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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10923/2026 del 24/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La lite origina da infiltrazioni d'acqua provenienti da un appartamento vicino, che secondo l'attore avevano danneggiato mobili e infissi del proprio appartamento. In primo grado il proprietario dell'immobile da cui provenivano le infiltrazioni era stato condannato in solido con la compagnia assicuratrice chiamata in causa, per un importo risarcitorio. In appello la compagnia ha ottenuto la riforma della decisione, perché la polizza non copriva il rischio di responsabilità civile per danni a terzi; la Corte territoriale ha quindi dichiarato indebita la somma pagata dall'assicuratore e ha condannato il danneggiato a restituirla. Il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato motivazione apparente/omessa e violazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c., sostenendo che la sentenza d'appello fosse illegittima perché la responsabilità della proprietaria danneggiante non era stata impugnata e perché non si comprendeva la ragione della riforma; con il secondo, formalmente prospettato come omesso esame di fatto decisivo, ha in sostanza dedotto violazione degli artt. 1917, comma 2, e 2033 c.c., sostenendo che, una volta esclusa l'operatività della polizza, la restituzione dell'indebito avrebbe dovuto gravare sull'assicurata e non sul terzo danneggiato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha precisato che la condanna della proprietaria danneggiante pronunciata in primo grado non era stata riformata ed era coperta da giudicato, sicché la Corte d'appello non doveva pronunciarsi su di essa. Quanto al rapporto assicurativo, ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva accertato l'inoperatività della polizza di responsabilità civile e, conseguentemente, l'indebito pagamento eseguito dall'assicuratore al danneggiato. La Corte ha anche qualificato il secondo motivo come denuncia di violazione di legge e ha ribadito il principio secondo cui, in caso di pagamento indebito da parte dell'assicuratore della responsabilità civile non obbligatoria al terzo danneggiato, l'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. va proposta contro l'accipiens, cioè il soggetto che ha ricevuto il pagamento, e non contro l'assicurato. Le spese tra ricorrente e compagnia assicuratrice sono state compensate per gravi ed eccezionali ragioni; nulla per le spese nei confronti della parte rimasta intimata.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    È stato evocato dal ricorrente come parametro della denuncia di motivazione apparente, ma la Corte ha ritenuto infondato il rilievo sulla base della corretta tenuta logico-giuridica della decisione d'appello.

  • art. 360 c.p.c.

    Il primo motivo è stato incanalato nel vizio di omesso/insufficiente esame o di motivazione apparente, ma è stato ritenuto infondato nei limiti in cui censurava la decisione impugnata.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente come norma violata per asserita motivazione apparente; la Corte non ha ravvisato il vizio.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte ha corretto la motivazione della sentenza impugnata, confermando però il dispositivo conforme a diritto.

  • art. 360 c.p.c.

    Il secondo motivo è stato riqualificato come denuncia di violazione di legge sostanziale, poiché riguardava l'individuazione del soggetto tenuto alla restituzione dell'indebito.

  • art. 1917 c.c.

    È stato letto nel senso che la questione non riguardava un'indennità dovuta dall'assicuratore in base a copertura operante, ma un pagamento eseguito in assenza di rischio garantito.

  • art. 2033 c.c.

    La ripetizione dell'indebito spetta contro il soggetto che ha ricevuto il pagamento non dovuto, cioè l'accipiens, quando il pagamento dell'assicuratore sia stato eseguito per erronea convinzione dell'operatività della polizza.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    comma 1 quater e comma 1-bis

    È stata attestata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Se una statuizione di primo grado non è impugnata e non viene riformata, su di essa si forma giudicato e il giudice dell'impugnazione non deve rinnovare alcuna pronuncia sul punto.
  • Quando il contratto di assicurazione non copre il rischio per il quale l'assicuratore ha pagato il terzo, il pagamento è indebito e va restituito da chi lo ha ricevuto, non dall'assicurato, salvo diversa disciplina contrattuale o legale.
  • Nell'azione di ripetizione dell'indebito conseguente a pagamento eseguito dall'assicuratore a favore del terzo danneggiato, la legittimazione passiva appartiene all'accipiens, anche se il pagamento sia stato materialmente richiesto o sollecitato dall'assicurato.
  • La censura formulata come vizio motivazionale può essere riqualificata in sede di legittimità in vizio di violazione di legge quando l'argomentazione del ricorrente investe in realtà la corretta individuazione della norma applicabile e del soggetto obbligato.
  • La motivazione della sentenza impugnata può essere corretta dalla Corte di cassazione quando il dispositivo sia conforme a diritto, pur a fronte di una ricostruzione argomentativa inesatta o di un equivoco su alcuni passaggi fattuali.

Come è indicizzato

MaterieRisarcimento e indennizzoImpugnazioniInadempimento
RamiAssicurazioniProcesso civileObbligazioni
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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