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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12087/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

Un contribuente impugnava una cartella di pagamento emessa per somme iscritte a ruolo in forza di due avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2005 e 2006. Sosteneva di non aver mai ricevuto la notifica degli avvisi presupposti e deduceva anche vizi della notifica della cartella, nonché la mancata indicazione, nell'atto, dei criteri di calcolo degli interessi. La CTR, in riforma della decisione di primo grado, aveva respinto il ricorso ritenendo provata la notificazione degli atti presupposti tramite documentazione informatica, valida la notificazione della cartella e comunque sanato ogni eventuale vizio per raggiungimento dello scopo. In cassazione il contribuente ha articolato cinque motivi: omesso esame e violazione delle norme sulla notifica degli atti impositivi e della cartella; erroneo valore probatorio della stampa a video dell'avviso di ricevimento; invalidità della notifica della cartella per mancato rispetto del rito degli irreperibili; erronea applicazione della sanatoria ex art. 156 c.p.c.; omesso esame della questione relativa ai criteri di calcolo degli interessi.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili il primo e il quinto motivo perché, formalmente incardinati sull'art. 360 n. 5 c.p.c., in realtà miravano a contestare valutazioni difensive o questioni giuridiche e non un fatto storico decisivo; ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che la stampa a video dell'avviso di ricevimento è riproduzione informatica valutabile ex art. 2712 c.c. e che il disconoscimento deve essere specifico, tempestivo e circostanziato; ha respinto il quarto motivo e, per effetto, anche il terzo, osservando che la nullità della notifica della cartella è sanabile per raggiungimento dello scopo e che, nel caso concreto, il destinatario aveva comunque ricevuto la raccomandata informativa e proposto rituale impugnazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente nei confronti dell'agente della riscossione; nulla è stato disposto per l'Agenzia delle Entrate, rimasta priva di rituale attività difensiva.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Il motivo per violazione di legge deve individuare specifiche affermazioni in diritto della sentenza impugnata in contrasto con la norma o con la sua interpretazione; non può essere usato per censurare il merito della valutazione probatoria.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    L'omesso esame deve riguardare un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non basta lamentare la mancata considerazione di argomentazioni difensive o questioni giuridiche.

  • art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973

    Le norme sulle notificazioni degli atti tributari rinviano alle regole del processo civile per quanto compatibili.

  • art. 140 c.p.c.

    La notificazione per irreperibilità relativa richiede il compimento di tutti gli adempimenti previsti; la loro omissione determina nullità, ma la nullità può essere sanata se il destinatario ha comunque avuto conoscenza dell'atto.

  • art. 4 della L. n. 890 del 1982

    È richiamato quale disciplina della notificazione, ma la Corte esclude che la censura del ricorrente sia fondata, ritenendo sufficiente la documentazione informatica prodotta come prova della notifica.

  • art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973

    Il rinvio al regime notificatorio tributario e, tramite esso, alle norme del processo civile consente l'applicazione della sanatoria per raggiungimento dello scopo anche alla cartella di pagamento.

  • art. 156, ultimo comma, c.p.c.

    La nullità della notificazione è sanata se l'atto ha raggiunto lo scopo, in particolare se il destinatario ha comunque ricevuto l'avviso informativo e proposto impugnazione.

  • art. 157 c.p.c.

    È richiamato insieme all'art. 156 c.p.c. per la disciplina delle nullità sanabili degli atti processuali, estesa dalla Corte anche alla notificazione della cartella tramite i rinvii normativi tributari.

  • art. 2712 c.c.

    Le riproduzioni informatiche formano piena prova dei fatti rappresentati salvo disconoscimento chiaro, specifico, tempestivo e circostanziato della loro conformità all'originale.

  • art. 3 della L. n. 241 del 1990

    È evocato dal ricorrente per lamentare la mancata motivazione della cartella sui criteri di calcolo degli interessi, ma la censura è dichiarata inammissibile.

  • art. 7 della L. n. 212 del 2000

    È richiamato dal ricorrente in relazione all'obbligo di motivazione degli atti tributari, ma la doglianza è reputata inammissibile.

  • art. 20 del D.P.R. n. 602 del 1973

    È richiamato dal ricorrente in tema di cartella e iscrizione a ruolo, ma senza accoglimento della censura.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Regola la trattazione camerale del ricorso e la facoltà di deposito della memoria illustrativa.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    Impone l'indicazione specifica degli atti e dei documenti su cui il ricorso si fonda, rilevante per la deduzione del vizio di omesso esame.

  • art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Richiede il deposito della documentazione necessaria a supporto dei motivi di ricorso.

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    Consente la correzione o integrazione della motivazione della sentenza impugnata nei limiti consentiti.

  • art. 57 del D.Lgs. n. 546 del 1992

    Viene richiamato per il divieto di domande o eccezioni nuove in appello nel processo tributario.

  • art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, rende dovuto l'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente.

  • art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012

    Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi previsti.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, il vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. non può essere utilizzato per contestare il mancato apprezzamento di argomentazioni difensive o di questioni giuridiche: deve essere indicato un fatto storico decisivo, discusso e non valutato dal giudice di merito.
  • Le riproduzioni informatiche o fotografiche di atti e ricevute fanno piena prova ex art. 2712 c.c. fino a disconoscimento specifico; un rilievo generico di difformità dall'originale non è sufficiente a privarle di efficacia probatoria.
  • Nel sistema della riscossione tributaria, la notificazione della cartella di pagamento, pur avendo natura sostanziale, è soggetta ai rinvii alle norme sulle notificazioni del processo civile; pertanto, la nullità della notifica può essere sanata per raggiungimento dello scopo se il destinatario ha comunque ricevuto conoscenza dell'atto e lo ha impugnato.
  • La notifica in regime di irreperibilità relativa ex art. 140 c.p.c. richiede il compimento di tutti gli adempimenti previsti dalla norma, ma l'eventuale nullità resta sanata se l'atto raggiunge comunque la sua finalità informativa.
  • Per denunciare in cassazione la mancata motivazione della cartella sui criteri di calcolo degli interessi, il ricorrente deve dimostrare che la questione era già devoluta nei gradi di merito e indicare con precisione gli atti rilevanti; altrimenti la censura è inammissibile per difetto di autosufficienza o perché introduce una questione nuova.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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