Cassazione Civile, Ordinanza n. 05540/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società titolare di una concessione demaniale marittima per la gestione di uno stabilimento balneare ha impugnato in Cassazione la sentenza del Consiglio di Stato che aveva accolto l’appello della società controinteressata contro la decisione del TAR favorevole, in parte, alla ricorrente. In fatto, il Comune aveva bandito una procedura di evidenza pubblica per nuove concessioni demaniali marittime e, poi, aveva adottato ulteriori provvedimenti di proroga delle concessioni in essere. La società ricorrente aveva contestato davanti al giudice amministrativo la legittimità di tali atti, deducendo tra l’altro la violazione della normativa emergenziale COVID-19, della disciplina nazionale sulla proroga automatica delle concessioni, della normativa regionale sul Piano di Utilizzazione degli Arenili e del riparto di competenze interne all’ente locale. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto quattro motivi, tutti formalmente qualificati come eccesso di potere giurisdizionale: 1) il Consiglio di Stato avrebbe rifiutato di decidere sull’eccezione di improcedibilità dell’appello per difetto di interesse, a causa di un preteso contrasto tra motivazione e dispositivo; 2) avrebbe sconfinato nella sfera amministrativa, reinterpretando l’atto di annullamento in autotutela del bando; 3) avrebbe invaso la sfera del legislatore omettendo di considerare sopravvenute norme che, secondo la ricorrente, prorogavano le concessioni e vietavano nuovi bandi; 4) avrebbe invaso la discrezionalità amministrativa ritenendo legittimo il bando in assenza del PUA e individuando esso stesso le circostanze eccezionali che consentivano la gara. La Corte ha respinto le censure ritenendo che esse investissero, in realtà, questioni di rito o di corretta interpretazione di norme e atti, e non un vero e proprio difetto di giurisdizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che il primo motivo si fondava su un mero refuso materiale del dispositivo della sentenza d’appello, e comunque che l’eventuale omessa pronuncia o errore processuale del giudice amministrativo non integra un rifiuto di giurisdizione. Il secondo e il terzo motivo sono stati ritenuti inammissibili perché la verifica dell’interesse all’impugnazione e la valutazione della sopravvenienza normativa sono questioni di rito o di diritto, non di giurisdizione; inoltre il Consiglio di Stato non aveva sostituito la propria motivazione a quella amministrativa, ma si era limitato a valorizzare una delle ragioni poste a base dell’autotutela. Anche il quarto motivo è stato respinto: il Consiglio di Stato non ha creato una nuova motivazione amministrativa, ma ha interpretato la normativa regionale, individuando nell’avvenuta scadenza delle concessioni una delle ipotesi che consentivano la gara in assenza del PUA. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore di entrambe le resistenti, con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come base normativa della procedura di evidenza pubblica per il rilascio delle concessioni demaniali marittime.
art. 1, comma 18, d.l. 31 dicembre 2009, n. 194
Indicata come una delle norme di proroga ope legis delle concessioni demaniali marittime.
art. 34-duodecies d.l. 18 ottobre 2012, n. 179
Indicata come ulteriore norma di proroga ope legis delle concessioni.
art. 1, commi 682, 683 e 684, l. 30 dicembre 2018, n. 145
Richiamata quale disciplina della proroga automatica delle concessioni demaniali marittime, poi ritenuta contrastante con la direttiva servizi e disapplicata dal giudice amministrativo.
Direttiva 2006/123/CE
Ritenuta dal giudice amministrativo autoapplicativa e ostativa alla proroga automatica nazionale delle concessioni demaniali marittime.
Invocato dalla ricorrente come norma emergenziale che avrebbe imposto proroghe e divieti di bandire nuove gare.
art. 103, comma 2, d.l. 18/2020
"tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati (…) in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza"
La Corte richiama la questione solo per escludere che la sua applicazione possa trasformarsi in una questione di giurisdizione; il Consiglio di Stato aveva ritenuto che la proroga delle concessioni demaniali non avesse connessione ragionevole con la finalità emergenziale della norma.
art. 1, comma 1, d.l. 24 dicembre 2021, n. 221
Richiamato per individuare la cessazione dello stato di emergenza al 31 marzo 2022.
artt. 46, 47 e 53-bis l.r. Lazio n. 13/2007
Invocati come norme regionali che avrebbero impedito il bando in assenza del PUA.
art. 19, comma 3, regolamento reg. Lazio n. 19/2016
Interpretato dal Consiglio di Stato nel senso che consente, in alcune ipotesi, l’indizione di gare per concessioni temporanee anche in assenza del PUA; la Cassazione ha ritenuto che tale interpretazione non integri sconfinamento nella sfera amministrativa.
Indicata come sopravvenienza normativa che, secondo la ricorrente, avrebbe prorogato le concessioni e vietato nuovi bandi.
Indicata come sopravvenienza normativa dedotta dalla ricorrente a sostegno del venir meno dell’interesse all’appello.
Indicata come ulteriore sopravvenienza normativa dedotta dalla ricorrente.
Richiamato dalla Corte per affermare che un’eventuale omessa pronuncia integra, al più, un error in procedendo, non un rifiuto di giurisdizione.
Base per la condanna alle spese del giudizio di legittimità.
art. 2, comma 2, d.m. 10 marzo 2014, n. 55
Richiamato per la liquidazione delle spese legali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- L’eccesso di potere giurisdizionale per rifiuto di giurisdizione sussiste solo quando il giudice neghi in radice la propria potestà di decidere sulla materia o la attribuisca a un diverso giudice; non ricorre quando si denunci un errore del giudice nell’applicazione di norme processuali o nel governo di questioni di rito.
- La verifica della persistenza o meno dell’interesse all’impugnazione è questione di rito e di corretta applicazione del diritto processuale; l’eventuale erroneità della decisione sul punto non è sindacabile come vizio di giurisdizione in cassazione.
- L’interpretazione di un atto amministrativo o di una norma regolamentare, anche se incidente sulla legittimità di un bando o sull’interesse al ricorso, non costituisce di per sé sconfinamento nella sfera riservata alla pubblica amministrazione, se il giudice si limita a trarre le conseguenze giuridiche del testo normativo o dell’atto.
- Il giudice amministrativo non invade la sfera del legislatore o dell’amministrazione quando applica, coordina e interpreta sopravvenienze normative rispetto alla controversia; il dissenso sulla soluzione giuridica adottata resta un errore di diritto, non un difetto di giurisdizione.
- Un refuso nel dispositivo, se chiaramente superato dalla motivazione complessiva, non integra contrasto rilevante né può essere elevato a rifiuto di giurisdizione.
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