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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11944/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

La contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, deducendo con un unico motivo la nullità del giudizio per violazione del litisconsorzio necessario. La doglianza si fondava sull’assunto che, trattandosi di rettifica del reddito di una società di persone con automatica imputazione ai soci, avrebbero dovuto partecipare al giudizio la società e tutti i soci. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. Dalla sentenza emerge che, pur in presenza di un rapporto plurisoggettivo rilevante ai fini del litisconsorzio necessario, i ricorsi contro i singoli avvisi di accertamento relativi alla società e ai soci erano stati trattati simultaneamente, con consapevolezza delle parti e difesa dallo stesso procuratore.

La decisione

La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso. Ha affermato che, sebbene in astratto sussista litisconsorzio necessario tra società di persone e soci nelle controversie sulla rettifica del reddito sociale e sulla conseguente imputazione ai soci, non va dichiarata la nullità del giudizio quando risulti che le cause siano state introdotte e trattate congiuntamente, con identità di causa petendi e di difese, simultanea trattazione nei gradi di merito e sostanziale identità delle decisioni. Nel caso concreto tutti questi requisiti erano pacificamente presenti, come accertato dal giudice d’appello e non contestato. Il ricorso è stato quindi rigettato. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, con aumento ex art. 96, terzo comma, c.p.c., e al pagamento di ulteriori euro 1.000,00 ex art. 96, quarto comma, c.p.c.; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 2, Cost.

    Richiamato per affermare il principio di ragionevole durata del processo come criterio che consente di evitare nullità puramente formali quando il contraddittorio sia stato sostanzialmente garantito.

  • artt. 6 e 13 CEDU

    Richiamati come parametri a sostegno della ricomposizione dell’unicità della causa e dell’esigenza di evitare un inutile dispendio di energie processuali.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    Applicato per la condanna della ricorrente al pagamento di una somma ulteriore in favore della controparte.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    Applicato per la condanna della ricorrente al pagamento di una somma ulteriore in favore della cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per dichiarare i presupposti dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Indicato come disposizione che ha introdotto il testo applicato dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative alla rettifica del reddito di una società di persone e alla conseguente imputazione automatica ai soci, la mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari non comporta nullità se il contraddittorio sia stato sostanzialmente rispettato attraverso la trattazione congiunta o simultanea dei giudizi.
  • La nullità per difetto di litisconsorzio necessario non va dichiarata quando le parti abbiano piena conoscenza dei giudizi pendenti, vi sia identità oggettiva della causa petendi, simultanea proposizione delle impugnazioni, simultanea trattazione nei gradi di merito e sostanziale uniformità delle decisioni.
  • Il principio di ragionevole durata del processo consente di evitare regressioni processuali inutili quando la ricomposizione dell’unità della controversia non sia necessaria per salvaguardare in concreto il contraddittorio.
  • In materia di spese, la proposizione di un ricorso manifestamente infondato può giustificare la condanna alle spese aggravata e l’applicazione delle ulteriori conseguenze previste dall’art. 96 c.p.c. e dalla normativa sul contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicato

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