L.R. Lazio 13/2007
Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina l’organizzazione del turismo nel Lazio: funzioni di Regione, comuni e Roma Capitale, programmazione triennale e annuale, ambiti turistici di destinazione, strutture ricettive, agenzie di viaggio, pro-loco, demanio marittimo e sanzioni. Molte previsioni sono state aggiornate nel 2022-2024; alcune sezioni storiche risultano abrogate. Restano centrali gli obblighi di SCIA, classificazione, comunicazioni statistiche e controlli.
Organizzazione del sistema turistico della Regione Lazio
Organizzazione del sistema turistico laziale
La legge disciplina l’assetto del turismo nella Regione Lazio, definendo finalità, riparto delle funzioni tra Regione ed enti locali, programmazione del settore, regole per strutture ricettive, agenzie di viaggio, pro-loco e concessioni sul demanio marittimo. La disciplina è stata ampiamente aggiornata da successive modifiche, con alcune parti ormai abrogate.
Finalità e principi generali
La Regione riconosce il turismo come leva di sviluppo economico sostenibile, promozione del territorio e crescita sociale e culturale. L’intervento regionale mira in particolare a:
- integrare l’offerta turistica con gli altri settori economici;
- promuovere un’immagine unitaria del sistema turistico laziale;
- sostenere innovazione, qualità, formazione e competitività internazionale;
- sviluppare servizi ICT e sistemi informativi turistici;
- valorizzare risorse naturalistiche, culturali, enogastronomiche, marine, montane e lacuali;
- favorire turismo sociale, accessibilità, stabilizzazione del lavoro e contrasto al lavoro irregolare.
L’organizzazione del sistema si ispira alla sussidiarietà e al partenariato pubblico-privato.
Riparto delle funzioni istituzionali
La Regione esercita le principali funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento, tra cui:
- adozione del piano turistico regionale triennale;
- attuazione degli interventi regionali e di progetti di interesse regionale;
- coordinamento dei programmi UE e statali;
- rapporti con gli organi di tutela del patrimonio storico, culturale e naturalistico;
- promozione dell’immagine turistica e riconoscimento di partenariati pubblico-privati;
- determinazione dei requisiti minimi di classificazione delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari;
- piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime;
- gestione dell’elenco on line delle associazioni senza scopo di lucro e vigilanza su di esse;
- raccolta e diffusione dei dati sull’offerta e domanda turistica;
- organizzazione dell’assistenza al turista, della formazione degli operatori e della promozione di manifestazioni e marchi collettivi.
I comuni, singoli o associati, curano la promozione locale, la ricezione delle SCIA, la vigilanza sulle strutture ricettive e sulle agenzie di viaggio, la verifica dei prezzi esposti, la classificazione segnalata, il rilascio delle concessioni demaniali marittime e la collaborazione nella raccolta dati. Roma Capitale dispone inoltre di competenze specifiche per la valorizzazione della propria destinazione turistica, l’assistenza al turista e il coordinamento locale di alcune funzioni regionali; può anche stabilire criteri specifici per la locazione turistica non imprenditoriale in determinati ambiti.
Organizzazione turistica regionale e ambiti di destinazione
La Regione sovrintende all’organizzazione turistica regionale coinvolgendo enti locali, soggetti pubblici, categorie economiche e sindacati. La disciplina vigente prevede gli Ambiti turistici di destinazione (ATD), individuati nell’allegato A:
- Tuscia e Maremma Laziale;
- Litorale del Lazio;
- Valle del Tevere;
- Sabina e Monti Reatini;
- Valle dell’Aniene e Monti Simbruini;
- Castelli Romani;
- Monti Lepini e Agro Pontino;
- Ciociaria;
- Roma Città Metropolitana.
Gli ATD sono coordinati da organismi della filiera turistica e devono organizzarsi in coerenza con il piano triennale, anche in forma associata per informazione e accoglienza turistica, promozione e commercializzazione. La Giunta regionale definisce criteri, requisiti, standard minimi di qualità e modalità di funzionamento degli ATD.
Servizi di informazione, accoglienza e pro-loco
La Regione organizza servizi di informazione e accoglienza turistica, anche con comuni e Roma Capitale, sulla base di un piano organico approvato dalla Giunta. I servizi possono essere gestiti tramite convenzioni con enti e associazioni di settore, anche in partenariato pubblico-privato, e affidati anche ad agenzie di viaggio previo avviso pubblico.
Le pro-loco sono riconosciute come associazioni senza scopo di lucro volte a valorizzare tradizioni, prodotti e bellezze del territorio. È istituito l’albo regionale delle pro-loco; l’iscrizione richiede specifici requisiti statutari e organizzativi. L’iscrizione è condizione per accedere ai finanziamenti regionali in forma di patrocinio oneroso. La denominazione “pro loco” è riservata alle iscritte.
Programmazione turistica e osservatorio
La programmazione turistica regionale definisce le strategie di sviluppo della destinazione Lazio, con obiettivi di competitività, sostenibilità, destagionalizzazione, distribuzione dei flussi sul territorio, incremento dell’occupazione e miglioramento della qualità del lavoro.
Il piano triennale per lo sviluppo del turismo contiene analisi di mercato, obiettivi strategici, indirizzi promozionali, interventi riservati alla Regione e alla DMO, misure di sostegno economico, formazione, criteri di concessione e revoca dei finanziamenti e modalità di monitoraggio. È approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, adottata entro il 30 settembre dell’anno precedente al triennio di riferimento. Il piano mantiene validità fino al successivo.
L’attuazione avviene con un piano annuale adottato dalla Giunta entro il 31 marzo. La legge prevede anche politiche di sostegno al settore termale tramite specifiche linee di finanziamento.
È istituito l’Osservatorio regionale del turismo, con funzioni di raccolta e analisi dati, monitoraggio degli interventi, studi di settore e report annuali. Ha durata triennale rinnovabile, è nominato dal Presidente della Regione e opera a titolo gratuito.
Imprese turistiche e attività ricettive: definizioni e tipologie
Sono imprese turistiche quelle che producono, commercializzano, intermediano e gestiscono prodotti e servizi concorrenti all’offerta turistica, compresi stabilimenti balneari e servizi di somministrazione connessi. L’attività ricettiva è quella di ospitalità con alloggio e servizi accessori.
Le strutture ricettive si distinguono in:
- alberghiere;
- extralberghiere;
- all’aria aperta.
La disciplina vigente comprende anche:
- alberghi diffusi, in centri storici di comuni fino a 65.000 abitanti, con servizi centralizzati entro 300 metri;
- condhotel, secondo la normativa statale;
- hostel/ostelli con permanenza massima di 60 giorni;
- case del camminatore e altri casi particolari previsti dai regolamenti regionali;
- residenze d’epoca e alberghi storici, con relativo registro regionale.
Per le strutture all’aria aperta sono previsti specifici regimi per mezzi mobili, prefabbricati leggeri, manufatti e tende; per alcune attività edilizie occorre il permesso di costruire, per altre la SCIA o si tratta di edilizia libera, nei limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. È inoltre consentito l’approvvigionamento idrico autonomo nelle zone non servite da acquedotto pubblico, purché l’acqua abbia giudizio di idoneità al consumo umano.
Codice identificativo, SCIA e classificazione delle strutture ricettive
È istituita una banca dati regionale con assegnazione di un codice identificativo alle strutture ricettive e agli alloggi per uso turistico, da usare in ogni comunicazione promozionale. Il codice sostituisce gli eventuali codici precedenti.
L’esercizio dell’attività ricettiva è subordinato a SCIA al SUAP del comune competente, o all’ufficio comunale competente se il SUAP non è attivo. La SCIA indica denominazione, classificazione, capacità, periodo di apertura e ubicazione.
La SCIA abilita anche, nei limiti di legge, alla somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati e, in alcuni casi, anche a terzi non alloggiati, oltre ad attività accessorie come vendita di giornali, beni di prima necessità e servizi ricreativi.
La classificazione è definita dai regolamenti regionali sulla base di requisiti strutturali, servizi e professionalità del personale; il comune verifica la classificazione dichiarata e procede alla riclassificazione se necessario.
Vigilanza, sospensione e sanzioni sulle strutture ricettive
I comuni esercitano vigilanza e controllo sulle strutture ricettive. Possono diffidare il titolare in caso di carenze o irregolarità tecnico-amministrative, fiscali, contributive o in materia di lavoro e sicurezza, assegnando fino a 30 giorni per regolarizzare; in difetto possono disporre la sospensione fino a sei mesi.
È disposto il divieto di prosecuzione dell’attività, tra l’altro, in caso di:
- mancanza dei requisiti soggettivi o oggettivi;
- mancato consenso agli accertamenti;
- reiterata violazione degli obblighi di esposizione dei prezzi;
- rifiuto di accoglienza illegittimamente discriminante.
Le sanzioni pecuniarie coprono, tra le altre, esercizio abusivo, irregolarità nella classificazione, mancata esposizione del segno distintivo, del cartello antincendio o dei prezzi, uso di denominazioni non corrispondenti, comunicazioni statistiche omesse e superamento della capacità ricettiva. Le sanzioni sono irrogate dal comune e i proventi sono destinati alle funzioni turistiche.
Comunicazioni statistiche, prezzi e obblighi informativi
Tutti i titolari o gestori di esercizi ricettivi, nonché gli offerenti di alloggi per uso turistico, devono comunicare telematicamente arrivi e presenze alla Regione entro il mese successivo all’arrivo del cliente. Gli alloggi per uso turistico devono essere preventivamente comunicati al comune competente.
Le strutture ricettive devono esporre in modo visibile prezzi, periodi di apertura e orario di rilascio dell’alloggio, anche su siti web e pagine web. I prezzi devono essere conformi a quelli dichiarati e comprendere solo gli elementi indicati dalla legge.
Agenzie di viaggi e turismo
Le agenzie di viaggi e turismo sono imprese turistiche che svolgono attività di produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni, anche esclusivamente online. Anche alcune imprese di trasporto o noleggio rientrano nella disciplina se organizzano direttamente viaggi, crociere, gite o escursioni con servizi ulteriori.
L’apertura e l’esercizio sono subordinati a SCIA al SUAP competente. La SCIA deve indicare denominazione, titolare, direttore tecnico, estremi dell’abilitazione, sede operativa e attività svolta. Le agenzie online possono mantenere la destinazione residenziale dei locali se non ricevono clienti nei medesimi locali.
È obbligatoria la polizza di responsabilità civile e, per i pacchetti turistici, la garanzia contro insolvenza o liquidazione dell’organizzatore o venditore. Il direttore tecnico deve essere abilitato secondo i requisiti regionali e nazionali; è previsto un elenco regionale dei direttori tecnici.
Il comune tiene l’elenco delle agenzie e delle filiali, trasmesso mensilmente alla Regione. Sono consentiti uffici temporanei in occasione di fiere o manifestazioni, previa comunicazione al comune.
Agenzie di viaggi: sospensione, divieto e sanzioni
Il comune può vietare la prosecuzione dell’attività in caso di carenza dei requisiti, dichiarazioni mendaci, mancata stipula delle garanzie assicurative o impedimento agli accertamenti. L’attività può essere sospesa o vietata anche se pregiudizievole per l’immagine dell’offerta turistica regionale, previa diffida.
Sono previste sanzioni per:
- esercizio senza SCIA;
- irregolarità nella redazione dei programmi di viaggio;
- uso di denominazioni diverse da quella indicata nella SCIA;
- mancata esposizione o pubblicazione della SCIA e della ricevuta;
- violazioni della disciplina sulle associazioni senza scopo di lucro.
Associazioni e altri enti senza scopo di lucro operanti nel turismo
Le associazioni e gli altri enti senza scopo di lucro possono organizzare viaggi solo per i propri associati, nel rispetto dei limiti previsti, e devono avvalersi di agenzie abilitate quando superano la soglia di attività consentita o per viaggi occasionali. È istituito un elenco regionale per gli enti operanti stabilmente nel turismo giovanile e in finalità ricreative, culturali, religiose, assistenziali o sociali, con attività continuativa nel Lazio da almeno due anni.
Le associazioni devono stipulare polizza di responsabilità civile. Gli enti locali e le istituzioni pubbliche devono invece avvalersi di agenzie di viaggio abilitate per l’organizzazione di viaggi.
Turismo e promozione: brand, formazione e tutela del turista
La Regione promuove l’immagine complessiva del sistema turistico laziale, il brand unitario e i marchi collettivi regionali. Sostiene inoltre la formazione continua degli operatori, con raccordo con università, scuole, ITS, associazioni di categoria, sindacati ed enti bilaterali.
La Regione adotta la carta del turista, da pubblicare sul sito istituzionale e diffondere presso strutture ricettive, pro-loco e agenzie. La carta contiene informazioni sulla normativa turistica, sui servizi, sulle tradizioni locali, sulla fruibilità dei beni culturali e ambientali e sul turismo responsabile.
Demanio marittimo a fini turistici e ricreativi
La Regione adotta un piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative, basato su cartografia catastale e dati SID. Il piano individua le aree turistiche e stabilisce criteri di utilizzo; i PUA comunali devono essere conformi.
I comuni classificano le aree demaniali, i manufatti e gli specchi acquei in base a criteri fisici, ambientali, turistici, di balneabilità e accessibilità. La classificazione ha di regola revisione quinquennale.
I comuni rilasciano, modificano, revocano e dichiarano la decadenza delle concessioni; entro febbraio trasmettono alla Regione una relazione annuale. I concessionari devono prestare polizza fideiussoria pari al doppio del canone annuo.
La revoca e la decadenza sono disciplinate dalla legge; in caso di revoca per pubblico interesse o contrasto sopravvenuto col piano, può essere rilasciata una concessione equivalente, se disponibile.
Le attività oggetto di concessione richiedono SCIA al SUAP o all’ufficio comunale competente, con obbligo di esporre prezzi aggiornati e pubblicare la documentazione sul proprio sito web. I comuni devono pubblicare online i dati essenziali delle concessioni, i canoni e l’imposta regionale, e attivare procedure di evidenza pubblica per nuove concessioni, affidamenti e subingressi.
Sanzioni sul demanio marittimo
Sono previste sanzioni per:
- esercizio delle attività in concessione senza SCIA;
- mancata esposizione dei prezzi aggiornati;
- utilizzo di classificazione diversa da quella attribuita.
Le sanzioni sono applicate dal comune, salvo quelle relative alla classificazione degli stabilimenti balneari, di competenza provinciale.
Disposizioni finali, regolamenti e finanziarie
La Giunta regionale adotta regolamenti attuativi entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge. Le norme abrogate dalla legge o dai successivi regolamenti cessano di applicarsi secondo le decorrenze previste.
I contributi previsti sono concessi nel rispetto della disciplina UE sugli aiuti di Stato, con clausola di sospensione in attesa delle autorizzazioni necessarie. È prevista una relazione annuale sugli effetti finanziari.
Regime transitorio e stato attuale dell’atto
Il primo piano turistico regionale doveva essere adottato entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge. Molte parti originarie sono state poi abrogate o riscritte, in particolare quelle relative ad APT, sistemi turistici locali e agenzia regionale del turismo. La disciplina oggi vigente riguarda soprattutto il nuovo assetto del turismo regionale, le strutture ricettive, le agenzie di viaggio, le pro-loco e il demanio marittimo.
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