Cassazione Civile, Ordinanza n. 22024/2025 del 31/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto dell’intervenuta composizione bonaria della controversia tra le parti e, in conseguenza, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. In ragione della concorde richiesta delle parti, ha inoltre compensato integralmente le spese di lite.
Esito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasceva da una domanda volta ad accertare l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra un lavoratore e una società. In primo grado era stata esclusa la subordinazione; la Corte d’appello di Napoli, invece, aveva accolto l’impugnazione del lavoratore e aveva disposto la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti con decorrenza dal 7 gennaio 2008 e inquadramento nel II livello del CCNL Industria metalmeccanica. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo. Nel giudizio di legittimità, però, le parti hanno dichiarato concordemente di aver definito bonariamente la lite e hanno chiesto la compensazione delle spese.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di cassazione, le parti dichiarano di aver raggiunto un accordo transattivo o comunque una composizione bonaria della lite, la Corte deve prendere atto della cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere comporta la definizione del giudizio senza decisione sul merito del ricorso.
- Se la definizione bonaria è concordemente chiesta dalle parti, la Corte può disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 31 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22021/2025 del 31/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 31 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22057/2025 del 31/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 31 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22091/2025 del 31/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 31 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22122/2025 del 31/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 31 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22128/2025 del 31/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 31 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22130/2025 del 31/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →