Cassazione Civile, Ordinanza n. 26960/2022 del 14/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società nei confronti di un cliente per il pagamento di una fattura relativa a prestazioni già eseguite. Il debitore ha proposto opposizione sostenendo di avere già pagato sia la fattura azionata sia un'altra fattura mediante un bonifico cumulativo, producendo l'ordine di bonifico. La società creditrice ha contestato il pagamento depositando un certificato di insoluto rilasciato dalla banca. I giudici di merito hanno rigettato l'opposizione ritenendo che il documento bancario non fosse stato specificamente contestato e che, dunque, la circostanza dell'inesistenza del pagamento dovesse considerarsi pacifica. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 115 c.p.c., perché il principio di non contestazione sarebbe stato applicato non a un fatto storico allegato, ma all'interpretazione di un documento/prova; 2) omesso esame di un fatto decisivo, ossia l'effettiva esecuzione del bonifico; 3) violazione di norme processuali e dell'art. 1193 c.c. in relazione alla dedotta improcedibilità e al regime delle domande riconvenzionali nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Biella, in diversa composizione, affinché riesamini la causa attenendosi al principio secondo cui il principio di non contestazione non può riguardare l'interpretazione e la valutazione dei documenti, ma solo i fatti storici allegati dalle parti. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
Il principio di non contestazione opera solo sui fatti storici posti a fondamento delle domande e delle eccezioni, non sulle valutazioni interpretative dei documenti prodotti.
art. 360 n. 3 c.p.c.
La violazione di legge è stata dedotta quale vizio della sentenza per erronea applicazione del principio di non contestazione.
art. 360 n. 5 c.p.c.
È stato dedotto l'omesso esame di un fatto decisivo, ma il motivo è rimasto assorbito dall'accoglimento del primo.
art. 167 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente nel terzo motivo in relazione alla disciplina delle difese e delle preclusioni.
art. 183 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente nel terzo motivo in relazione alle preclusioni processuali.
art. 645 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente nel terzo motivo in tema di opposizione a decreto ingiuntivo.
art. 1193 c.c.
Richiamato dal ricorrente nel terzo motivo in relazione all'imputazione del pagamento.
Massime di principio
- Il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. riguarda soltanto i fatti storici allegati dalle parti e non può essere esteso all'interpretazione, valutazione o qualificazione di documenti prodotti in giudizio.
- Quando una parte deduce l'avvenuto pagamento e produce documentazione a sostegno, il giudice non può ritenere provato l'inesatto adempimento dell'altra parte solo perché il documento avversario non sia stato specificamente contestato, se la controversia investe la lettura e il significato probatorio dei documenti stessi.
- In cassazione, la censura per omesso esame di un fatto decisivo resta assorbita se viene accolto un motivo che investe in radice la correttezza del criterio di decisione adottato dal giudice di merito.
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il tema del pagamento e della relativa prova va deciso secondo le ordinarie regole sull'onere probatorio e sulla valutazione delle prove, senza trasformare la mancata contestazione di un documento in un automatismo decisorio sul fatto controverso.
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