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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10933/2026 del 24/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (imprenditore agricolo)

La controversia

L'agenzia pagatrice aveva ottenuto in primo grado e poi in appello una condanna al pagamento, in favore dell'azienda agricola, di somme dovute a titolo di contributi nell'ambito della Politica Agricola Comune. Nel giudizio di merito l'agenzia aveva cercato di opporre in compensazione crediti per prelievo supplementare sul latte relativi alle quote latte, sostenendo che tali controcrediti fossero certi, liquidi ed esigibili e che la loro compensazione dovesse operare come compensazione impropria o atecnica nel sistema normativo nazionale ed eurounitario. Con il ricorso per cassazione ha dedotto: 1) omesso esame di documenti essenziali (rateizzazione, mancato pagamento, iscrizioni nel registro nazionale), lamentando inoltre errore nel richiamo normativo sulla rateizzazione e inversione dell'onere della prova; 2) violazione della disciplina sulla rateizzazione e sul registro nazionale dei debiti per prelievo latte, sostenendo che tutti i debiti, anche rateizzati, fossero iscrivibili e compensabili e che il mancato pagamento di una rata determinasse decadenza dal beneficio con conseguente esigibilità; 3) erronea motivazione sull'oggetto della causa, perché la Corte d'appello avrebbe indebitamente escluso dal thema decidendum alcuni crediti già compensati in precedenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ribadito l'orientamento secondo cui, nei rapporti tra crediti PAC e debiti per prelievo supplementare sulle quote latte, è ammissibile la compensazione impropria a condizione che il controcredito sia certo e liquido, ma ha ritenuto che la Corte d'appello avesse effettuato un accertamento di fatto insindacabile in cassazione, avendo concluso che nel caso concreto non esisteva un credito esigibile da portare in compensazione: per alcune somme mancava la prova del mancato pagamento, per altre campagne il credito era già stato compensato ed era quindi estraneo al giudizio. Il primo e il secondo motivo sono stati esaminati congiuntamente e dichiarati inammissibili perché sostanzialmente diretti a sollecitare un nuovo esame del materiale probatorio; il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il ricorso è stato respinto con condanna della ricorrente alle spese e con obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato per omesso esame di fatti decisivi non consente di ottenere un nuovo apprezzamento del materiale probatorio; la censura era inammissibile perché mirava a rivalutare documenti e fatti già esaminati dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge non può essere dedotta per contestare una ricostruzione di fatto compiuta dal giudice di merito, se la censura non attinge la regula iuris applicata.

  • art. 1241 c.c.

    La compensazione impropria tra aiuti PAC e prelievi sulle quote latte è considerata coerente con la logica del sistema, quale mero accertamento contabile del dare e avere in un rapporto unitario.

  • art. 1243, comma 2, c.c.

    Anche nella compensazione impropria il controcredito deve essere certo, liquido ed esigibile per poter essere opposto in giudizio.

  • art. 1246 c.c.

    Le cause di impignorabilità/non compensabilità dei crediti non operano nel fenomeno della compensazione impropria, specie quando si tratti del recupero di pagamenti indebiti di provvidenze comunitarie.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 8-ter, commi 4 e 5, L. 33/2009

    La disciplina del registro nazionale e del recupero degli importi dovuti legittima la verifica degli importi a carico dei beneficiari e la loro contabilizzazione ai fini dell'estinzione del debito, ma non esonera dall'accertamento giudiziale della certezza del controcredito se contestata.

  • art. 17 Reg. CE n. 595/2004

    Gli Stati membri devono adottare le misure necessarie affinché il prelievo sia correttamente imposto e si ripercuota sui produttori che hanno superato i limiti.

  • Reg. CE n. 1034/2008

    Richiamato come norma eurounitaria che modifica il sistema di recupero previsto dal Reg. CE n. 885/2006.

  • Reg. CE n. 885/2006

    Richiamato nel quadro della disciplina eurounitaria del recupero degli importi indebitamente versati.

  • L. 119/2003

    Richiamata dal ricorrente come erroneo riferimento normativo in tema di rateizzazione, ma la censura non è stata ritenuta idonea a scalfire la decisione di merito.

  • L. 33/2009

    Indicata dal ricorrente come disciplina corretta della rateizzazione e del registro nazionale dei debiti per prelievo latte.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative ai crediti PAC e ai debiti per prelievo supplementare latte è ammissibile la compensazione impropria o atecnica, ma solo se il controcredito sia effettivamente certo, liquido ed esigibile all'esito dell'accertamento di merito.
  • La verifica dell'esistenza e dell'esigibilità del controcredito, quando contestata, è questione di fatto rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la censura mira soltanto a una diversa lettura dei documenti o delle risultanze istruttorie.
  • La mera iscrizione di un importo nel registro nazionale o la previsione normativa di recupero non escludono la possibilità di contestazione giudiziale; in tal caso l'ente che oppone la compensazione deve dimostrare la sussistenza del controcredito.
  • Nel ricorso per cassazione il motivo deve colpire la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; censure che presuppongano un diverso tema di causa o contestino passaggi non decisivi sono inammissibili.
  • Le limitazioni alla compensazione previste per taluni crediti non impediscono, nel sistema delle quote latte e dei pagamenti PAC, il meccanismo di compensazione impropria quando esso costituisca modalità di recupero interna a un rapporto unitario disciplinato anche dal diritto dell'Unione.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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