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Legge

LEGGE 5 agosto 2022, n. 118

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021.

Normativa italiana22G00126

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge contiene misure per la concorrenza, la trasparenza delle concessioni di beni pubblici e il riordino di varie concessioni (demaniali turistico-ricreative, portuali, gas, idroelettriche) e dei servizi pubblici locali. Molte disposizioni sono di delega o disciplina transitoria con termini specifici tra il 2022 e il 2028.

Tutela della concorrenza e riordino di concessioni e servizi pubblici

Tutela della concorrenza e riordino delle concessioni

La legge interviene per promuovere la concorrenza, rimuovere ostacoli all’apertura dei mercati e rafforzare la trasparenza nella gestione di beni pubblici e concessioni. Prevede inoltre deleghe al Governo e regole speciali per diversi settori concessori e per i servizi pubblici locali.

Finalità generali

Il provvedimento è finalizzato a:

  • promuovere lo sviluppo della concorrenza e l’accesso ai mercati per imprese di minori dimensioni;
  • rimuovere ostacoli normativi e amministrativi;
  • garantire la tutela dei consumatori;
  • tenere conto di occupazione, efficienza dei servizi, investimenti, innovazione, ambiente, sicurezza e salute.

Mappatura e trasparenza delle concessioni di beni pubblici

Il Governo è delegato a istituire, entro undici mesi dall’entrata in vigore della legge, un sistema informativo per la rilevazione delle concessioni di beni pubblici. Il sistema deve assicurare massima pubblicità e trasparenza dei dati essenziali sui rapporti concessori, nel rispetto delle esigenze di difesa e sicurezza.

La disciplina delegata deve:

  • ricomprendere tutti gli atti, contratti e convenzioni che attribuiscono l’uso esclusivo del bene pubblico;
  • coinvolgere le amministrazioni pubbliche proprietarie o gestori del bene;
  • rendere conoscibili durata, rinnovi, canone, beneficiari, natura della concessione, ente proprietario e ente gestore;
  • prevedere trasmissione e gestione telematica dei dati;
  • standardizzare nomenclatura e classificazione dei beni;
  • affidare la gestione del sistema al MEF;
  • garantire adeguata trasparenza nel rispetto della privacy;
  • assicurare interoperabilità con gli altri sistemi informativi esistenti.

Sono autorizzate spese per la progettazione, realizzazione, gestione, manutenzione e sviluppo del sistema, con copertura finanziaria tramite riduzioni di fondi speciali del MEF.

Concessioni demaniali turistico-ricreative e sportive: regime transitorio

Per le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per attività turistico-ricreative e sportive già in essere alla data di entrata in vigore della legge, continuano ad avere efficacia fino al 30 settembre 2027, oppure fino al termine più lungo previsto dal comma 3 se ricorrono ragioni oggettive che impediscono la conclusione delle procedure selettive.

Restano compresi anche:

  • le concessioni gestite da società e associazioni sportive iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche;
  • le concessioni gestite dagli enti del Terzo settore;
  • i rapporti di gestione di strutture turistico-ricreative e sportive in aree demaniali marittime derivanti da provvedimenti successivi all’inizio dell’utilizzazione.

Le concessioni e i rapporti affidati o rinnovati con procedura selettiva trasparente restano efficaci fino al termine previsto dal titolo e comunque fino al 30 settembre 2027 se il termine è anteriore.

Se vi sono ragioni oggettive, come contenzioso o difficoltà procedurali, l’autorità competente può differire la scadenza fino al 31 marzo 2028. Fino a tale data l’occupazione dell’area da parte del concessionario uscente è legittima.

È inoltre previsto che, per specifiche concessioni con manufatti amovibili, tali manufatti possano restare installati fino all’aggiudicazione delle procedure selettive avviate dal decreto-legge n. 131 del 2024, anche durante la sospensione stagionale, salvo provvedimenti di demolizione già adottati prima dell’entrata in vigore della disposizione.

Sono abrogate diverse proroghe e norme previgenti sulla materia.

Procedure di affidamento delle concessioni demaniali turistico-ricreative e sportive

Le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per attività turistico-ricreative e sportive devono essere affidate nel rispetto del diritto UE e dei principi di libertà di stabilimento, pubblicità, trasparenza, massima partecipazione, non discriminazione e parità di trattamento.

La disciplina non si applica agli usi demaniali relativi ad attività sportive svolte da specifici soggetti sportivi dilettantistici, se le attività sono qualificabili come non economiche secondo il diritto dell’Unione europea e perseguono esclusivamente finalità sociali, ricreative e di benessere psicofisico.

L’ente concedente avvia la procedura mediante bando pubblicato per almeno trenta giorni. Il bando deve essere pubblicato sul sito istituzionale e all’albo pretorio del comune interessato; per concessioni regionali o nazionali anche nel BUR e nella Gazzetta Ufficiale; per durata superiore a dieci anni o interesse transfrontaliero anche nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea.

La procedura va avviata almeno sei mesi prima della scadenza. In prima applicazione, per i titoli in scadenza ai sensi del regime transitorio, l’avvio deve avvenire comunque entro il 30 giugno 2027.

Il bando deve indicare in modo dettagliato:

  • oggetto, finalità e caratteristiche dell’area;
  • investimenti non ammortizzati e obblighi del concessionario;
  • durata della concessione;
  • canone;
  • indennizzo al concessionario uscente e relative modalità;
  • cauzione;
  • requisiti di partecipazione e di capacità tecnico-professionale;
  • termini e modalità di presentazione delle domande, non inferiori a trenta giorni;
  • documentazione richiesta e piano economico-finanziario;
  • sopralluogo, modalità della procedura e criteri di aggiudicazione;
  • schema di disciplinare;
  • eventuale suddivisione in lotti.

La durata non può essere inferiore a cinque anni né superiore a venti anni ed è commisurata al tempo necessario per l’ammortamento e l’equa remunerazione degli investimenti.

Tra i criteri di aggiudicazione rilevano anche prezzo offerto, qualità del servizio, accessibilità, valorizzazione del territorio, integrazione culturale ed enogastronomica, tutela ambientale, sicurezza, occupazione giovanile, esperienza tecnica, utilizzo pregresso della concessione come fonte prevalente di reddito e tutela dell’occupazione del concessionario uscente.

L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica dei requisiti; il contratto va stipulato entro sessanta giorni dall’efficacia. Fino alla stipula, l’occupazione dell’area da parte dell’uscente resta legittima.

In caso di subentro, il concessionario uscente ha diritto a un indennizzo per investimenti non ammortizzati e per una equa remunerazione degli investimenti recenti; l’indennizzo è determinato con perizia asseverata acquisita prima del bando. Il perfezionamento del nuovo rapporto è subordinato al pagamento di almeno il 20% dell’indennizzo. Il mancato pagamento comporta decadenza del nuovo concessionario.

Sono inoltre previsti aggiornamenti dei canoni e degli importi unitari previsti dalla normativa previgente, con una disciplina specifica per le concessioni lacuali e fluviali basata su pregio naturale, redditività e finalità di interesse pubblico, con quota dei canoni destinata a difesa delle sponde e miglioramento della fruibilità delle aree libere.

Concessioni portuali

La concessione di aree demaniali e banchine in ambito portuale è affidata dall’Autorità di sistema portuale o, se non istituita, dall’autorità marittima, alle imprese abilitate alle operazioni portuali. La disciplina riguarda anche la realizzazione e gestione di opere marittime e portuali a mare e negli specchi acquei esterni alle difese foranee, se interessati dal traffico portuale.

Le concessioni sono rilasciate con procedure ad evidenza pubblica, anche su istanza di parte, nel rispetto di trasparenza, imparzialità, proporzionalità e concorrenza effettiva. Gli avvisi devono specificare requisiti, criteri di selezione, durata massima e trattamento di fine concessione, compresi eventuali indennizzi. Il termine minimo per le domande è di trenta giorni.

Un decreto ministeriale, da adottare entro novanta giorni, deve definire criteri uniformi per assegnazione, durata, vigilanza, rinnovo, trasferimento degli impianti, limiti dei canoni e tutela della concorrenza nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale.

Restano salvi, fino alla scadenza, i contenuti e i canoni delle concessioni già assentite. La riserva di spazi operativi ad altre imprese deve rispettare trasparenza, equità e parità di trattamento.

Le concessioni per depositi e stabilimenti strategici hanno durata almeno decennale. Sono possibili accordi con privati ex articolo 11 della legge n. 241 del 1990, purché motivati e compatibili con trasparenza e non discriminazione; possono comprendere anche opere infrastrutturali in aree da risanare o dismesse.

I partecipanti devono presentare un programma di attività con garanzie, possedere adeguate attrezzature tecnico-organizzative e prevedere un organico coerente con il programma. Il concessionario deve esercitare direttamente l’attività, con limiti al cumulo di più concessioni nello stesso porto, salvo eccezioni per i porti di rilevanza economica internazionale e nazionale. Sono previsti controlli annuali, con decadenza in caso di inadempimento o mancato raggiungimento degli obiettivi senza giustificato motivo.

Distribuzione del gas naturale

La legge introduce misure per accelerare le gare del servizio di distribuzione del gas naturale e valorizzare le reti degli enti locali. Le disposizioni si applicano dalla data di entrata in vigore della legge.

In particolare:

  • le regole sul trasferimento di impianti si applicano anche al passaggio di proprietà dall’ente locale al gestore subentrante all’atto della gara;
  • se l’ente locale o la società patrimoniale intende alienare reti e impianti, questi sono valutati secondo il valore industriale residuo, secondo le linee guida vigenti e la disciplina ARERA adottata entro novanta giorni;
  • è disciplinato il rapporto tra valore di rimborso e valore delle immobilizzazioni nette, con verifiche ARERA prima della gara;
  • in gara, ciascun concorrente deve offrire anche interventi di efficienza energetica con risparmi addizionali; se gli interventi non raggiungono il risultato offerto, il gestore aggiudicatario versa agli enti locali un contributo tariffario maggiorato a titolo di penale;
  • il contributo tariffario è versato anche in attesa della definizione delle procedure operative di certificazione dei risparmi.

Il gestore uscente deve fornire all’ente locale le informazioni necessarie per il bando entro un termine non superiore a sessanta giorni. In caso di omissione, informazioni inesatte o ritardo ingiustificato, può essere applicata una sanzione fino all’1% del fatturato dell’esercizio precedente e il comportamento può incidere sulla valutazione ai fini dei motivi di esclusione nel codice dei contratti pubblici.

Entro sei mesi deve essere aggiornato il regolamento di gara per adeguare, in particolare, i criteri di valutazione degli interventi di innovazione tecnologica al nuovo quadro tecnologico.

Concessioni di grande derivazione idroelettrica

La disciplina modifica il regime delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, imponendo procedure competitive, eque e trasparenti. Le assegnazioni devono considerare canoni concessori, interventi di sicurezza delle infrastrutture, recupero della capacità di invaso, indennizzi al concessionario uscente, durata secondo i limiti di legge, compensazioni ambientali e territoriali e equilibrio economico-finanziario del progetto.

Le concessioni possono essere affidate anche mediante procedure di project financing ex articolo 183 del codice dei contratti pubblici.

Le procedure di assegnazione devono essere avviate entro due anni dall’entrata in vigore della legge regionale di riferimento e comunque non oltre il 31 dicembre 2023; le regioni devono comunicare avvio ed esiti al Ministero competente. In caso di inerzia o mancata adozione della legge regionale, è previsto il potere sostitutivo statale.

Per le concessioni con scadenza anteriore al 31 dicembre 2024, comprese quelle già scadute, le regioni possono consentire la prosecuzione dell’esercizio fino al completamento delle procedure e comunque non oltre tre anni dall’entrata in vigore della disposizione, con corresponsione di un corrispettivo regionale e possibile imposizione di oneri aggiuntivi.

Per il Trentino-Alto Adige, è spostato al 31 dicembre 2024 il termine richiamato nello statuto speciale.

Servizi pubblici locali

Il Governo è delegato a riordinare la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica entro sei mesi, anche mediante un testo unico.

I criteri direttivi riguardano, tra l’altro:

  • l’individuazione delle attività di interesse generale necessarie alle comunità locali;
  • la distinzione tra servizi a rete e altri servizi locali;
  • il coordinamento tra autorità indipendenti e livelli di governo locale, con separazione tra regolazione e gestione;
  • la disciplina dei regimi speciali o esclusivi e il superamento di quelli non necessari;
  • l’organizzazione territoriale ottimale e l’aggregazione delle gestioni;
  • la razionalizzazione delle modalità di affidamento, gestione e durata dei rapporti;
  • la motivazione qualificata per la scelta dell’autoproduzione negli affidamenti sopra soglia;
  • sistemi di monitoraggio dei costi e della qualità;
  • la valutazione delle ragioni economiche e di qualità per mantenere l’autoproduzione;
  • la tutela dell’occupazione tramite clausole sociali;
  • l’estensione della disciplina anche al trasporto pubblico locale.

Regime di applicazione e attualità

La disciplina contiene molte norme transitorie e deleghe ancora rilevanti, soprattutto per concessioni demaniali, portuali, gas e idroelettrico. Nel complesso non appare obsoleta, perché continua a incidere su procedure e riordini tuttora rilevanti, anche se alcuni termini originari risultano già decorso o aggiornati da norme successive.

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