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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05417/2026 del 11/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dalla cessione onerosa, avvenuta nel 2007, di due particelle di terreno di proprietà del contribuente a favore di un soggetto che agiva per conto della società espropriante nell'ambito del progetto di raddoppio e potenziamento di una linea ferroviaria. L'Ufficio, a seguito del controllo della dichiarazione dei redditi, ha emesso avviso di accertamento IRPEF recuperando a tassazione la plusvalenza ritenuta derivante dalla cessione e irrogando una sanzione. Il contribuente ha impugnato l'atto davanti al giudice tributario. In Cassazione ha dedotto, con tre motivi, la nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente e la violazione delle norme che disciplinano le varianti urbanistiche e la tassazione delle plusvalenze da espropriazione/cessione volontaria, sostenendo che l'approvazione del progetto dell'opera pubblica avrebbe comportato automaticamente la riclassificazione delle aree in zona F, con conseguente esclusione della tassazione. L'Agenzia ha resistito e, in via incidentale, ha censurato la conferma dell'annullamento della sanzione, lamentando motivazione apparente e l'erroneo riconoscimento dell'obiettiva incertezza normativa.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso principale del contribuente, ritenendo infondata la doglianza sulla motivazione e corretta la tassazione della plusvalenza, poiché al momento rilevante i terreni ricadevano ancora nelle zone omogenee B e D e non era automatica la riclassificazione in zona F per effetto della sola approvazione del progetto dell'opera pubblica. Ha invece accolto il primo motivo del ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate, ravvisando motivazione solo apparente nella sentenza di appello nella parte in cui aveva confermato l'esonero da sanzioni, senza un effettivo esame delle censure sull'assenza di obiettive condizioni di incertezza. Il secondo motivo incidentale è rimasto assorbito. Ne è seguita la cassazione parziale con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per un nuovo esame delle questioni accolte e assorbite e per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    consente di censurare in cassazione la nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante nei limiti del minimo costituzionale

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è stato il veicolo delle censure per violazione o falsa applicazione di norme sostanziali e tributarie

  • art. 111, comma 6, Cost.

    fissa il parametro del minimo costituzionale della motivazione

  • d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla L. n. 134 del 2012

    ha modificato l'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. restringendo il controllo sulla motivazione

  • artt. 6 e seguenti della L. n. 167 del 1962

    disciplinano la procedura di approvazione delle varianti urbanistiche richiamata nella decisione

  • art. 1, commi 1, 4 e 5, L. n. 1 del 1978

    viene interpretato nel senso che l'approvazione del progetto di opera pubblica vale come dichiarazione di pubblica utilità e può integrare variante urbanistica, ma non comporta automaticamente la riclassificazione in zona F

  • art. 7, commi 1 e 3, L. n. 385 del 1990

    richiamato dal ricorrente come norma coordinata sul procedimento di approvazione delle opere pubbliche

  • art. 11, comma 5, L. n. 413 del 1991

    viene richiamato per affermare la tassabilità delle plusvalenze da cessione volontaria nel corso di procedimenti espropriativi relativi a terreni siti in determinate zone omogenee

  • art. 35, commi 1 e 2, d.P.R. n. 327 del 2001

    riprende la disciplina fiscale delle plusvalenze da indennità di esproprio e cessioni volontarie nel procedimento espropriativo

  • art. 8 della L. n. 167 del 1962

    invocato per sostenere che alcune varianti possano essere approvate con sola deliberazione comunale; la Corte esclude che ciò determini di per sé la riclassificazione automatica delle aree in zona F

  • art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444

    definisce le zone omogenee, rilevanti ai fini dell'imposizione delle plusvalenze

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    impone una motivazione della sentenza tributaria non meramente apodittica o apparente

  • art. 8 del d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato nel secondo motivo incidentale, rimasto assorbito

  • art. 10 della L. n. 212 del 2000

    richiamato per la causa di non punibilità legata all'obiettiva incertezza normativa

  • art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997

    prevede la non punibilità in presenza di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    consente la correzione o integrazione della motivazione quando il dispositivo è conforme a diritto

  • art. 155, quarto comma, c.p.c.

    regola la proroga del termine quando la scadenza cade in giorno festivo

  • art. 369, primo comma, c.p.c.

    richiamato per il termine di deposito del ricorso principale e, per relationem, per la tempestività dell'incidentale

  • art. 370, primo comma, c.p.c.

    richiamato per il termine di proposizione del controricorso e del ricorso incidentale

  • art. 371, primo comma, c.p.c.

    richiamato per la disciplina del ricorso incidentale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    giustifica l'attestazione dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto dell'impugnazione principale

  • d.l. n. 50 del 2017, art. 11, comma 9

    ha sospeso per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle controversie tributarie definibili agevolmente

  • L. n. 96 del 2017

    legge di conversione del d.l. n. 50 del 2017

Massime di principio

  • In materia fiscale sulle plusvalenze da cessione volontaria nell'ambito di procedimenti espropriativi, il presupposto impositivo va verificato con riguardo alla zona omogenea in cui il terreno ricadeva all'inizio della procedura espropriativa, non alla successiva evoluzione della vicenda amministrativa.
  • L'approvazione del progetto di opera pubblica può valere come dichiarazione di pubblica utilità e come variante urbanistica, ma non comporta automaticamente e immediatamente la riclassificazione dell'area in zona F se il testo normativo non lo prevede in modo inequivoco.
  • La tassazione delle plusvalenze da indennità di esproprio o da corrispettivi di cessioni volontarie riguarda i terreni destinati a opere pubbliche siti nelle zone omogenee tipizzate dalla legge, senza che siano rilevanti distinzioni ulteriori non previste dalla disciplina.
  • In cassazione la motivazione è apparente solo quando la sentenza non consente di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dal giudice; non basta che la motivazione sia sintetica o essenziale se rimane comprensibile.
  • La sentenza d'appello motivata in modo meramente adesivo rispetto al primo grado, senza confronto con le specifiche censure di gravame, è nulla per motivazione apparente.
  • Quando il dispositivo è conforme a diritto, la Corte può correggere o integrare la motivazione ai sensi dell'art. 384 c.p.c. senza travolgere la decisione sul punto sostanzialmente corretta.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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