Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 10913/2026 del 24/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo proposta da una società creditrice avverso l’esclusione del proprio credito risarcitorio, quantificato in € 40.110,08, relativo a merce ritenuta difettosa, alla restituzione di materie prime e alle spese legali sostenute in un precedente giudizio. La creditrice sosteneva che, a seguito di contestazioni di vizi mosse da clienti finali, la società poi fallita avesse riconosciuto la propria responsabilità; inoltre deduceva di aver inviato semilavorati alla debitrice per consentirle di completare gli ordini, semilavorati che non erano stati restituiti, costringendola ad acquistare nuovo materiale. Il Tribunale di Lucca aveva respinto l’opposizione ritenendo che la mail del 7 giugno 2019 non integrasse un riconoscimento di debito, perché generica e incompatibile con l’asserita mancanza di previo esame della merce, e aveva altresì affermato la mancata prova dei danni. Con il ricorso per cassazione la società creditrice lamentava, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c., la violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e di varie norme processuali, sostenendo che il Tribunale avesse rigettato la domanda per asserita mancanza di prova senza ammettere le prove testimoniali e la CTU tempestivamente richieste; censurava inoltre la qualificazione della mail come non confessoria, l’omessa valutazione di altri documenti e la mancata ammissione delle prove orali anche in relazione alla dedotta natura aquiliana della pretesa per omessa restituzione della merce in conto lavorazione.

La decisione

La Corte ha condiviso la proposta di definizione accelerata e ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure mirassero in realtà a un riesame del merito della prova, precluso in sede di legittimità, poiché il decreto impugnato conteneva una puntuale disamina delle risultanze istruttorie e la valutazione di attendibilità e concludenza delle prove resta riservata al giudice di merito. Ha inoltre osservato che la decisione sull’ammissione della CTU e delle prove costituende rientra nella discrezionalità del giudice di merito e che il vizio di omesso esame di un fatto decisivo era dedotto in modo generico e senza il rispetto dei requisiti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità. Sono state quindi confermate la condanna alle spese, la condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c., l’ulteriore somma in favore della Cassa delle Ammende e il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione non può essere usato per sollecitare un nuovo apprezzamento del materiale probatorio; il vizio di omesso esame richiede l’indicazione di un fatto storico decisivo, discusso tra le parti e realmente trascurato.

  • artt. 24 e 111 Cost.

    Sono richiamati dalla ricorrente come parametri di garanzia del diritto di difesa e del giusto processo, ma la Corte non ravvisa una loro violazione.

  • artt. 115, 116, 177, 187, 188, 189 e 244 c.p.c.

    Le norme sono invocate per contestare il mancato esercizio dei poteri istruttori e la valutazione delle prove, ma la Corte ribadisce che tali profili restano nella sfera del giudice di merito, salvo vizi specifici non dedotti in modo adeguato.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    La conferma della proposta di definizione accelerata giustifica la condanna equitativa al pagamento di una somma per lite temeraria.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    La Corte liquida altresì equitativamente un’ulteriore somma di denaro secondo la previsione del quarto comma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La declaratoria di inammissibilità comporta i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È il parametro per commisurare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione delle prove: l’apprezzamento di attendibilità, concludenza e rilevanza del materiale probatorio è riservato al giudice di merito.
  • La mancata ammissione di prove testimoniali o di una consulenza tecnica d’ufficio è sindacabile in cassazione solo se il giudice di merito abbia escluso il mezzo per ragioni estranee alla valutazione della sua rilevanza o si alleghi in modo specifico un omesso esame di un fatto decisivo.
  • Il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’indicazione puntuale di un fatto storico, principale o secondario, discusso tra le parti, emergente dagli atti o dalla sentenza, e avente carattere decisivo; formule generiche non sono sufficienti.
  • La qualificazione di una comunicazione come riconoscimento di debito o come mero elemento indiziario è apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale tipizzato.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese, le conseguenze accessorie previste dalla disciplina della lite temeraria e del contributo unificato aggiuntivo quando ne ricorrano i presupposti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.