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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28466/2023 del 12/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di medici specializzandi, che avevano percepito la borsa di studio prevista dal d.lgs. n. 257 del 1991, di ottenere dall’Amministrazione statale un’integrazione economica o il risarcimento del danno per il preteso mancato o tardivo recepimento delle direttive comunitarie in materia di formazione specialistica e per la conseguente violazione dell’art. 36 Cost. I ricorrenti sostenevano che l’adeguata remunerazione spettante agli specializzandi dovesse essere determinata in modo più favorevole, con applicazione anche del meccanismo di adeguamento periodico, e che la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 368 del 1999 non potesse essere differita fino all’anno accademico 2006-2007. Il primo gruppo di ricorrenti articolava quattro motivi: violazione delle direttive comunitarie, dell’art. 3 Cost., dell’art. 14 CEDU, degli artt. 37, 38 e 39 e del d.lgs. n. 368 del 1999; violazione dell’art. 101 Cost. e dell’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, per asserita adesione del giudice d’appello a precedenti giurisprudenziali anziché alla legge; violazione dell’art. 36 Cost. e del principio di adeguata retribuzione; violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione alla prescrizione, assumendo ultrapetizione sul dies a quo. Il secondo gruppo di ricorrenti deduceva invece, con un primo motivo, la violazione delle norme sul risarcimento del danno da omesso o tardivo recepimento di direttive comunitarie e di varie disposizioni nazionali e comunitarie, sostenendo che la remunerazione fosse stata congelata e privata di adeguamento al costo della vita; con il secondo motivo lamentava vizi motivazionali e la violazione degli artt. 112, 115 e 166 c.p.c. per alcune dichiarazioni di inammissibilità dell’appello. I ricorrenti contestavano quindi sia il fondamento sostanziale della pretesa economica sia alcuni profili processuali della decisione d’appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha ritenuto infondati i motivi centrali, richiamando il consolidato orientamento secondo cui il sistema introdotto dal d.lgs. n. 257 del 1991 costituisce già attuazione degli obblighi comunitari relativi alla formazione specialistica e alla previsione di un’adeguata remunerazione, mentre il successivo d.lgs. n. 368 del 1999 e il differimento della sua applicazione all’a.a. 2006-2007 rientrano nella discrezionalità del legislatore nazionale. La Corte ha escluso che il rapporto degli specializzandi fosse assimilabile al lavoro subordinato o parasubordinato e, conseguentemente, che fosse applicabile l’art. 36 Cost. Ha inoltre escluso la fondatezza della domanda risarcitoria, osservando che manca un illecito ulteriore rispetto al dedotto pregiudizio economico. Quanto alla prescrizione, ha reputato il motivo inammissibile o comunque infondato, rilevando che alcuni ricorrenti non avevano specificamente impugnato il relativo capo e richiamando la giurisprudenza che fa decorrere il termine decennale dal 27 ottobre 1999 per le pretese risarcitorie riferite al periodo 1983-1990. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti e la Corte ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 36 Cost.

    La Corte esclude la sua applicabilità al rapporto dei medici specializzandi, non essendo configurabile un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato.

  • art. 101 Cost.

    La doglianza è respinta perché il giudice di merito non ha violato il dovere di soggezione alla legge, ma si è conformato a un orientamento giurisprudenziale consolidato.

  • art. 112 c.p.c.

    Il motivo è respinto perché non emerge ultrapetizione; la questione della prescrizione non risulta trattata in modo eccedente rispetto al devolutum.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura processuale è disattesa insieme agli altri motivi del secondo gruppo, senza autonoma decisività.

  • art. 166 c.p.c.

    Richiamato nel motivo processuale del secondo gruppo, senza che la Corte ne ravvisi violazione decisiva.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • d.lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1

    La Corte afferma che il successivo blocco legislativo ha escluso l’applicazione dell’adeguamento triennale per i periodi considerati.

  • d.lgs. n. 368 del 1999, artt. 37-42

    Il nuovo trattamento economico e ordinamentale si applica solo dall’anno accademico 2006-2007 per effetto della disciplina transitoria.

  • legge n. 266 del 2005, art. 1, comma 300

    È richiamata come norma che differisce l’efficacia delle nuove disposizioni del d.lgs. n. 368 del 1999 all’a.a. 2006-2007.

  • legge n. 449 del 1997, art. 32, comma 12

    È indicata tra le disposizioni che hanno consolidato la quota del Fondo sanitario destinata alle borse ed escluso l’adeguamento triennale.

  • legge n. 289 del 2002, art. 36, comma 1

    Conferma il blocco dell’adeguamento triennale delle borse di studio per gli anni considerati.

  • d.lgs. n. 257 del 1991

    È considerato come la fonte che ha recepito gli obblighi comunitari previsti dalle direttive precedenti, mediante il riconoscimento della borsa di studio annua.

  • D.L. n. 384 del 1992, convertito nella L. n. 438 del 1992

    Richiamato come una delle disposizioni che hanno congelato il livello economico delle borse di studio.

  • L. n. 537 del 1993

    Richiamata come norma di blocco degli adeguamenti economici.

  • L. n. 549 del 1995

    Richiamata come norma che ha inciso sul meccanismo di rideterminazione triennale.

  • L. n. 662 del 1996

    Richiamata tra le leggi che hanno disposto il blocco della rivalutazione delle borse.

  • L. n. 488 del 1999

    Richiamata come parte della sequenza normativa di congelamento dei trattamenti economici.

  • L. n. 428 del 1990

    Indicata come parte del recepimento delle direttive comunitarie sui medici specializzandi.

  • art. 267 TFUE

    La Corte ribadisce che il rinvio pregiudiziale non è dovuto quando la questione è irrilevante o la soluzione del diritto UE è già chiara.

  • art. 3 Cost.

    La censura di disparità di trattamento è respinta perché le situazioni confrontate non sono ritenute comparabili o perché il differimento temporale della disciplina non è irragionevole.

  • art. 14 CEDU

    Invocato dai ricorrenti per sostenere la disparità di trattamento, ma non ritenuto dirimente.

  • artt. 37, 38, 39 Cost.

    Richiamati dai ricorrenti, ma non accolti; la Corte non ravvisa applicazione della disciplina del lavoro subordinato.

  • direttiva 93/16/CEE

    È qualificata come testo compilativo e di coordinamento, non innovativo sulla misura dei compensi, e non impone uniformità di trattamento economico.

  • direttive 75/362/CEE e 82/76/CEE

    Sono considerate le fonti dell’obbligo di adeguata remunerazione, già attuato con il d.lgs. n. 257 del 1991.

Massime di principio

  • Quando una disciplina nazionale abbia già dato attuazione agli obblighi comunitari in materia di formazione specialistica e compenso, il successivo riassetto normativo può essere differito dal legislatore senza che ciò integri, di per sé, violazione del principio di eguaglianza o del diritto dell’Unione.
  • La frequenza delle scuole di specializzazione medica, nel regime considerato, non è automaticamente riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato; di conseguenza non si applica in via diretta l’art. 36 Cost. sulla proporzione e sufficienza della retribuzione.
  • La domanda di risarcimento per tardivo o incompleto recepimento di direttive presuppone non solo un pregiudizio economico, ma anche la configurabilità di un illecito imputabile allo Stato; se l’obbligo comunitario risulta già adempiuto da una disciplina interna, la pretesa risarcitoria non può essere accolta.
  • In presenza di una giurisprudenza consolidata e di una questione di diritto UE già chiarita, il giudice nazionale non è tenuto a disporre rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia se la soluzione è priva di ragionevole dubbio o non è pertinente.
  • Il termine di prescrizione del diritto risarcitorio da tardivo recepimento delle direttive in materia di specializzandi decorre, per le posizioni ricadenti nel periodo considerato dalla giurisprudenza, dalla data individuata come momento di consolidamento della pretesa, e la relativa questione deve essere specificamente devoluta al giudice dell’impugnazione per evitare preclusioni o censure di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamentoContributi previdenziali
RamiProcesso civileLavoroPrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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