Cassazione Civile, Ordinanza n. 22128/2025 del 31/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da una precedente sentenza che aveva accertato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, con inquadramento al IV livello del CCNL metalmeccanici e con conseguente regolarizzazione contrattuale e previdenziale. In sede successiva, il lavoratore aveva chiesto l'esecuzione di quella decisione e, inoltre, il pagamento di differenze retributive asseritamente dovute in base a un accordo aziendale o alla contrattazione decentrata. La corte territoriale aveva dichiarato cessata la materia del contendere quanto all'esecuzione, perché la società aveva poi assunto il lavoratore con decorrenza indicata in sentenza; aveva invece respinto la domanda sulle differenze retributive, ritenendo che su di essa vi fosse già giudicato derivante da una precedente sentenza di merito che aveva rigettato la pretesa per difetto di prova. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il lavoratore ha denunciato la violazione dell'art. 2909 c.c. in relazione all'art. 32 c.p.c., sostenendo che la precedente pronuncia fosse di mero rito e non di merito, e quindi non idonea a formare giudicato sostanziale preclusivo della riproposizione della domanda.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondata la censura. Ha osservato che la sentenza richiamata dalla corte d'appello aveva rigettato la domanda sulle differenze retributive non per ragioni processuali, ma per carenza di allegazioni in fatto e di prova circa l'esistenza dell'accordo aziendale e dei presupposti del trattamento più favorevole invocato. Ne ha desunto che si trattava di una pronuncia di merito, suscettibile di passare in giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c., con conseguente preclusione alla riproposizione della domanda. Il ricorso è stato quindi rigettato; il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
Il rigetto di una domanda per carenza di prova integra una decisione di merito idonea a passare in giudicato sostanziale, precludendo la riproposizione della stessa pretesa.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta insussistenza di giudicato; la Corte non ne ricava una regola ostativa, poiché qualifica la precedente pronuncia come decisione di merito.
art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002
È posto a base dell'ordine di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il rigetto di una domanda per difetto di prova non è una pronuncia di rito, ma una decisione sul merito della pretesa.
- Una sentenza che respinge la domanda per carenza di allegazione e di prova forma giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c., impedendo di riproporre la medesima domanda tra le stesse parti.
- Ai fini dell'esistenza del giudicato occorre guardare alla sostanza della decisione e alla ragione del rigetto, non alla formula utilizzata dalle parti per qualificarla.
- Quando il ricorso per cassazione è respinto, il ricorrente è tenuto alle spese e, ricorrendone i presupposti, all'ulteriore contributo unificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 31 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22021/2025 del 31/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 31 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22024/2025 del 31/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 31 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22057/2025 del 31/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 31 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22091/2025 del 31/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 31 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22122/2025 del 31/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 31 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22130/2025 del 31/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →