Cassazione Civile, Ordinanza n. 05418/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La società aveva impugnato davanti ai giudici tributari un atto di contestazione relativo a IRES e IRAP per l'anno d'imposta 2012, sostenendo che esso fosse in realtà conseguenza di un precedente avviso di accertamento già annullato per mancata notificazione. I giudici di merito avevano accolto la tesi della contribuente e rigettato l'appello dell'Ufficio. In cassazione l'Agenzia deduceva un unico motivo, denunciando la nullità della sentenza di appello per motivazione apparente ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. in relazione all'art. 112 c.p.c. e all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente ricostruito il rapporto tra atto di contestazione e avviso di accertamento senza confrontarsi con le specifiche argomentazioni svolte nell'appello, e senza spiegare in concreto il collegamento tra i due atti. La resistente ha replicato con controricorso.
La decisione
La Corte ha preliminarmente riunito al giudizio principale un procedimento duplicato, nato per errore materiale nell'iscrizione a ruolo del controricorso. Nel merito ha ritenuto infondato il motivo dell'Agenzia: la motivazione della CTR non era affatto apparente, perché la sentenza d'appello esaminava espressamente le doglianze dell'Ufficio e spiegava che l'atto di contestazione per sanzioni traeva il proprio presupposto dall'avviso di accertamento già annullato; venuto meno l'atto impositivo base, veniva meno anche il presupposto applicativo delle sanzioni. Di conseguenza il ricorso è stato rigettato e l'Agenzia condannata alle spese. È stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
è invocato come parametro della nullità per motivazione apparente; la Corte ribadisce che la motivazione è apparente solo quando, pur graficamente esistente, non consente di percepire il fondamento della decisione.
art. 112 c.p.c.
è richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura; la Corte non ravvisa un vizio di ultrapetizione o omissione, poiché la CTR ha deciso entro i limiti delle questioni devolute.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
costituisce il veicolo del motivo di ricorso per nullità della sentenza impugnata.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per il deposito della memoria nel giudizio di cassazione camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte esclude la sua applicazione perché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- La motivazione è apparente, e la sentenza è nulla, solo quando il tessuto argomentativo non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non basta una motivazione sintetica o concisa se il ragionamento decisorio è comunque percepibile.
- Non è configurabile motivazione apparente quando la sentenza d'appello affronta espressamente le censure sollevate e chiarisce il nesso tra gli atti o i fatti controversi, anche se la parte ricorrente ritenga erronea la ricostruzione in diritto o in fatto.
- Se un atto sanzionatorio dipende, quanto al suo presupposto, da un precedente atto impositivo già annullato, la perdita di efficacia dell'atto presupposto travolge anche l'atto successivo che ne costituisce applicazione o conseguenza.
- Nel giudizio di legittimità, la censura di motivazione apparente non può essere usata per sollecitare una rivalutazione del merito, quando la sentenza impugnata rende comunque intelligibile la ratio decidendi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05415/2026 del 11/03/2026
- ordinanza_civile · 11 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05416/2026 del 11/03/2026
- ordinanza_civile · 11 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05417/2026 del 11/03/2026
- ordinanza_civile · 11 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05419/2026 del 11/03/2026
- ordinanza_civile · 11 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05420/2026 del 11/03/2026
- ordinanza_civile · 11 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05421/2026 del 11/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →