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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26979/2022 del 14/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (appaltatrice)

La controversia

La controversia nasce da un appalto per la realizzazione di scale di sicurezza esterne, poi subappaltato. La società committente aveva chiesto il risarcimento dei danni per vizi manifestatisi a breve distanza dalla posa in opera, consistenti in ruggine e distacchi parziali con pericolo per persone e cose, convenendo in giudizio sia l'appaltatrice sia la subappaltatrice. Quest'ultima aveva anche proposto domanda riconvenzionale per il pagamento di prestazioni extra contratto asseritamente ordinate dall'appaltatrice. In primo grado furono accolte sia la domanda principale sia la riconvenzionale. In appello, la società appaltatrice censurò anche la riconvenzionale, sostenendo che non fosse rimasta incontestata, poiché proposta dalla controparte con memoria non notificata e conosciuta solo all'udienza, dopo la quale era stato concesso un termine per note che essa aveva utilizzato per contestarla nel merito. Il motivo di ricorso per cassazione denuncia l'erronea applicazione degli artt. 167, 702 bis, 115, 116 e 702 ter c.p.c. e dell'art. 24 Cost., nonché l'omesso esame della documentazione, per avere la Corte d'appello ritenuto non contestata la riconvenzionale e per non aver considerato la contestazione tempestivamente svolta dopo la conoscenza della domanda.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo. Ha osservato che la domanda riconvenzionale introdotta dalla convenuta con la memoria di costituzione non era stata notificata alla controparte, la quale ne aveva avuto conoscenza solo all'udienza; pertanto, la mancata presa di posizione nella comparsa di costituzione non poteva valere come non contestazione. Poiché la società poi aveva contestato espressamente la domanda in una memoria integrativa depositata nel termine concesso dal giudice, la Corte d'appello non poteva applicare l'art. 115 c.p.c. e doveva invece esaminare nel merito la riconvenzionale, verificando se fosse provata dall'attrice in riconvenzionale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Campobasso in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 167 c.p.c.

    La disciplina della costituzione del convenuto non consente di ritenere non contestata una domanda riconvenzionale che la parte attrice in giudizio non abbia potuto conoscere prima dell'udienza di comparizione.

  • art. 702 bis c.p.c.

    Nel procedimento sommario la domanda riconvenzionale contenuta nella memoria di costituzione della controparte non è notificata al ricorrente, che può prenderne conoscenza solo in udienza e poi difendersi nel termine eventualmente assegnato.

  • art. 115 c.p.c.

    La non contestazione non può essere applicata quando la parte abbia poi specificamente contestato la domanda appena ne abbia avuto conoscenza; in tal caso il giudice deve decidere nel merito sulla base delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione della prova doveva essere compiuta nel merito sulla domanda riconvenzionale, non potendo essere elusa tramite una presunta mancata contestazione.

  • art. 702 ter c.p.c.

    Il rito sommario può comportare la concessione di termini per note e difese, che rilevano ai fini della tempestività della contestazione della domanda riconvenzionale.

  • art. 24 Cost.

    Il diritto di difesa impedisce di considerare preclusa la contestazione di una domanda conosciuta solo all'udienza e poi tempestivamente contrastata nel termine assegnato.

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Sono stati invocati come parametri del vizio denunciato in cassazione, ma la Corte ha accolto il ricorso sul rilievo dell'erronea applicazione della disciplina della non contestazione e dell'omesso esame della difesa svolta.

Massime di principio

  • Nel procedimento sommario di cognizione, la domanda riconvenzionale inserita nella memoria di costituzione del convenuto non si presume conosciuta dalla controparte prima dell'udienza, poiché tale memoria non è oggetto di notificazione; la parte destinataria può dunque contestarla utilmente solo dopo averne avuto effettiva conoscenza.
  • La mancata replica immediata a una riconvenzionale non integra non contestazione quando la parte non abbia avuto la possibilità di conoscerne il contenuto prima dell'udienza e abbia poi svolto una difesa espressa nel termine assegnato dal giudice.
  • La non contestazione ex art. 115 c.p.c. non può essere dichiarata in presenza di una contestazione successiva ma tempestiva, sicché il giudice deve esaminare la domanda nel merito e accertarne la fondatezza sulla base dell'onere probatorio gravante sulla parte che l'ha proposta.
  • Nel rito sommario, la concessione di termini per note può sanare l'originaria impossibilità della parte di interloquire sulla riconvenzionale e impedisce di qualificare come tacitamente ammessa una domanda poi specificamente avversata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveAppalto
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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