Cassazione Civile, Ordinanza n. 27151/2022 del 14/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
La società contribuente aveva proposto ricorso avverso un estratto di ruolo dal quale risultavano somme dovute in forza di più cartelle di pagamento che assumeva non essere state notificate. La CTP aveva accolto il ricorso, ma la CTR, in appello dell'agente della riscossione, aveva riformato la decisione accogliendo l'appello. In cassazione la società ha articolato quattro motivi: 1) violazione delle norme sulla capacità processuale dell'agente della riscossione per essere stato l'appello proposto con patrocinio di avvocato del libero foro; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. per omesso esame degli atti depositati dal concessionario e motivazione apparente sulla ritualità delle cartelle; 3) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di varie norme sostanziali e processuali sulla notifica delle cartelle, lamentando che la CTR non avrebbe esaminato le eccezioni relative all'estraneità alla compagine societaria delle persone che avevano ricevuto talune cartelle e all'omessa raccomandata informativa; 4) ulteriori censure sulla ritualità della notifica e sulla motivazione.
La decisione
La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha ritenuti infondati. Ha affermato che la CTR aveva accertato in fatto la rituale notifica delle cartelle di pagamento presupposte all'estratto di ruolo e che la doglianza di omessa pronuncia era inammissibile perché il giudice d'appello aveva in realtà preso posizione sul punto. Soprattutto, la Corte ha ritenuto che, una volta accertata la regolare notifica delle cartelle, il ricorso avverso l'estratto di ruolo era inammissibile ab origine, poiché l'impugnazione dell'estratto non è consentita quando il credito sia già confluito in cartelle validamente notificate. La Corte ha quindi rigettato integralmente il ricorso, senza provvedere sulle spese per la mancata costituzione dell'intimato, e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 4-novies d.l. n. 34 del 2019 conv. in l. n. 58 del 2019
richiamato dalla ricorrente in tema di capacità di stare in giudizio dell'agente della riscossione e del patrocinio mediante avvocati del libero foro
art. 11, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato dalla ricorrente quale norma sulla capacità di stare in giudizio nel processo tributario
richiamato per contestare la ripartizione dell'onere della prova sulla notifica delle cartelle e per sostenere l'insufficienza della motivazione della CTR
richiamato per lamentare omessa pronuncia sulle eccezioni della contribuente
art. 24 Cost.
richiamato in relazione al diritto di difesa e al lamentato mancato esame delle eccezioni
richiamato tra le norme asseritamente violate in tema di motivazione e partecipazione procedimentale
richiamato per la pretesa carenza di motivazione degli atti della riscossione
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato per la disciplina della notifica delle cartelle di pagamento
art. 26, comma 4, d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato specificamente per le modalità di notificazione delle cartelle
art. 57 d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate
richiamato in relazione alla notificazione dell'atto alle persone giuridiche
art. 22, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
utilizzato dalla Corte per affermare la rilevabilità officiosa della questione di inammissibilità del ricorso originario
art. 16 d.P.R. n. 636 del 1972
richiamato nella giurisprudenza citata sulla decadenza dal diritto di agire in giudizio nel contenzioso tributario
richiamato per affermare la rilevabilità d'ufficio della decadenza in materia sottratta alla disponibilità delle parti
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- L'impugnazione dell'estratto di ruolo non è ammissibile quando il contribuente impugni un ruolo già tradotto in cartelle di pagamento regolarmente notificate: in tale ipotesi l'azione si risolverebbe in un aggiramento dei termini di impugnazione della cartella.
- La regolare notifica delle cartelle presupposte esclude l'interesse a un'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo e impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo.
- Nel processo tributario, la questione dell'inammissibilità originaria del ricorso per difetto di impugnabilità dell'atto può essere rilevata anche d'ufficio nei gradi successivi e in cassazione, salvo giudicato interno espresso.
- La censura di omessa pronuncia è inammissibile quando il giudice di merito abbia comunque preso posizione, anche sinteticamente, sulla questione dedotta.
- Quando il giudice di merito accerta in fatto la ritualità delle notifiche, la censura in cassazione non può tradursi in una rivalutazione del merito se non nei limiti del vizio di legittimità deducibile.
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