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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26959/2022 del 14/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il proprietario dell'auto ha impugnato il verbale di contestazione per superamento del limite di velocità accertato tramite apparecchiatura elettronica mobile. La controversia nasceva dall'accertamento sulla S.S. 7 Appia, ove la polizia locale aveva rilevato, con dispositivo "Velomatic 512D", una velocità pari a 113 km/h in una strada extraurbana con limite di 90 km/h. L'opponente aveva dedotto, in sintesi, due profili: da un lato, che la strada dovesse essere qualificata come strada extraurbana principale e che, in ogni caso, il verbale non indicasse il decreto prefettizio che autorizzava il rilevamento; dall'altro, che la segnaletica di preavviso della postazione fosse stata collocata a distanza inferiore a quella prevista dalla normativa e comunque non fosse idonea, anche alla luce della documentazione fotografica e delle stesse deduzioni del Comune, che indicavano una distanza inferiore ai 250 metri. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: violazione delle norme sulle modalità di contestazione e di preventiva segnalazione delle postazioni autovelox, nonché omesso esame di prove documentali ritenute decisive.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, essendo la strada qualificata come strada extraurbana principale, la mancata indicazione del decreto prefettizio nel verbale non era decisiva, posto che per tali strade i motivi dell'impossibilità della contestazione immediata sono desumibili direttamente dalla legge. Ha poi ritenuto infondato il secondo motivo perché, trattandosi di accertamento eseguito con apparecchio mobile manualmente presidiato, non operava il limite di un chilometro previsto per i controlli remoti, ma solo l'esigenza di una segnalazione preventiva e adeguata, che il giudice di merito aveva accertato in fatto come presente e idonea. La Corte ha inoltre rilevato che l'onere di provare l'inidoneità concreta della segnaletica incombeva sull'opponente e che tale prova non era stata fornita. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata difesa dell'ente intimato; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 142, comma 6-bis, cod. strada

    le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili

    impone un obbligo specifico e inderogabile di preventiva segnalazione delle postazioni autovelox, posto a tutela dell'utenza stradale.

  • art. 142, comma 8, cod. strada

    norma violata per il superamento del limite di velocità accertato nel caso concreto.

  • art. 201, comma 1-quater, cod. strada

    nei casi di autostrade e strade extraurbane principali i motivi dell'impossibilità della contestazione immediata sono desumibili direttamente dalla legge.

  • art. 4, d.l. n. 121 del 2002, conv. in L. n. 168 del 2002

    per strade diverse da autostrade e strade extraurbane principali richiede il decreto prefettizio per individuare i tratti in cui è consentita la contestazione differita e il rilevamento elettronico.

  • art. 25, comma 2, L. n. 120 del 2010

    il limite minimo di un chilometro riguarda i dispositivi di controllo a distanza e non gli apparecchi mobili presidiati dagli agenti.

  • art. 2 d.m. 15 agosto 2007

    richiede l'installazione dei segnali con adeguato anticipo rispetto al luogo del rilevamento, in modo da garantirne il tempestivo avvistamento.

  • art. 3 d.m. 15 agosto 2007

    indica le modalità di segnalazione delle postazioni, anche mediante cartelli temporanei o permanenti con la dicitura relativa al controllo elettronico della velocità.

  • art. 79, comma 3, d.P.R. n. 495 del 1992

    invocato dal ricorrente per sostenere la distanza minima tra segnaletica e apparecchiatura, ma ritenuto non decisivo nel caso di accertamento mobile manuale.

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato come parametro di violazione di legge processuale dedotto in ricorso.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per lamentare l'omessa considerazione di circostanze e prove ritualmente introdotte.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per censurare la valutazione delle prove documentali da parte del giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per sostenere un errato riparto dell'onere della prova sull'idoneità della segnaletica.

  • art. 2712 c.c.

    richiamato con riferimento alla valenza probatoria della documentazione fotografica prodotta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    comporta, in caso di rigetto del ricorso, l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nei procedimenti di opposizione a sanzioni per eccesso di velocità, la preventiva segnalazione della postazione di controllo è requisito essenziale di legittimità dell'accertamento, posto a tutela della trasparenza amministrativa e del diritto di difesa dell'utente della strada.
  • Quando l'accertamento avvenga con apparecchio mobile presidiato dagli agenti, non si applica il limite minimo di distanza previsto per i sistemi completamente automatici e remoti; è sufficiente che la segnalazione sia adeguata e collocata in modo da consentire un tempestivo avvistamento.
  • Per le strade extraurbane principali, la mancata indicazione nel verbale del decreto prefettizio non è decisiva, poiché la non necessità della contestazione immediata e i relativi presupposti sono desumibili direttamente dalla legge.
  • In opposizione a verbale per autovelox, l'onere di provare l'inidoneità concreta della segnaletica, sul piano della percepibilità e leggibilità, grava sull'opponente e non sulla pubblica amministrazione.
  • Il giudice di merito, una volta accertata l'esistenza di un cartello premonitore e la sua idoneità concreta, compie una valutazione di fatto non sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio di omesso esame di fatti decisivi.
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Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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