Cassazione Civile, Ordinanza n. 22133/2025 del 31/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’estratto di ruolo richiesto dal contribuente all’agente della riscossione, dal quale emergevano numerose iscrizioni a ruolo relative a cartelle di pagamento e avvisi di addebito emessi da Agenzia delle Entrate-Riscossione, INPS e INAIL. Il contribuente aveva impugnato davanti al tribunale la mancata o invalida notificazione di parte degli atti, deducendo altresì la prescrizione di alcuni crediti e l’inefficacia delle notifiche via PEC o a mezzo posta. Il tribunale aveva accolto solo in parte il ricorso, dichiarando inefficaci alcuni atti per omessa notifica, ritenendo invece regolarmente notificati altri atti o non prescritte le pretese; la corte d’appello aveva confermato in parte la decisione e accolto l’appello incidentale dell’INPS su alcuni avvisi. In cassazione il ricorrente ha proposto otto motivi: nullità per omessa pronuncia sul disconoscimento delle copie e sulla mancata verificazione; violazione delle norme sulla prova documentale e sulla querela di falso; vizi delle notifiche postali e PEC, anche per uso di indirizzi non tratti da pubblici registri; erroneità nel ritenere la domanda di rateizzazione atto interruttivo della prescrizione; difetto di prova della notifica di specifici avvisi; illegittimità della condanna per lite temeraria. La Corte di cassazione, prima di esaminare tali censure, ha rilevato che la questione decisiva era la proponibilità stessa dell’impugnazione dell’estratto di ruolo alla luce della sopravvenuta disciplina legislativa che ne esclude, di regola, l’impugnabilità diretta, salvo specifiche ipotesi tassative di pregiudizio attuale. Poiché nel caso concreto non era allegata alcuna delle ipotesi eccezionali previste dalla legge, è stato ritenuto mancante sin dall’origine l’interesse ad agire.
La decisione
La Corte ha dichiarato che, per effetto dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, come modificato dall’art. 3-bis del d.l. n. 146/2021 conv. in l. n. 215/2021, l’estratto di ruolo non era impugnabile nel caso di specie, perché non ricorreva alcuna delle tassative condizioni che consentono l’azione diretta. Ha quindi cassato senza rinvio la sentenza impugnata, ritenendo che l’azione non potesse essere proposta per difetto originario di interesse ad agire. Le spese dell’intero processo sono state compensate, in considerazione della sopravvenienza normativa e dei successivi interventi giurisprudenziali richiamati nella motivazione.
Norme richiamate
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973
«L'estratto di ruolo non è impugnabile»; impugnazione diretta ammessa solo nei casi tassativi di pregiudizio per appalto, pagamenti da PA o perdita di un beneficio
La disposizione è stata applicata come norma sopravvenuta che esclude, in via generale, l’impugnazione diretta dell’estratto di ruolo e che limita l’azione ai soli casi espressamente previsti; fuori da tali ipotesi manca l’interesse ad agire.
art. 3-bis del d.l. n. 146/2021 conv. in l. n. 215/2021
Ha introdotto la disciplina che ha novellato l’art. 12 d.P.R. n. 602/1973 e che si applica anche ai giudizi pendenti perché incide sulla decisione ancora da adottare.
art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato per distinguere la tutela differita dall’impugnazione diretta dell’estratto di ruolo.
Richiamato nel riepilogo della decisione di primo grado per la presunzione di conoscenza derivante dalla ricezione via PEC.
Invocato nei motivi per omessa pronuncia, ma la Corte non è entrata nel merito di tali censure perché ha risolto la causa in rito per difetto di interesse.
Richiamati nei motivi sul disconoscimento della documentazione notificatoria e sul procedimento di verificazione.
Richiamato nei motivi per contestare l’efficacia probatoria delle sottoscrizioni e delle scritture dei referti di notifica.
art. 24 Cost.
Invocato nel primo motivo come parametro di tutela del diritto di difesa.
Richiamato nel quinto motivo in tema di indirizzi PEC utilizzabili per la notifica.
art. 3-bis della l. n. 53/1994
Richiamato nel quinto motivo in tema di notificazione via PEC.
art. 6 del d.lgs. n. 82/2005 (CAD)
Richiamato nel quinto motivo in tema di uso degli indirizzi PEC risultanti da pubblici elenchi.
Richiamato nel sesto motivo per sostenere l’erroneità del riconoscimento dell’effetto interruttivo della prescrizione da parte della domanda di rateizzazione.
Richiamato nel settimo motivo per contestare la mancata prova della notifica di specifici avvisi.
Richiamato nell’ottavo motivo per censurare la statuizione di lite temeraria.
Massime di principio
- L’estratto di ruolo, di regola, è un mero elaborato informatico riepilogativo e non è autonomamente impugnabile; l’oggetto dell’impugnazione è l’atto impositivo o riscossivo sottostante, non l’estratto in sé.
- La sopravvenienza normativa che delimita l’azione diretta contro l’estratto di ruolo si applica ai giudizi pendenti quando incide sulla decisione ancora da adottare, perché interviene sulla condizione dell’azione, che è dinamica.
- Fuori dalle ipotesi tassative previste dalla legge, l’impugnazione diretta dell’estratto di ruolo è inammissibile per difetto di interesse ad agire.
- Quando manca in radice l’interesse ad agire, il giudice di legittimità può cassare la decisione senza rinvio, senza esaminare i motivi di ricorso che attengono al merito della notificazione, alla prescrizione o alla prova dei singoli atti.
- La disciplina speciale sulla notificazione e sulla prova degli atti di riscossione resta recessiva se, a monte, l’azione proposta è improponibile per carenza del presupposto processuale dell’interesse ad agire.
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