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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05418/2026 del 11/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La società aveva impugnato davanti ai giudici tributari un atto di contestazione relativo a IRES e IRAP per l'anno d'imposta 2012, sostenendo che esso fosse in realtà conseguenza di un precedente avviso di accertamento già annullato per mancata notificazione. I giudici di merito avevano accolto la tesi della contribuente e rigettato l'appello dell'Ufficio. In cassazione l'Agenzia deduceva un unico motivo, denunciando la nullità della sentenza di appello per motivazione apparente ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. in relazione all'art. 112 c.p.c. e all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente ricostruito il rapporto tra atto di contestazione e avviso di accertamento senza confrontarsi con le specifiche argomentazioni svolte nell'appello, e senza spiegare in concreto il collegamento tra i due atti. La resistente ha replicato con controricorso.

La decisione

La Corte ha preliminarmente riunito al giudizio principale un procedimento duplicato, nato per errore materiale nell'iscrizione a ruolo del controricorso. Nel merito ha ritenuto infondato il motivo dell'Agenzia: la motivazione della CTR non era affatto apparente, perché la sentenza d'appello esaminava espressamente le doglianze dell'Ufficio e spiegava che l'atto di contestazione per sanzioni traeva il proprio presupposto dall'avviso di accertamento già annullato; venuto meno l'atto impositivo base, veniva meno anche il presupposto applicativo delle sanzioni. Di conseguenza il ricorso è stato rigettato e l'Agenzia condannata alle spese. È stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    è invocato come parametro della nullità per motivazione apparente; la Corte ribadisce che la motivazione è apparente solo quando, pur graficamente esistente, non consente di percepire il fondamento della decisione.

  • art. 112 c.p.c.

    è richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura; la Corte non ravvisa un vizio di ultrapetizione o omissione, poiché la CTR ha deciso entro i limiti delle questioni devolute.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    costituisce il veicolo del motivo di ricorso per nullità della sentenza impugnata.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito della memoria nel giudizio di cassazione camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte esclude la sua applicazione perché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • La motivazione è apparente, e la sentenza è nulla, solo quando il tessuto argomentativo non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non basta una motivazione sintetica o concisa se il ragionamento decisorio è comunque percepibile.
  • Non è configurabile motivazione apparente quando la sentenza d'appello affronta espressamente le censure sollevate e chiarisce il nesso tra gli atti o i fatti controversi, anche se la parte ricorrente ritenga erronea la ricostruzione in diritto o in fatto.
  • Se un atto sanzionatorio dipende, quanto al suo presupposto, da un precedente atto impositivo già annullato, la perdita di efficacia dell'atto presupposto travolge anche l'atto successivo che ne costituisce applicazione o conseguenza.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura di motivazione apparente non può essere usata per sollecitare una rivalutazione del merito, quando la sentenza impugnata rende comunque intelligibile la ratio decidendi.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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