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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26962/2022 del 14/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di appalto/fornitura relativo a una commessa originariamente pattuita per un importo complessivo di euro 375.000, poi ridotto per effetto di modifiche contrattuali e dell'affidamento a terzi di parte delle lavorazioni. Il fallimento della società appaltatrice ha chiesto il pagamento del saldo, pari a euro 56.062,69 oltre IVA, sostenendo di avere eseguito lavori per conto della committente e di avere quindi diritto al corrispettivo residuo. Il tribunale aveva rigettato la domanda per insufficienza di riscontri probatori; la corte d'appello, invece, ha accolto l'impugnazione del fallimento, ritenendo provata l'esecuzione di lavori e condividendo la quantificazione del credito operata tramite consulenza tecnica d'ufficio, basata sulla sottrazione dal valore della commessa dei lavori affidati a terzi, con aggiunte e sottrazioni ulteriori. In cassazione la società committente ha dedotto un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. ex art. 360 n. 3 c.p.c.: ha sostenuto che la corte territoriale avrebbe attribuito rilievo alla c.t.u. come se fosse prova dell'an debeatur, mentre la consulenza sarebbe solo strumento di valutazione e non di ricerca dei fatti; inoltre, secondo la ricorrente, mancava la prova dell'esistenza stessa del credito, che gravava sul fallimento attore. La doglianza, in sostanza, mirava a contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito e la ricostruzione fattuale della prestazione eseguita.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha osservato che la ricorrente, pur formalmente denunciando violazione di legge, contestava in realtà la ricognizione dei fatti e la valutazione delle prove operata dai giudici di merito, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se non nei ristretti limiti del vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., qui non correttamente dedotto. Ha inoltre chiarito che la violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca l'onere probatorio alla parte sbagliata, non quando si censuri la valutazione dell'adempimento dell'onere stesso; analogamente, la violazione dell'art. 115 c.p.c. è deducibile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o prove inesistenti, non quando abbia semplicemente attribuito maggiore forza persuasiva ad alcuni elementi rispetto ad altri. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La norma è violata solo se il giudice pone l'onere della prova a carico di una parte diversa da quella gravata; non quando si contesti la valutazione delle prove o l'avvenuto assolvimento dell'onere probatorio.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o su prove inesistenti; non è invece censurabile la mera diversa valutazione del materiale probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    La selezione e valutazione della forza persuasiva delle prove rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è sindacabile solo nei limiti di legge.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Il motivo ex art. 360 n. 3 non può essere usato per sollecitare una nuova valutazione dei fatti e delle prove.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il controllo di legittimità sulla ricostruzione fattuale è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo, principale o secondario, oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La consulenza tecnica d'ufficio non costituisce, di regola, mezzo di prova dell'an debeatur, ma strumento di ausilio alla valutazione di fatti e documenti già ritualmente acquisiti; non può essere utilizzata per colmare integralmente la mancanza di prova dei fatti costitutivi della pretesa.
  • La deduzione di violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo quando sia errata la distribuzione dell'onere probatorio tra le parti; se la censura investe l'apprezzamento dell'esito probatorio, essa appartiene al diverso piano del vizio motivazionale nei limiti dell'art. 360 n. 5 c.p.c.
  • La deduzione di violazione dell'art. 115 c.p.c. presuppone l'utilizzo da parte del giudice di prove estranee al processo o inesistenti; non integra tale violazione la scelta di attribuire maggiore attendibilità ad alcune risultanze rispetto ad altre.
  • In cassazione non è consentita una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie, salvo il controllo sull'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
  • Quando il giudice di merito espone in modo logico e coerente le ragioni per cui ritiene provata l'esecuzione di prestazioni e la spettanza del corrispettivo, la relativa valutazione non è sindacabile in sede di legittimità se la critica si risolve in una mera diversa lettura del materiale probatorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppalto
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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