Cassazione Civile, Ordinanza n. 11954/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L’Amministrazione finanziaria aveva irrogato alla società un atto di contestazione per l’anno d’imposta 2014, applicando due sanzioni massime: una per dichiarazione presentata su modello non conforme o con dati incompleti, e una per inottemperanza all’invito a comparire e alle richieste istruttorie degli uffici. La contestazione nasceva da operazioni commerciali di rilevante importo tra la società italiana e una società austriaca del gruppo, con riferimento alla disciplina del transfer pricing: secondo l’Ufficio, la società non aveva compilato il relativo quadro dichiarativo e non aveva fornito la documentazione richiesta, limitandosi a produrre il proprio bilancio e un partitario clienti-fornitori. La società aveva impugnato l’atto sostenendo di avere adempiuto quanto richiesto e, soprattutto, che l’Ufficio non avesse provato il requisito del controllo e la sussistenza di operazioni infragruppo a valori non normali. I giudici di merito avevano accolto il ricorso della contribuente, ritenendo non provato il rapporto di controllo tra le società; l’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 110, comma 7, TUIR, del D.M. 14 maggio 2018 e delle norme sanzionatorie, sostenendo che, ai fini del transfer pricing, rileva anche un controllo indiretto o potenziale e che nella specie esso risultava da elementi quali la comune compagine sociale di famiglia e l’esclusiva clientela italiana della società contribuente. La società ha resistito e proposto ricorso incidentale condizionato, denunciando a sua volta violazioni delle norme sull’accertamento e sul transfer pricing.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale dell’Agenzia delle entrate, affermando che la nozione di controllo rilevante ai fini dell’art. 110, comma 7, TUIR non coincide con quella codicistica dell’art. 2359 c.c. e comprende ogni forma di influenza economica, attuale o potenziale, desumibile da circostanze concrete, anche indirette. Ha quindi ritenuto errata la decisione di merito che aveva escluso il controllo solo perché non risultante secondo il parametro dell’art. 2359 c.c. Ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato della società, rilevando che esso non era ammissibile rispetto a questioni non esaminate o assorbite nei gradi di merito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Bolzano, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme ai principi indicati e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 110, comma 7, d.P.R. n. 917/1986
«I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sono valutati in base al valore normale...»
La disposizione antielusiva sul transfer pricing si applica anche in presenza di controllo indiretto o potenziale; la nozione di controllo è ampia e non coincide con l’art. 2359 c.c., ma comprende situazioni di influenza economica desumibili da circostanze concrete.
D.M. 14 maggio 2018
Richiamato come disciplina attuativa/di indirizzo in materia di transfer pricing; valorizza la nozione di imprese associate e il controllo diretto o indiretto nella gestione, nel controllo o nel capitale.
art. 8, comma 1, d.lgs. n. 471/1997
Richiamato come base della sanzione per dichiarazione su modello non conforme o con dati incompleti.
art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997
Richiamato come base della sanzione per inottemperanza all’invito a comparire o alle richieste degli uffici o della Guardia di Finanza.
Norma istruttoria richiamata per giustificare la richiesta documentale dell’Ufficio e la contestazione dell’inottemperanza.
Richiamato dalla contribuente nel ricorso incidentale come norma violata in tema di poteri istruttori.
È richiamato solo come parametro codicistico che la Corte esclude essere applicabile in modo esclusivo al transfer pricing: il controllo fiscale ex art. 110, comma 7, TUIR è più ampio.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il vizio dedotto con il ricorso principale e con il ricorso incidentale, per violazione/falsa applicazione di norme di diritto.
Massime di principio
- Ai fini del transfer pricing, il "controllo" rilevante non coincide necessariamente con il controllo societario codicistico dell’art. 2359 c.c., ma può consistere anche in un’influenza economica potenziale o attuale, desumibile da un insieme di circostanze concrete.
- La prova del controllo ai fini dell’art. 110, comma 7, TUIR può essere fornita anche in via indiziaria, valorizzando elementi quali compagine sociale comune, rapporti di famiglia, esclusiva commercializzazione, dipendenza economica o finanziaria e altre situazioni idonee a condizionare le strategie imprenditoriali.
- Il giudice di merito non può escludere l’applicazione della disciplina del transfer pricing limitandosi a verificare l’assenza dei presupposti del controllo in senso strettamente civilistico, dovendo invece accertare se sussista una relazione di influenza economica rilevante secondo la finalità antielusiva della norma.
- Il ricorso incidentale condizionato della parte vittoriosa non è ammissibile quando investe questioni non esaminate o assorbite dal giudice di merito, poiché tali questioni potranno essere riesaminate nel giudizio di rinvio qualora venga cassata la sentenza impugnata.
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