dell’onere della prova in tema di inerenza dei costi relativi alla transazione; (5) violazioni e omesso esame circa le spese per opere letterarie; (6) violazione di legge con riferimento all’IRAP, ritenuta non suscettibile di raddoppio dei termini in quanto non penalmente rilevante. Contro la sentenza che aveva rigettato la revocazione proponeva invece due motivi, denunciando omesso esame di un fatto decisivo e omessa pronuncia sul punto centrale della revocazione, cioè l’errore di fatto dedotto.

La decisione

La Corte ha preliminarmente riunito i due ricorsi. Ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro la sentenza della CTR che aveva rigettato la revocazione, perché la vera ratio decidendi era l’inammissibilità del rimedio revocatorio nel processo tributario, essendo stato proposto parallelamente il ricorso per cassazione avverso la stessa sentenza; le ulteriori argomentazioni sul merito erano soltanto svolte ad abundantiam e non andavano censurate autonomamente. Quanto al ricorso contro la sentenza di merito, la Corte ha respinto i primi cinque motivi: ha ritenuto irrilevante la data della denuncia penale per gli avvisi già notificati prima del 2 settembre 2015, ha ritenuto sanata la nullità della notifica per raggiungimento dello scopo, ha giudicato inammissibile il motivo che confondeva questione di diritto e fatto storico, ha confermato che l’inerenza dei costi deve essere provata dal contribuente e che la CTR aveva motivatamente escluso tale prova, e ha escluso che fosse dimostrato un errore di motivazione sulla voce relativa alle opere letterarie. Ha invece accolto il sesto motivo, affermando che l’IRAP non è tributo penalmente rilevante e quindi non può applicarsi il raddoppio dei termini in relazione a tale imposta. Ne è seguita la cassazione con rinvio limitatamente a tale profilo al giudice d’appello, che dovrà anche provvedere sulle spese del giudizio di legittimità relative a quel ricorso. Per il ricorso sulla revocazione, la Corte ha condannato il ricorrente alle spese e ha dichiarato dovuto, se del caso, l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 335 c.p.c.

    La riunione dei procedimenti è stata disposta in via analogica, perché i ricorsi riguardavano la stessa vicenda processuale e la stessa sentenza sostanziale.

  • art. 395 c.p.c.

    È la norma sulla revocazione richiamata come oggetto del secondo giudizio, ma nel processo tributario il rimedio è stato ritenuto inammissibile nella specie per la pendenza del ricorso per cassazione.

  • art. 64 d.lgs. n. 546/1992

    La revocazione nel processo tributario è ammessa solo contro sentenze non impugnabili o non impugnate; se la sentenza è già stata impugnata per cassazione, il rimedio revocatorio è inammissibile.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di omessa pronuncia non è stata accolta perché la vera ratio della decisione era l’inammissibilità della revocazione, non il merito della domanda.

  • art. 43 d.P.R. n. 600/1973

    Nel regime previgente il raddoppio dei termini dipendeva dall’astratta sussistenza dell’obbligo di denuncia penale; per gli avvisi già notificati prima del 2 settembre 2015 continua ad applicarsi la disciplina previgente.

  • art. 32 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato nel motivo sul raddoppio dei termini e sulla produzione documentale, ma il motivo è stato respinto.

  • art. 58 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato nel motivo sul raddoppio dei termini e sulla produzione documentale, ma il motivo è stato respinto.

  • art. 331 c.p.p.

    Per il regime previgente rileva l’esistenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia, non la data di effettiva presentazione della notitia criminis.

  • d.lgs. n. 128/2015

    Ha introdotto una disciplina transitoria: per gli avvisi notificati entro il 2 settembre 2015 resta applicabile il vecchio regime del raddoppio dei termini.

  • L. n. 208/2015, art. 1, comma 132

    Per gli avvisi non ancora notificati al 2 settembre 2015, riferiti a periodi anteriori al 2016, il raddoppio resta possibile solo se la notitia criminis sia stata comunicata entro il termine ordinario; la norma non opera retroattivamente per gli avvisi già notificati.

  • art. 140 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di notificazione, ma la Corte ha ribadito che la notifica dell’avviso di accertamento può essere sanata dal raggiungimento dello scopo.

  • art. 156 c.p.c.

    La nullità della notificazione dell’avviso di accertamento è sanata ex tunc se il contribuente propone tempestivamente ricorso, raggiungendosi lo scopo dell’atto.

  • art. 160 c.p.c.

    Richiamato insieme all’art. 156 c.p.c. per affermare la sanatoria della notificazione nulla dell’atto impositivo.

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    Il rinvio alle regole delle notificazioni del processo civile consente di applicare la sanatoria per raggiungimento dello scopo alla notificazione dell’avviso di accertamento.

  • art. 360 c.p.c.

    È stato richiamato per inquadrare i motivi di ricorso; la Corte ha escluso che alcuni motivi integrassero il vizio di omesso esame di un fatto decisivo quando in realtà censuravano questioni giuridiche o l’apprezzamento del merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    A seguito dell’inammissibilità del ricorso sulla revocazione è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la revocazione è esperibile soltanto contro sentenze non impugnabili o non impugnate; se la stessa decisione è stata già portata in cassazione, il rimedio revocatorio è inammissibile.
  • Quando il giudice dichiara inammissibile una domanda o un ricorso, le eventuali argomentazioni sul merito rese solo ad abundantiam non costituiscono autonoma ratio decidendi e non devono essere impugnate separatamente.
  • Nel regime previgente sul raddoppio dei termini di accertamento, per gli avvisi notificati prima del 2 settembre 2015 conta la sola sussistenza astratta dei presupposti dell’obbligo di denuncia penale, non la data di effettiva presentazione della notitia criminis.
  • Per gli avvisi di accertamento non ancora notificati al momento dell’entrata in vigore della disciplina transitoria del 2015, il raddoppio dei termini è subordinato alla comunicazione della notizia di reato entro il termine ordinario di accertamento; se ciò non avviene, il raddoppio non opera.
  • La nullità della notificazione dell’avviso di accertamento è sanata se il contribuente propone tempestivamente ricorso, poiché in tal modo l’atto raggiunge il suo scopo.
  • In tema di costi dedotti in dichiarazione, l’inerenza deve essere provata dal contribuente; il giudice di merito può escluderla valorizzando la carenza di documentazione, la natura informale dei rapporti sottostanti e l’assenza di elementi idonei a collegare la spesa all’attività professionale.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per contestare una questione di diritto o una diversa valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • L’IRAP non ha natura di tributo penalmente rilevante, sicché il regime del raddoppio dei termini di accertamento non può essere applicato a tale imposta.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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