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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11955/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuenti)

La controversia

Due contribuenti avevano ceduto nel 2011 a una società estera una partecipazione in una società italiana, pattendo un corrispettivo articolato in prezzo base, aggiustamento prezzo ed earn-out da corrispondere nel 2012 e nel 2013 al verificarsi dei risultati economici della società partecipata. Il prezzo base e l'aggiustamento erano stati tassati nel 2011 con aliquota del 12,50%. Gli importi earn-out, incassati nel 2012 e 2013, erano stati invece dichiarati e tassati dai contribuenti con aliquota del 20%. Successivamente i contribuenti avevano chiesto il rimborso della differenza, sostenendo che anche l'earn-out dovesse essere assoggettato alla minore aliquota vigente nel 2011, cioè al momento della cessione. A seguito del silenzio-rifiuto dell'Amministrazione, avevano agito in giudizio; la CTP aveva rigettato, mentre la CTR aveva accolto gli appelli riuniti. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione dell'art. 68 TUIR e dell'art. 2, comma 9, d.l. 138/2011, sostenendo che il diritto all'earn-out sarebbe sorto solo negli anni 2012 e 2013, quando si erano verificati gli eventi previsti dalla clausola, e quindi in quel momento sarebbe applicabile l'aliquota del 20%; con il secondo ha denunciato nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla richiesta di garanzia ex art. 69 d.lgs. 546/1992.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la plusvalenza derivante dalla cessione di partecipazioni, anche quando il corrispettivo sia in parte variabile e differito in forma di earn-out, si realizza al momento della conclusione del contratto di cessione, sicché a quel momento va riferita la determinazione del regime fiscale applicabile, compresa l'aliquota. Il successivo incasso delle tranche di earn-out rileva solo per individuare il periodo d'imposta di tassazione secondo il principio di cassa, ma non sposta il momento di realizzo della plusvalenza né il regime impositivo. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché la CTR aveva reso una statuizione implicita di rigetto sulla richiesta di garanzia e, comunque, il motivo era privo di interesse dopo il rigetto del primo. La Corte ha inoltre condannato l'Agenzia alla rifusione delle spese di legittimità, escludendo l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo per le amministrazioni pubbliche difese dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nelle cessioni onerose di partecipazioni con corrispettivo misto o differito, il momento di realizzazione della plusvalenza coincide con la conclusione del contratto di trasferimento, mentre l'incasso successivo del prezzo incide solo sul periodo d'imposta di tassazione secondo il principio di cassa.
  • Se una clausola di earn-out è prevista nel contratto di cessione, la componente variabile del corrispettivo conserva la natura di parte del prezzo di cessione e segue il regime fiscale applicabile al momento in cui il contratto si perfeziona, purché il diritto al corrispettivo sia contrattualmente predeterminato.
  • Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata dal giudice comporti logicamente una statuizione implicita di rigetto sul punto non espressamente esaminato.
  • Una censura processuale diventa inammissibile per carenza di interesse se la sua eventuale accoglienza non potrebbe comunque incidere sull'esito del giudizio per effetto del rigetto della doglianza principale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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