Cassazione Civile, Ordinanza n. 11955/2025 del 07/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuenti)
La controversia
Due contribuenti avevano ceduto nel 2011 a una società estera una partecipazione in una società italiana, pattendo un corrispettivo articolato in prezzo base, aggiustamento prezzo ed earn-out da corrispondere nel 2012 e nel 2013 al verificarsi dei risultati economici della società partecipata. Il prezzo base e l'aggiustamento erano stati tassati nel 2011 con aliquota del 12,50%. Gli importi earn-out, incassati nel 2012 e 2013, erano stati invece dichiarati e tassati dai contribuenti con aliquota del 20%. Successivamente i contribuenti avevano chiesto il rimborso della differenza, sostenendo che anche l'earn-out dovesse essere assoggettato alla minore aliquota vigente nel 2011, cioè al momento della cessione. A seguito del silenzio-rifiuto dell'Amministrazione, avevano agito in giudizio; la CTP aveva rigettato, mentre la CTR aveva accolto gli appelli riuniti. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione dell'art. 68 TUIR e dell'art. 2, comma 9, d.l. 138/2011, sostenendo che il diritto all'earn-out sarebbe sorto solo negli anni 2012 e 2013, quando si erano verificati gli eventi previsti dalla clausola, e quindi in quel momento sarebbe applicabile l'aliquota del 20%; con il secondo ha denunciato nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla richiesta di garanzia ex art. 69 d.lgs. 546/1992.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la plusvalenza derivante dalla cessione di partecipazioni, anche quando il corrispettivo sia in parte variabile e differito in forma di earn-out, si realizza al momento della conclusione del contratto di cessione, sicché a quel momento va riferita la determinazione del regime fiscale applicabile, compresa l'aliquota. Il successivo incasso delle tranche di earn-out rileva solo per individuare il periodo d'imposta di tassazione secondo il principio di cassa, ma non sposta il momento di realizzo della plusvalenza né il regime impositivo. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché la CTR aveva reso una statuizione implicita di rigetto sulla richiesta di garanzia e, comunque, il motivo era privo di interesse dopo il rigetto del primo. La Corte ha inoltre condannato l'Agenzia alla rifusione delle spese di legittimità, escludendo l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo per le amministrazioni pubbliche difese dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 67, comma 1, lett. c-bis), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Le plusvalenze derivanti dalla cessione onerosa di partecipazioni costituiscono redditi diversi.
art. 68 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
La plusvalenza si determina, in generale, per differenza tra corrispettivo percepito e costo di acquisto della partecipazione; il momento rilevante è quello del perfezionamento della cessione, non delle vicende successive di pagamento.
art. 5, comma 2, d.lgs. n. 461/1997
Nel regime ratione temporis, i redditi diversi indicati erano soggetti a imposta sostitutiva con aliquota del 12,50%.
art. 2, commi 6 e 9, d.l. n. 138/2011 conv. in l. n. 148/2011
L'aliquota del 20% si applica ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2012.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Sono stati dedotti rispettivamente violazione di legge e nullità processuale della sentenza impugnata.
È stato richiamato a sostegno della censura di omessa pronuncia; la Corte ha però escluso il vizio perché la decisione impugnata conteneva una statuizione implicita di rigetto.
art. 69, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
La richiesta dell'Ufficio di prestazione di garanzia non è stata espressamente decisa dalla CTR, ma la Corte ha ritenuto sufficiente una pronuncia implicita di rigetto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Non si applica l'ulteriore contributo unificato quando la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- Nelle cessioni onerose di partecipazioni con corrispettivo misto o differito, il momento di realizzazione della plusvalenza coincide con la conclusione del contratto di trasferimento, mentre l'incasso successivo del prezzo incide solo sul periodo d'imposta di tassazione secondo il principio di cassa.
- Se una clausola di earn-out è prevista nel contratto di cessione, la componente variabile del corrispettivo conserva la natura di parte del prezzo di cessione e segue il regime fiscale applicabile al momento in cui il contratto si perfeziona, purché il diritto al corrispettivo sia contrattualmente predeterminato.
- Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata dal giudice comporti logicamente una statuizione implicita di rigetto sul punto non espressamente esaminato.
- Una censura processuale diventa inammissibile per carenza di interesse se la sua eventuale accoglienza non potrebbe comunque incidere sull'esito del giudizio per effetto del rigetto della doglianza principale.
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