Cassazione Civile, Ordinanza n. 11028/2026 del 24/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La controversia origina dall’impugnazione di un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2012, con recupero a tassazione ai fini IRES, IVA e IRAP, fondato sullo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli ritenuti congrui in base allo studio di settore VD32U. L’Ufficio ha contestato maggiori ricavi e, in appello, ha valorizzato anche l’antieconomicità della gestione e la reiterata incongruenza tra ricavi e redditività in più annualità. La società ha sostenuto che non si potesse ravvisare acquiescenza dalla mancata partecipazione al contraddittorio endoprocedimentale, che l’onere della prova non fosse invertito automaticamente, che esistessero circostanze giustificative dello scostamento (crisi del settore e del committente principale, ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.f., licenziamenti, affitto/cessione d’azienda), e che vi fossero ulteriori vizi dell’atto e della sentenza: inidoneità del cluster, difetto di motivazione, mancata allegazione dello studio di settore, mancata contestazione delle prove, omessa pronuncia e formazione di giudicato interno sul punto della mancata allegazione. Con il ricorso per cassazione ha articolato sette motivi, denunciando violazioni di legge processuali e sostanziali e vizi motivazionali.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi di ricorso e ha confermato la sentenza di appello che aveva accolto l’impugnazione dell’Agenzia. In particolare ha affermato che la sentenza di merito aveva valutato le prove e gli elementi fattuali, valorizzando legittimamente l’antieconomicità dell’attività come indice grave di inattendibilità del dichiarato e di possibile esistenza di maggiori ricavi non dichiarati; ha escluso che i motivi proposti in cassazione potessero trasformarsi in una nuova richiesta di riesame del merito; ha ribadito i confini del vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. e quelli della motivazione apparente; ha escluso l’omessa pronuncia, ritenendo che la decisione di appello avesse comunque rigettato implicitamente le questioni connesse; ha infine ritenuto infondate le censure sulla motivazione dell’avviso e sul giudicato interno, osservando che lo studio di settore era stato richiamato nell’atto e comunque devoluto in appello. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato quale base normativa dell’accertamento in rettifica fondato sugli studi di settore e sugli elementi presuntivi utilizzati dall’Ufficio.
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
Indicato come norma di riferimento per la rettifica ai fini IVA nell’ambito dell’accertamento standardizzato.
art. 62-bis d.L. n. 331 del 1993 conv. in L. n. 427 del 1993
Utilizzato quale fondamento della disciplina degli studi di settore e del sistema presuntivo applicato alla fattispecie.
Richiamato dal ricorrente sul riparto dell’onere della prova; la Corte non ne accoglie la censura perché la decisione di merito aveva già valutato le prove offerte e la prova contraria non era ritenuta idonea.
Richiamati con riferimento alle presunzioni semplici poste a base dell’accertamento; la Corte conferma la legittimità del ragionamento presuntivo fondato anche sull’antieconomicità.
Invocato per il principio di non contestazione; la Corte esclude la violazione, rilevando che il giudice di merito ha comunque esaminato gli elementi di fatto e le prove.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro per i motivi di violazione di legge; la Corte rigetta le censure perché miravano in realtà a un riesame del merito.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato per i motivi su motivazione apparente e omessa pronuncia; la Corte esclude entrambi i vizi.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La Corte ribadisce che il vizio concerne solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non l’omessa considerazione di singoli elementi istruttori.
art. 36 d. Lgs. n. 546 del 1992
Richiamato in tema di motivazione della sentenza tributaria; la Corte ritiene che la motivazione del giudice di merito fosse sufficiente e non apparente.
artt. 132, 112, 113, 133 c.p.c.
Invocati per nullità della sentenza e omessa pronuncia; la Corte esclude i vizi, ritenendo che la decisione impugnata contenga un percorso logico-giuridico riconoscibile e statuizioni incompatibili con le domande non espressamente trattate.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato come parametro costituzionale del dovere di motivazione; la Corte esclude la sua violazione perché la sentenza di merito esplicita il ragionamento decisorio.
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato sulla motivazione dell’avviso di accertamento; la Corte reputa legittimo l’atto anche se lo studio di settore è richiamato sinteticamente nel corpo dell’avviso.
Invocato in tema di obbligo di motivazione e conoscibilità degli elementi posti a base dell’accertamento; la Corte lo ritiene rispettato.
Richiamato per il preteso giudicato interno; la Corte esclude che si sia formato, perché l’appello dell’Ufficio devolveva la questione al giudice di secondo grado.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 182-bis l.f.
Richiamato dalla società come circostanza giustificativa della crisi e dello scostamento, ma la Corte non lo considera decisivo ai fini dell’accertamento.
Massime di principio
- Negli accertamenti fondati sugli studi di settore, lo scostamento dai ricavi standard può essere corroborato da elementi ulteriori, tra cui l’antieconomicità della gestione e l’incongruenza reiterata nel tempo tra costi e ricavi, a sostegno di presunzioni semplici idonee a legittimare la rettifica.
- Il contribuente può vincere la presunzione derivante dallo studio di settore solo offrendo una prova contraria concreta e specifica; la mera allegazione di circostanze astrattamente giustificative non basta.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la doglianza in richiesta di riesame del merito, quando il giudice di appello abbia già valutato gli elementi fattuali e probatori rilevanti.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo un fatto storico decisivo effettivamente trascurato, non la mancata analisi di singoli elementi istruttori se il fatto storico è stato comunque considerato.
- La motivazione è apparente solo quando manchi realmente la ratio decidendi o il ragionamento sia incomprensibile; non è sufficiente lamentare una motivazione ritenuta insufficiente o non condivisibile.
- Non ricorre omessa pronuncia quando la decisione adottata è incompatibile con la pretesa non espressamente esaminata, poiché in tal caso opera una statuizione implicita di rigetto.
- Ai fini della motivazione dell’avviso di accertamento, è sufficiente che gli elementi essenziali dello studio di settore siano resi conoscibili al contribuente nel corpo dell’atto, anche tramite richiamo sintetico, se ciò consente l’esercizio del diritto di difesa.
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