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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31190/2023 del 09/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Le società avevano impugnato avvisi di accertamento catastale con cui l'Ufficio aveva rettificato la rendita proposta con procedura DOCFA per una centrale geotermica sita nel Comune di Monterotondo Marittimo, valorizzando anche pozzi geotermici, vapordotti, alternatori e trasformatori, oltre a contestare la stima dei costi e del deprezzamento per vetustà. La CTP aveva respinto il ricorso, mentre la CTR aveva ritenuto non valorizzabili i pozzi geotermici perché assimilabili alle miniere, ma aveva incluso vapordotti, alternatori e trasformatori. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto violazione delle norme catastali e il travisamento del regime legale dei pozzi geotermici; le società hanno proposto ricorso incidentale lamentando difetto di motivazione dell'avviso, errata inclusione dei vapordotti e degli impianti, omessa valutazione della perizia di parte e omessa pronuncia sulla censura relativa alla rendita.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ha rigettato il ricorso incidentale delle società e ha cassato la sentenza impugnata. Decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., ha rigettato l'originario ricorso delle contribuenti contro gli avvisi di accertamento catastale. Ha inoltre compensato le spese di lite e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico delle società incidentali.

Norme richiamate

  • art. 18 r.d. 8 ottobre 1932, n. 1572

    richiamato dall'Agenzia e dalla CTR nel ragionamento sui pozzi/miniere, ma ritenuto fuorviante e non applicabile alla centrale geotermica e ai pozzi geotermici di estrazione di vapori

  • artt. 1 e 2 r.d. 29 luglio 1927, n. 1443

    richiamati nel motivo dell'Agenzia e nel contesto del richiamo alle miniere, ma non decisivi per la qualificazione catastale della centrale geotermica

  • artt. 4 e 10 r.d. 13 aprile 1939, n. 652

    utilizzati per definire il concetto di immobile urbano e la nozione catastale di fabbricati e costruzioni stabili, rilevando che gli impianti essenziali e strutturalmente connessi concorrono alla rendita

  • art. 1-quinquies d.l. 31 marzo 2005, n. 44, conv. in L. 31 maggio 2005, n. 88

    norma di riferimento per includere nella rendita catastale delle centrali elettriche le parti strutturalmente e funzionalmente connesse all'impianto, anche mobili, se essenziali al ciclo produttivo

  • art. 1, comma 244, L. 23 dicembre 2014, n. 190

    ha "normativizzato" le istruzioni della circolare 6/2012 in materia di determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari speciali e particolari

  • art. 1, comma 21, L. 28 dicembre 2015, n. 208

    richiamato per delimitare il regime temporale applicabile: la nuova disciplina opera solo dal 1 gennaio 2016, mentre la controversia riguarda annualità anteriori

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    invocato dalle contribuienti per il difetto di motivazione dell'avviso; la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione perché accompagnata da relazione di stima allegata

  • art. 10 L. 11 luglio 1942, n. 843

    richiamato nel ricorso incidentale per contestare la valorizzazione di vapordotti e impianti; la Corte ha chiarito che, per la disciplina catastale, sono rilevanti anche componenti funzionalmente connesse e gli impianti essenziali alla produzione

  • art. 115 c.p.c.

    la sua violazione non può tradursi in una rivalutazione del merito; nel caso concreto la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava a sostituire la valutazione di merito sulla perizia e sui costi

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per omessa pronuncia sulla rendita catastale; la Corte ha ritenuto la censura infondata poiché la CTR aveva comunque motivato sulle doglianze delle società

  • art. 384 c.p.c.

    consente la decisione nel merito senza rinvio quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato a carico delle parti incidentali soccombenti

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    utilizzato per denunciare violazione di legge in relazione alla qualificazione catastale degli impianti e dei pozzi geotermici

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    utilizzato per le censure processuali di nullità e omessa pronuncia

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    richiamato per chiarire che l'omesso esame di elementi probatori non integra automaticamente il vizio, se il fatto storico è stato comunque considerato

Massime di principio

  • Nella determinazione della rendita catastale delle centrali elettriche rilevano non solo i fabbricati in senso stretto, ma anche gli impianti e i manufatti che, per connessione strutturale e funzionale, sono essenziali al ciclo produttivo e all'autonomia funzionale e reddituale del complesso.
  • Per gli immobili speciali censiti in DOCFA, l'avviso di rettifica è sufficientemente motivato quando l'Ufficio allega o richiama una relazione di stima con criteri e valori dei componenti esclusi o rideterminati; una motivazione più analitica è necessaria solo se l'Amministrazione disattende specifici elementi di fatto indicati dal contribuente.
  • In materia catastale, la nozione di componenti da includere nella rendita va letta in senso unitario e funzionale: devono essere valorizzati anche elementi mobili o collocati su suolo pubblico se indispensabili alla produzione e ubicati nel territorio nazionale, mentre restano esclusi i meri elementi di rete o trasporto non incidenti sulla valorizzazione dell'unità immobiliare.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio in cassazione; la consulenza tecnica di parte ha valore di allegazione difensiva e non impone al giudice di confutarla analiticamente quando la decisione sia fondata su diverse considerazioni di merito.
  • L'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non sussiste quando la sentenza di merito, pur sinteticamente, abbia comunque esaminato e respinto il nucleo delle censure proposte dalla parte.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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