Cassazione Civile, Ordinanza n. 10921/2026 del 24/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso sottoscritta dal difensore munito di procura e dell'accettazione della rinuncia da parte del controricorrente, anch'egli autorizzato a farlo dalla procura alle liti. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c. e ha compensato integralmente le spese tra ricorrente e controricorrente. Nulla è stato disposto nei confronti delle altre parti rimaste intimate.
Esito
Favorevole al resistente (attore)
La controversia
Un soggetto aveva convenuto in giudizio tre persone per ottenere la restituzione di somme che assumeva di avere loro prestato tra il 2002 e il 2007 nell'ambito di rapporti professionali e amicali. Il Tribunale aveva accolto in parte la domanda, condannando uno dei convenuti al pagamento di una somma rilevante; la Corte d'appello aveva poi rigettato il gravame di quest'ultimo. Il soccombente proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma prima della decisione depositava atto di rinuncia al ricorso; la controparte depositava atto di adesione alla rinuncia e chiedeva congiuntamente la declaratoria di estinzione del giudizio e la compensazione integrale delle spese.
Norme richiamate
art. 391 c.p.c.
La rinuncia al ricorso, accettata dalla parte controricorrente quando questa ne abbia facoltà in base alla procura, comporta l'estinzione del giudizio di cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso validamente sottoscritta dal difensore munito di procura e accettata dalla controparte legittimata determina l'estinzione del processo.
- Se le parti lo richiedono concordemente, la Corte può disporre la compensazione integrale delle spese tra ricorrente e controricorrente.
- Quando alcune parti intimate non svolgono difese, nulla deve essere disposto sulle spese nei loro confronti.
Come è indicizzato
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