Cassazione Civile, Ordinanza n. 22091/2025 del 31/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, sia in primo che in secondo grado, della domanda di due soggetti che avevano chiesto accertarsi la sussistenza e la validità di un rapporto di piccola colonia intercorrente tra loro nel periodo 2013-2014, in ambito di previdenza agricola. In Cassazione le ricorrenti hanno dedotto: (1) violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto la domanda preclusa da un precedente giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Salerno, nonostante la diversità di petitum e causa petendi tra i due giudizi; (2) violazione dell'art. 112 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale non avesse poi esaminato la questione di diritto relativa alla possibilità per un coltivatore diretto di associarsi con altri per la conduzione di parte dell'attività, costituendo un rapporto di piccola colonia, nel rispetto dei limiti quantitativi dell'art. 31 della l. n. 590/1965.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché, quando si contesta l'esistenza del giudicato esterno affermato dal giudice di merito, il ricorrente deve riportare nel ricorso il testo integrale della sentenza asseritamente passata in giudicato; non basta il richiamo a stralci della motivazione. Poiché tale onere non è stato assolto, la censura è stata dichiarata inammissibile. Il secondo motivo è rimasto assorbito. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Nulla è stato disposto sulle spese del giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. ed è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
Richiamato come parametro della dedotta violazione in tema di giudicato esterno.
art. 324 c.p.c.
Richiamato come parametro della dedotta violazione in tema di giudicato formale.
art. 112 c.p.c.
Invocato per lamentare omessa pronuncia sulla questione relativa alla configurabilità del rapporto di piccola colonia.
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
Indicato come base procedurale per la decisione in camera di consiglio con riserva di deposito dell'ordinanza.
art. 31, l. n. 590/1965
Richiamato dalle ricorrenti come limite quantitativo alla possibilità di associazione del coltivatore diretto nella conduzione dell'attività.
art. 152 disp. att. c.p.c.
Usato per non statuire sulle spese del giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Fondamento per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, chi deduce l'erronea affermazione dell'esistenza di un giudicato esterno deve riportare integralmente nel ricorso il testo della decisione asseritamente passata in giudicato; il mero rinvio a estratti o passaggi motivazionali non è sufficiente e determina inammissibilità della censura.
- La contestazione del giudicato esterno richiede una specifica allegazione e riproduzione del provvedimento rilevante, perché la Corte di cassazione possa verificarne direttamente il contenuto e la portata preclusiva.
- Quando il primo motivo di ricorso è dichiarato inammissibile per difetto del necessario onere di allegazione, il motivo successivo che dipenda logicamente dalla sua accoglienza resta assorbito.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, può essere dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
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