Cassazione Civile, Ordinanza n. 11958/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti gli altri due motivi, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia con adeguata motivazione e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società aveva presentato istanza di rimborso ex art. 38 del d.P.R. n. 602/1973 per la restituzione di un’eccedenza di IRPEG asseritamente versata per errore di liquidazione del tributo. A fronte del silenzio dell’Amministrazione e di successivi solleciti, la contribuente aveva impugnato il silenzio-rifiuto. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso, ritenendo superata l’eccezione di prescrizione e reputando non adeguatamente documentati i debiti erariali opposti dall’Ufficio. In appello la CTR del Lazio aveva invece accolto l’appello dell’Agenzia, confermando solo il rigetto dell’eccezione di prescrizione. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 69 R.D. n. 2440/1923, in combinato disposto con l’art. 2697 c.c., per avere la CTR ritenuto opponibile il debito fiscale in assenza di adeguata prova/documentazione; 2) nullità della sentenza per omessa motivazione; 3) violazione dell’art. 10 L. n. 212/2000. La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo, rilevando che la sentenza di appello era sorretta da motivazione apparente: la CTR si era limitata ad affermare la non novità dell’eccezione dell’Agenzia e la possibilità di sospendere il rimborso in presenza di debiti verso il Fisco, senza confrontarsi con il compendio probatorio e con la contestazione della contribuente circa l’assenza di un documento di dettaglio idoneo a provare il controcredito erariale.
Norme richiamate
art. 38 del d.P.R. n. 602/1973
viene richiamato come base dell’istanza di rimborso presentata dal contribuente per l’eccedenza di imposta versata.
art. 69 R.D. n. 2440/1923
è evocato dall’Amministrazione per sostenere la possibilità di sospendere il rimborso di un credito del contribuente quando questi sia contemporaneamente debitore verso il Fisco; la Corte non entra nel merito della corretta applicazione della norma perché accoglie il motivo sul vizio di motivazione.
è richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla ripartizione dell’onere probatorio circa l’esistenza del controcredito erariale.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
indicato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
richiamato per la censura di nullità della sentenza per omessa motivazione.
invocato nel terzo motivo di ricorso; la Corte lo dichiara assorbito.
art. 57, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992
la CTR lo richiama per escludere che l’eccezione dell’Agenzia fosse nuova in appello, qualificandola come migliore precisazione di una compensazione già dedotta in primo grado.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
menzionato nel testo del ricorso in relazione alla censura di motivazione, anche se la Corte qualifica il vizio come nullità per motivazione apparente.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è nulla quando è solo apparentemente esistente ma non consente di comprendere l’iter logico-giuridico seguito dal giudice, sicché non è possibile un effettivo controllo sulla decisione.
- Sussiste motivazione apparente quando il giudice si limita a enunciare l’esito del giudizio o formule generiche, senza confrontarsi con le specifiche allegazioni e con il materiale probatorio decisivo introdotto dalle parti.
- Nel giudizio di cassazione il vizio di motivazione rilevante come nullità ricorre solo nei casi estremi di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile, non nel mero difetto di sufficienza argomentativa.
- Quando una parte contesta l’esistenza o la documentazione di un controcredito erariale opposto in compensazione o a sostegno della sospensione del rimborso, il giudice deve verificare e spiegare in sentenza il fondamento probatorio dell’eccezione, non potendo arrestarsi a un’affermazione apodittica sulla sua ammissibilità o genericamente sulla sua fondatezza.
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