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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10946/2026 del 24/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (condomino)

La controversia

La controversia nasce da una serie di impugnazioni di delibere condominiali: una delibera dell'8 gennaio 2010 di revoca e nomina dell'amministratore, poi sostituita da altra del 26 marzo 2010; una delibera del 1 febbraio 2011 su approvazione del bilancio consuntivo 2010, piano di riparto, dimissioni e nomina del nuovo amministratore, bilancio preventivo 2011 e recupero documentazione; e una delibera del 30 giugno 2011 relativa al computo metrico e ai lavori straordinari di ristrutturazione e risanamento conservativo. In tutti i giudizi l'impugnante deduceva irregolarità della convocazione dell'assemblea e, per l'ultima delibera, anche la mancanza di un valido potere dell'amministratore che aveva convocato l'assemblea e la mancata preventiva informazione sui punti all'ordine del giorno. Il Tribunale rigettava le impugnazioni; la Corte d'appello rigettava entrambi gli appelli. In cassazione il ricorrente proponeva un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., denunciando la violazione degli artt. 83, 182, 153, 291, 171 e 91 c.p.c. per avere la Corte d'appello condannato l'appellante alle spese in favore del condominio senza verificare la regolare costituzione dell'appellato, nonostante fosse stato assegnato un termine per depositare la procura alle liti del difensore del condominio; secondo il ricorrente, in difetto di prova della procura il condominio avrebbe dovuto essere dichiarato contumace e non avrebbe potuto ottenere la distrazione delle spese.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo nei limiti indicati in motivazione. Ha rilevato che la sentenza d'appello aveva liquidato le spese in favore del condominio e disposto la distrazione a favore del difensore senza accertare che la costituzione dell'appellato fosse assistita da valida procura alle liti, malgrado fosse stato concesso un termine specifico per produrla a seguito di eccezione dell'appellante e di rimessione della causa sul ruolo. Poiché dagli atti richiamati non risultava alcun deposito della procura nel termine assegnato, né una verifica comunque della rituale spendita dello ius postulandi, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, affinché accerti la validità della costituzione del condominio ai fini della condanna alle spese e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di legge; qui è stato utilizzato per censurare la mancata verifica della regolare costituzione della parte appellata e della conseguente statuizione sulle spese.

  • art. 83 c.p.c.

    richiede la procura alle liti per la valida rappresentanza processuale del difensore.

  • art. 182 c.p.c.

    rileva in tema di verifica e regolarizzazione dei vizi della rappresentanza, assistenza o autorizzazione processuale.

  • art. 153 c.p.c.

    richiamato dalla parte ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate.

  • art. 291 c.p.c.

    richiamato dalla parte ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate.

  • art. 171 c.p.c.

    richiamato dalla parte ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate.

  • art. 91 c.p.c.

    la condanna alle spese presuppone la rituale partecipazione della parte vittoriosa o comunque la sua valida costituzione; in difetto di procura, la condanna alle spese può risultare illegittima se la presenza non rituale pregiudica la controparte.

Massime di principio

  • Il difetto di procura del difensore non incide automaticamente sulla regolarità del contraddittorio, ma diventa decisivo quando la presenza non rituale della parte produce conseguenze pregiudizievoli per la controparte, in particolare sul piano della condanna alle spese.
  • Se il giudice assegna un termine per produrre la procura alle liti e la parte non ottempera, deve verificare la validità della costituzione prima di porre le spese a carico dell'altra parte e disporre la distrazione in favore del difensore.
  • La statuizione sulle spese processuali richiede che la parte vittoriosa sia effettivamente e validamente costituita nel giudizio; in mancanza di prova del mandato difensivo, la condanna alle spese può essere cassata.
  • Quando la Corte di merito omette di controllare la regolare costituzione dell'appellato nonostante una specifica contestazione e un ordine di deposito della procura, la decisione sulle spese va annullata con rinvio per il relativo accertamento.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazione delibere condominiali
RamiProcesso civileCondominio
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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