Cassazione Civile, Ordinanza n. 10922/2026 del 24/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
Una società aveva stipulato una polizza assicurativa e, dopo aver denunciato un sinistro riferito al danneggiamento di un macchinario e al conseguente pagamento di somme a un terzo danneggiato, aveva chiesto alla compagnia il pagamento del massimale. L'assicuratore aveva negato la copertura sostenendo che il danno non fosse quello denunciato, ma derivasse invece dall'inadempimento della società assicurata nella realizzazione dell'impianto. Il Tribunale aveva accolto la domanda e condannato la compagnia al pagamento del massimale; la Corte d'appello aveva invece riformato la decisione, accogliendo l'appello dell'assicuratore e rigettando la domanda. In cassazione la società assicurata ha proposto sette motivi: (1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita ultrapetizione, perché la Corte d'appello avrebbe deciso su un motivo non devoluto; (2) violazione dell'art. 101 c.p.c. per mancata apertura del contraddittorio sulla mancanza di prova del pagamento del risarcimento al terzo danneggiato; (3) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. per non avere considerato la documentazione sul pagamento e sulla remissione di debito; (4) illegittimità del rilievo officioso di inammissibilità di un capitolo di prova testimoniale; (5) ulteriore omesso esame di fatti decisivi relativi all'ammontare del danno risarcito; (6) omesso esame del fatto relativo al soggetto che avrebbe eseguito le riparazioni; (7-8) omesso esame di fatti decisivi e vizio motivazionale sulla diversità tra il sinistro denunciato e la transazione, nonché sull'eziologia tecnica dell'evento. Tutti i motivi miravano, in sostanza, a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio e a dimostrare che il sinistro fosse coperto dalla polizza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi a ultrapetizione e contraddittorio, osservando che il tema della prova della copertura assicurativa era stato devoluto in appello e che non vi era stata omissione di un incombente processuale, ma contestazione della valutazione delle prove. Ha dichiarato inammissibili, o comunque infondati, i motivi fondati sull'art. 360 n. 5 c.p.c., poiché non denunciavano l'omesso esame di fatti storici decisivi ma chiedevano un nuovo apprezzamento della documentazione, delle risultanze penali e delle testimonianze, attività riservata al giudice di merito. Ha inoltre rilevato che la Corte territoriale aveva esaminato gli atti della Guardia di Finanza e le altre prove, ritenendole non esaustive o inattendibili, e aveva motivatamente concluso che il danno dedotto non rientrava nella garanzia assicurativa perché riconducibile a inadempimento contrattuale e non al sinistro coperto. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa dell'intimata; è stato dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
corrispondenza fra chiesto e pronunciato
La censura di ultrapetizione è infondata quando la questione decisa dal giudice di merito era stata ritualmente devoluta con l'atto di appello.
principio del contraddittorio
Non vi è nullità per mancata apertura del contraddittorio quando la doglianza riguarda in realtà la valutazione del materiale probatorio e non un vero incombente processuale omesso.
Il rilievo officioso di una questione processuale è irrilevante se la decisione è comunque sorretta da autonoma valutazione di inattendibilità delle prove.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
Il vizio di nullità non può essere usato per ottenere la rivalutazione del merito della causa.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
L'omesso esame rilevante in cassazione riguarda fatti storici decisivi, non elementi istruttori o una diversa lettura delle prove.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il rigetto del ricorso comporta l'attestazione dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Costituisce il parametro del contributo unificato cui si commisura l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio sotto la veste del vizio di ultrapetizione, di nullità processuale o di omesso esame di fatto decisivo.
- Il vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c. sussiste solo se viene omesso l'esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è configurabile quando si contesti la valutazione di documenti, testimonianze o atti processuali.
- Il giudice di merito è libero di selezionare le prove rilevanti e di attribuire loro attendibilità o meno, e tale apprezzamento non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non apparente.
- Quando la controversia riguarda la copertura assicurativa, l'assicurato che chiede l'indennizzo deve dimostrare che l'evento dedotto, le sue cause e i suoi effetti rientrano effettivamente nel rischio assicurato.
- Se il giudice di merito accerta che il preteso sinistro è in realtà riconducibile a un inadempimento contrattuale estraneo alla garanzia, la domanda di indennizzo deve essere rigettata.
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