Cassazione Civile, Ordinanza n. 26961/2022 del 14/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (destinatario sanzione)
La controversia
La controversia nasce da un verbale per violazione dell'art. 126-bis cod. strada, relativo all'omessa ottemperanza all'invito a comunicare i dati personali e gli estremi della patente del conducente del veicolo al momento di una precedente infrazione. Il giudice di pace aveva respinto l'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione; il tribunale, in appello, aveva confermato il rigetto, ritenendo tempestiva la notificazione del verbale e ritenendo comunque determinabile la data dell'illecito per relationem o mediante calcolo matematico. Il ricorrente per cassazione ha dedotto: (1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere il tribunale utilizzato come provata una data di notifica del verbale senza indicare i documenti processuali da cui essa risultava, assumendo che tali documenti fossero in realtà mancanti; (2) violazione dell'art. 201 cod. strada e dell'art. 383, comma 1, del regolamento di esecuzione, per avere il tribunale ritenuto sufficiente una data dell'omissione desumibile indirettamente, nonostante il verbale non la indicasse espressamente, mentre la norma imporrebbe l'indicazione precisa di giorno, ora e località della violazione. La Prefettura è rimasta intimata.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso e assorbito il primo. Ha affermato che, in materia di circolazione stradale, il verbale deve contenere indicazioni precise e dettagliate della violazione, compreso il giorno in cui l'infrazione è avvenuta, e che tale carenza non è sanata dal fatto che la data possa desumersi per relationem o tramite semplice calcolo. Per effetto dell'accoglimento, ha cassato la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Grosseto in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Norma posta a base della sanzione per omessa comunicazione dei dati del conducente.
Richiede che gli estremi della violazione siano individuati in modo preciso e dettagliato, anche ai fini del diritto di difesa; nel caso concreto la Corte esclude che la data dell'illecito possa essere integrata in via indiretta quando non sia stata indicata nel verbale.
art. 383, comma 1, d.P.R. n. 495 del 1992
Il verbale di contestazione dell'infrazione deve contenere gli estremi dettagliati e precisi della violazione, con riguardo al giorno, all'ora e alla località; la mancanza di tali indicazioni rende invalido il verbale e non è sanata da desunzioni indirette.
Dedotto dal ricorrente come violato per l'asserito utilizzo di prove/documenti non risultanti in causa.
Dedotto dal ricorrente come violato per l'asserito uso di prove/documenti non presenti nel materiale processuale.
Censura per violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostanziale/regolamentare.
Censura per errori processuali relativi all'utilizzo di prove non ritualmente acquisite o indicate.
Massime di principio
- Nel verbale di contestazione di violazioni del codice della strada devono essere indicati in modo preciso e completo gli elementi essenziali dell'illecito, in particolare il giorno in cui la violazione è stata commessa, perché solo così è garantito il diritto di difesa dell'interessato.
- La mancanza dell'indicazione espressa della data dell'illecito non può essere sanata dalla sua desumibilità indiretta per relationem o da un mero calcolo matematico se il verbale non contenga gli estremi richiesti dalla normativa regolamentare.
- Quando la decisione di merito fonda l'accertamento di un fatto su documenti asseritamente presenti in causa, la censura di legittimità può investire la violazione delle regole sull'apprezzamento della prova se il giudice non indica specificamente le fonti documentali poste a base del proprio convincimento.
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