Cassazione Civile, Ordinanza n. 11939/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso all'esito di indagini finanziarie svolte dalla Guardia di Finanza su due conti correnti riconducibili al contribuente, con recupero a tassazione di maggiori ricavi e applicazione di imposte dirette, addizionali, IVA e sanzioni per l'anno 2011. In primo grado e poi in appello il contribuente aveva contestato la legittimità delle riprese, sostenendo di aver fornito prova contraria circa l'irrilevanza fiscale delle movimentazioni bancarie e, in particolare, di avere riconciliato alcune operazioni con fatture prodotte, oltre a censurare la mancata considerazione dei costi in via percentuale forfettaria. In cassazione ha proposto cinque motivi: (1) nullità della sentenza di appello per violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che la CTR non avesse esaminato la doglianza relativa alla mancata deduzione dei costi connessi ai ricavi presunti; (2) nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante, lamentando che non fosse comprensibile l'iter logico-giuridico seguito nel ritenere non provata l'irrilevanza delle operazioni bancarie; (3) violazione delle norme sulle indagini finanziarie, sostenendo di aver analiticamente ricondotto le fatture alle movimentazioni e che la presunzione fiscale sarebbe stata superata; (4) violazione delle stesse norme per avere la CTR ritenuto tassabili anche movimenti di modesto valore, che secondo il ricorrente dovrebbero restare fuori dall'accertamento; (5) violazione della disciplina sulle spese di lite, per la condanna alle spese disposta nei suoi confronti.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, rilevando che la CTR non aveva preso posizione sulla questione, ritualmente devoluta in appello, della deduzione anche forfettaria dei costi di produzione in presenza di maggiori ricavi presunti da indagini bancarie; tale omissione assume rilievo alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale e della sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2023, che impone di consentire al contribuente imprenditore di opporre una prova presuntiva contraria sulla percentuale di costi. Sono stati dichiarati inammissibili il secondo e il terzo motivo per difetto di specificità e perché diretti a una rivalutazione del merito e delle prove, mentre il quarto motivo è stato rigettato perché l'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 non prevede alcuna soglia minima di rilevanza delle movimentazioni bancarie e la tesi contraria si porrebbe in contrasto con la ratio della presunzione. Il quinto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato
la sentenza di merito deve pronunciarsi su tutte le domande e le questioni ritualmente devolute; l'omessa decisione sulla deduzione forfettaria dei costi integra il vizio denunciato.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
consente di dedurre in cassazione i vizi di nullità della sentenza o del procedimento, inclusa la violazione dell'art. 112 c.p.c. e la motivazione apparente.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31/12/1992, n. 546
richiamato quale parametro della motivazione delle sentenze tributarie.
art. 132 c.p.c.
richiamato quale parametro della motivazione della sentenza; la censura è stata ritenuta inammissibile perché la motivazione, pur sintetica, era sufficiente rispetto al contenuto della doglianza.
art. 32, comma 1, n. 7, d.P.R. 29/09/1973, n. 600
disciplina le indagini finanziarie e la presunzione relativa di ricavi non contabilizzati; il contribuente può superarla con prova contraria specifica. Non prevede limiti di valore minimo per le singole movimentazioni.
art. 51, comma 2, n. 7, d.P.R. 26/10/1972, n. 633
norma parallela in materia IVA sulle indagini finanziarie e sulla presunzione relativa riferita ai movimenti bancari.
art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. 29/09/1973, n. 600
è la base della presunzione legale di ricavi non contabilizzati derivante dai prelevamenti bancari non giustificati, interpretata in senso adeguato dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
art. 15, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
regola la liquidazione delle spese nel processo tributario; il motivo sulle spese è stato assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
Corte cost. n. 10 del 2023
ha operato un'interpretazione adeguatrice dell'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, ammettendo la prova presuntiva contraria del contribuente imprenditore sulla quota di costi di produzione da detrarre dai maggiori ricavi presunti.
Cass., 03/07/2023, n. 18653
richiamata per il principio secondo cui, in tema di accertamento analitico-induttivo, il contribuente imprenditore può opporre prova presuntiva contraria sulla percentuale forfettaria dei costi.
Cass., 10/06/2015, n. 12021
richiamata dal ricorrente a sostegno della doglianza sull'induttivo e sulla ricostruzione dei costi, senza che la Corte ne faccia autonoma applicazione decisiva.
Massime di principio
- In tema di accertamento fondato su indagini finanziarie, la presunzione legale relativa di ricavi non contabilizzati può essere superata dal contribuente solo mediante prova contraria specifica e analitica sulla riferibilità delle singole movimentazioni a operazioni fiscalmente irrilevanti.
- Quando il contribuente deduce in appello la necessità di detrarre costi di produzione dai maggiori ricavi presunti, il giudice di merito deve esaminare espressamente la questione; l'omessa pronuncia integra nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.
- Dopo l'intervento della Corte costituzionale n. 10 del 2023, il contribuente imprenditore può opporre anche una prova presuntiva contraria in ordine a una percentuale forfettaria di costi di produzione da sottrarre ai ricavi presunti.
- Nell'ambito delle presunzioni bancarie, non esiste una soglia minima di valore delle singole movimentazioni che ne escluda di per sé la rilevanza fiscale: anche operazioni di modesto importo possono essere riprese a tassazione se non giustificate.
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito e delle prove; la censura deve indicare in modo specifico gli elementi documentali e la loro precisa correlazione con le movimentazioni contestate.
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