Cassazione Civile, Ordinanza n. 31248/2023 del 09/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di verifica fiscale relativa all'anno d'imposta 2012, l'amministrazione finanziaria emise avvisi di accertamento nei confronti della società di trasporto pubblico locale e dei soci, ritenendo che i contributi pubblici erogati dalla Provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio del servizio dovessero concorrere sia alla base imponibile IVA sia ai redditi imponibili ai fini delle imposte dirette. I contribuenti ottennero accoglimento in primo grado e poi il rigetto dell'appello dell'Ufficio. In cassazione l'Agenzia dedusse, con un unico articolato motivo, la violazione di numerose norme di diritto interno ed eurounitario, sostenendo che: i contributi erano ricavi e manifestazione di ricchezza; per le imposte dirette non doveva applicarsi l'art. 3 del d.l. n. 833/1986 perché riferito ad altra fattispecie e alle sole regioni a statuto ordinario; ai fini IVA rilevava la diretta connessione tra contributo e prezzo del servizio, anche in assenza di un contratto in senso civilistico, poiché il contributo costituiva il corrispettivo del servizio di trasporto e doveva essere incluso nella base imponibile. La società resistette con controricorso e ricorso incidentale sulle spese; la Provincia autonoma resistette anch'essa.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale solo in parte. Ha ritenuto infondata la censura relativa alle imposte dirette, confermando che i contributi pubblici per il trasporto pubblico locale non costituiscono componenti positivi di reddito e non sono imponibili ai fini II.DD., anche nel contesto delle autonomie speciali. Ha invece accolto la censura relativa all'IVA, cassando la sentenza impugnata perché il giudice di merito non aveva verificato in concreto se i contributi fossero direttamente connessi al prezzo delle prestazioni di trasporto, ossia se avessero consentito di offrire il servizio a prezzo inferiore. Sono rimasti assorbiti la domanda della società sulla rideterminazione delle sanzioni e il ricorso incidentale sulle spese. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Bolzano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
L'eccezione di inammissibilità viene respinta perché non risultava una giurisprudenza di legittimità consolidata contraria alla tesi del ricorrente.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso è ritenuto autosufficiente perché i fatti di causa e le difese essenziali risultano esposti in modo comprensibile.
Norma richiamata per la trattazione camerale e il deposito delle memorie.
art. 53 Cost.
Richiamato nel motivo di ricorso, senza autonoma statuizione specifica nella decisione.
art. 111 Cost.
Richiamato nel motivo di ricorso, senza autonoma statuizione specifica nella decisione.
art. 114 Cost.
Richiamato nel motivo di ricorso, senza autonoma statuizione specifica nella decisione.
art. 116 Cost.
Richiamato nel motivo di ricorso, senza autonoma statuizione specifica nella decisione.
art. 117 Cost.
Richiamato nel motivo di ricorso, senza autonoma statuizione specifica nella decisione.
art. 12 preleggi
Richiamato per contestare l'uso dell'analogia in materia tributaria e l'interpretazione della disciplina applicabile.
art. 14 preleggi
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione all'interpretazione delle norme tributarie.
Richiamato nel motivo di ricorso tra le norme asseritamente violate.
Richiamato nel motivo di ricorso tra le norme asseritamente violate.
Richiamati per sostenere che, ai fini IVA, rileverebbe il rapporto obbligatorio e non la necessità di un contratto in senso civilistico.
Richiamato nel motivo di ricorso come criterio di interpretazione del rapporto e delle norme applicabili.
art. 8 d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670
Richiamato nel motivo di ricorso nell'ambito delle norme sull'autonomia speciale.
art. 73 d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670
Richiamato nel motivo di ricorso nell'ambito delle norme sull'autonomia speciale.
art. 3 d.l. 9 dicembre 1986, n. 833, conv. in l. 6 febbraio 1987, n. 18
I contributi per il ripiano dei disavanzi delle imprese di trasporto pubblico locale non costituiscono componenti positivi di reddito e restano esclusi da imposizione diretta; la disciplina è ritenuta applicabile anche alle autonomie speciali.
artt. 14 e 17 l.p. Provincia autonoma di Bolzano n. 16 del 1985
Rilevano nella regolazione provinciale dei contributi al trasporto pubblico e nella predeterminazione dei criteri di calcolo del contributo.
artt. 5 e 85 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamati nel motivo di ricorso in tema di qualificazione fiscale dei contributi come ricavi.
artt. 38, 39, 40 e 41-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamati nel motivo di ricorso nel quadro dell'accertamento delle imposte dirette.
art. 30 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione al rapporto tra Provincia e società nella prestazione del servizio.
artt. 3, 4 e 17 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamati nel motivo di ricorso per la base imponibile e l'assoggettamento a IVA delle prestazioni di servizi.
artt. 8 e 12 Reg. (CE) n. 1370/2007
Richiamati nel motivo di ricorso; la Corte valorizza la disciplina eurounitaria solo nei limiti della verifica del nesso diretto tra contributo e prezzo.
Direttiva 2004/18/CE
Richiamata nel motivo di ricorso come parametro eurounitario.
artt. 2, 24 e 25 Direttiva 2006/112/CE
Richiamati nel motivo di ricorso; la Corte ribadisce che, ai fini IVA, conta la connessione diretta tra somme erogate da terzi e prezzo dell'operazione.
art. 13 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Rilevante per la base imponibile IVA, da comprendere anche delle integrazioni direttamente connesse ai corrispettivi dovuti da altri soggetti.
art. 15, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato nel ricorso incidentale sulla compensazione delle spese di lite; questione assorbita.
art. 36, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato nel ricorso incidentale per nullità della sentenza per omessa motivazione sulle spese; questione assorbita.
art. 29 d.lgs. 31 dicembre 1992
Richiamato dalla parte per chiedere la riunione dei ricorsi; la Corte non dispone la riunione.
Richiamato dalla parte per chiedere la riunione dei ricorsi; la Corte non dispone la riunione.
Cita il principio di economia processuale e uniformità delle decisioni, ma la Corte precisa che non impone la riunione nel giudizio di legittimità.
art. 3, comma 2, lett. b e c, l.p. Provincia autonoma di Bolzano n. 16 del 1985
Richiamato per evidenziare che i contributi sostengono anche le linee di politica tariffaria e sono calcolati secondo criteri predeterminati.
art. 1, comma 310, l. 24 dicembre 2007, n. 244
Richiamato come norma interpretativa che conferma la perdurante vigenza del regime di esclusione da imposizione diretta.
d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422
Richiamato come fonte del sistema di finanziamento successivo dei trasporti pubblici locali.
legge 28 dicembre 1995, n. 549
Richiamata per la soppressione del fondo nazionale precedente.
Massime di principio
- Ai fini dell'IVA, la qualificazione civilistica del rapporto tra ente erogante e operatore non è decisiva: ciò che conta è la funzione economica del contributo e la sua diretta connessione con il prezzo del servizio o della cessione, con conseguente inclusione nella base imponibile delle somme erogate da terzi solo se incidono direttamente sul corrispettivo.
- Un contributo pubblico è imponibile ai fini IVA quando viene erogato perché l'operatore fornisca un servizio determinato a un prezzo ridotto rispetto a quello che sarebbe richiesto in assenza del contributo; occorre quindi una verifica in concreto del nesso tra somma versata e prezzo praticato.
- La presenza di un corrispettivo forfettario o di prestazioni non predeterminate in ogni singolo utente non esclude, di per sé, il nesso diretto ai fini IVA se l'importo è stabilito in anticipo secondo criteri oggettivi e il contributo consente di contenere il prezzo del servizio.
- I contributi pubblici destinati a ripianare i disavanzi di esercizio delle imprese di trasporto pubblico locale non costituiscono componenti positivi di reddito e restano esclusi da imposizione diretta sulla base della disciplina speciale richiamata dalla giurisprudenza consolidata.
- La disciplina di esclusione da imposizione diretta dei contributi al trasporto pubblico locale si applica anche nell'ambito delle autonomie speciali quando la normativa nazionale sia richiamata o comunque coordinata con il sistema provinciale di finanziamento del servizio.
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