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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22122/2025 del 31/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasceva dalla domanda della lavoratrice volta a far accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la società committente, nonostante l'interposizione di appalti e l'utilizzo di varie ditte e cooperative formalmente appaltatrici. I giudici di merito avevano ritenuto non genuino l'appalto e avevano riconosciuto la subordinazione, con conseguente inquadramento al livello 4 del CCNL metalmeccanico e diritto alle differenze retributive. In cassazione la società ha dedotto un unico motivo di ricorso per violazione dell'art. 2094 c.c. e dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale avesse riqualificato un rapporto autonomo in subordinato in assenza dei requisiti della subordinazione. La società contestava, in sostanza, la valutazione delle prove: la corte d'appello aveva accertato che le mansioni amministrative sul ricevimento della merce in riparazione erano svolte secondo procedure interamente predisposte dalla committente, non concordate con l'appaltatore, che il servizio non produceva un risultato autonomo dell'appaltatore, che gli strumenti di lavoro erano della committente e che le direttive provenivano di fatto dalla stessa committente, elementi che avevano escluso la genuinità dell'appalto e confermato la dipendenza funzionale della lavoratrice dalla società.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, pur formalmente prospettata come violazione di legge, la censura mirasse in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie già compiuta dai giudici di merito, trasformando impropriamente il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito. Di conseguenza sono state poste a carico della ricorrente le spese del giudizio di cassazione ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2094 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare la qualificazione del rapporto come subordinato; la Corte non ne ha dato un'interpretazione autonoma, limitandosi a rilevare che la censura non investiva correttamente una violazione di legge ma la ricostruzione fattuale compiuta in appello.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma evocata per denunciare la violazione di legge; la Corte ha osservato che la doglianza era in realtà diretta a sollecitare una rivalutazione del merito.

  • art. 13, comma quater, d.p.r. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • Cass. n. 27213/2018

    citata come precedente sui criteri per escludere la genuinità dell'appalto quando manchi un autonomo risultato produttivo dell'appaltatore e le attività siano inserite nel ciclo organizzativo del committente.

  • Cass. n. 12551/2020

    citata a sostegno del medesimo principio sulla genuinità dell'appalto.

  • Cass. nn. 8758/2017 e 18721/2018

    richiamate per il principio di inammissibilità del ricorso per cassazione che, sotto veste di violazione di legge, miri in realtà a una rivalutazione dei fatti di merito.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, pur denunciando formalmente una violazione di legge, miri sostanzialmente a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti accertati dal giudice di merito.
  • La qualificazione di un rapporto come appalto genuino richiede l'accertamento di un autonomo risultato produttivo dell'appaltatore; se le attività sono integralmente inserite nelle procedure e nel ciclo organizzativo del committente e le direttive provengono da quest'ultimo, l'appalto può essere escluso.
  • Quando il giudice di merito fonda la decisione su un apprezzamento istruttorio coerente con i principi di diritto applicabili, la censura di legittimità non può limitarsi a contrapporre una lettura alternativa dei fatti.
  • In presenza di soccombenza del ricorrente, le spese seguono la soccombenza e può essere dichiarato l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato se ne ricorrono i presupposti processuali.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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