Cassazione Civile, Ordinanza n. 22057/2025 del 31/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia trae origine dall'impugnazione di un estratto di ruolo contenente crediti contributivi INPS. La parte ricorrente sosteneva di non aver ricevuto validamente gli avvisi di addebito richiamati nell'estratto, contestando la regolarità delle relate di notifica e il mancato avvio della verificazione sulle copie prodotte. Deduceva inoltre che gli avvisi non fossero stati notificati correttamente nel caso di temporanea assenza del destinatario, poiché non sarebbe stata provata la ricezione dell'avviso della raccomandata informativa. Nel merito contestava l'estinzione dei crediti per prescrizione, l'intervenuta decadenza dell'azione impositiva e l'erroneità della ritenuta idoneità delle istanze di rateizzazione a interrompere la prescrizione. Infine censurava la condanna per lite temeraria. La Corte di cassazione ha però rilevato che i motivi da uno a sette non si confrontavano con la ratio decisiva della sentenza impugnata, ossia il difetto di un interesse concreto e attuale a impugnare l'estratto di ruolo, poiché non risultavano promosse procedure esecutive né notificata un'intimazione di pagamento; ha quindi applicato il principio per cui, dopo la riforma dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973, l'estratto di ruolo non è in generale impugnabile, salvo specifiche deroghe non ricorrenti nel caso concreto. L'ottavo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non aggrediva la ratio della statuizione sulla lite temeraria.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure di merito sulla notifica, sulla prescrizione, sulla decadenza e sull'interruzione della prescrizione non colpissero la decisione d'appello fondata sulla mancanza di interesse ad agire contro l'estratto di ruolo. Ha inoltre considerato inammissibile la doglianza sulla lite temeraria perché non attaccava la motivazione effettiva della condanna. Conseguentemente ha condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore di entrambi i resistenti e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come parametro della censura per omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
richiamato in tema di efficacia probatoria della scrittura privata disconosciuta
richiamati con riguardo al disconoscimento della sottoscrizione e al procedimento di verificazione
art. 8, comma 2, L. n. 890/1982
richiamato per affermare che, in caso di notifica a mezzo posta con temporanea assenza, rileva la prova del ricevimento della raccomandata informativa
richiamato in tema di riparto dell'onere della prova sulla regolarità della notifica e sui fatti estintivi
richiamato per contestare l'effetto interruttivo della prescrizione attribuito alle istanze di rateizzazione
richiamato con riferimento alla condanna per responsabilità aggravata/lite temeraria
richiamato per la dedotta decadenza dalla potestà impositiva
richiamato per l'intervento legislativo che ha modificato la disciplina dell'impugnazione dell'estratto di ruolo
richiamata come legge di conversione che ha inserito la modifica normativa
interpretato nel senso che l'estratto di ruolo non è impugnabile in via generale, salvo tassative eccezioni legate a specifici pregiudizi concreti
art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
richiamato per la tutela differita in materia di atti della riscossione
art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016
richiamato come una delle ipotesi eccezionali in cui la diretta impugnazione è consentita per pregiudizio alla partecipazione a gare
art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973
richiamato come altra ipotesi eccezionale di pregiudizio che consente la diretta impugnazione
art. 1, comma 1, lett. a), d.m. 18 gennaio 2008, n. 40
richiamato per definire i pagamenti pubblici rilevanti ai fini del pregiudizio eccezionale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità
Massime di principio
- L'estratto di ruolo, in quanto mero elaborato informatico contenente i dati del ruolo e non un autonomo atto impositivo, non è di regola impugnabile; la tutela va esercitata contro l'atto presupposto o riscossivo effettivamente lesivo.
- Dopo la riforma dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973, l'interesse ad agire contro il ruolo o la cartella asseritamente invalidamente notificata sussiste solo nei casi espressamente previsti dalla legge, quando il debitore dimostri uno specifico e attuale pregiudizio.
- Nel giudizio di impugnazione dell'estratto di ruolo, le doglianze sulla ritualità della notifica, sulla prescrizione o sulla decadenza sono inammissibili se non si confrontano con la ratio decidendi fondata sul difetto di interesse ad agire.
- La censura contro la condanna per lite temeraria è inammissibile se non aggredisce la concreta motivazione del giudice di merito, dovendo il ricorrente confrontarsi con la specifica ratio della statuizione.
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