Cassazione Civile, Ordinanza n. 31188/2023 del 09/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui il Comune contestava al contribuente, per gli anni dal 2013 al 2017, l’omessa presentazione della denuncia Tarsu/Tia e il mancato pagamento del tributo relativo a un immobile, per un importo complessivo di euro 4.810,18. La CTR aveva confermato il rigetto del ricorso ritenendo che il presupposto della tassa sui rifiuti fosse integrato dal possesso, occupazione o detenzione di locali suscettibili di produrre rifiuti e che eventuali esenzioni o riduzioni dovessero essere provate e richieste dal contribuente per ogni annualità. In Cassazione il ricorrente deduceva un unico motivo di violazione dell’art. 2909 c.c., dell’art. 62, comma 2, d.lgs. n. 507/1993 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che il giudicato formatosi tra le stesse parti su annualità Tarsu 2000-2004 dovesse estendersi al presente giudizio, poiché il fabbricato sarebbe stato ubicato in una zona in cui il servizio di smaltimento rifiuti non era mai stato attivato e, quindi, l’onere della prova della causa di esonero non sarebbe gravato su di lui.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo in parte inammissibile e in parte infondato, affermando che il giudicato tributario opera solo per gli elementi costitutivi della fattispecie aventi carattere tendenzialmente permanente e non per fatti variabili da periodo a periodo. Nel caso concreto, la potenzialità di produzione dei rifiuti e la sussistenza di cause di esonero o riduzione erano suscettibili di variazione annuale, sicché il precedente giudicato sulle annualità anteriori non era opponibile. Inoltre, la Corte ha ribadito che, in materia di tassa rifiuti, pur spettando all’Amministrazione la prova della fonte dell’obbligazione, grava sul contribuente la prova dei presupposti della riduzione o dell’esenzione, trattandosi di eccezione alla regola generale del pagamento. Quanto alla doglianza sull’art. 62 d.lgs. n. 507/1993, la Corte l’ha giudicata inammissibile perché si risolveva nella riproposizione di una tesi già disattesa, priva di specificità e comunque contrastante con gli accertamenti di merito circa l’idoneità dell’immobile a produrre rifiuti e l’attivazione del servizio nella zona. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stata invocata quale norma sul vizio di legittimità per violazione di legge dedotta dal ricorrente.
il giudicato non si estende in materia tributaria a fatti variabili da periodo a periodo; rileva solo per elementi costitutivi a carattere tendenzialmente permanente.
art. 62, comma 2, d.lgs. n. 507 del 1993
individua il presupposto della tassa sui rifiuti nei locali o aree suscettibili di produrre rifiuti; l’eventuale mancata attivazione del servizio o altre cause esonerative richiedono prova specifica e, per la riduzione, richiesta del contribuente.
in materia di tassa rifiuti, l’Amministrazione prova la fonte dell’obbligazione, ma il contribuente deve provare i fatti costitutivi dell’esenzione o riduzione invocata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 14, comma 3, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201
richiamato dalla Corte territoriale come disposizione che individua il presupposto della tassa sui rifiuti in termini analoghi alla disciplina precedente.
art. 62 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
richiamato dalla decisione di merito quale base normativa del presupposto impositivo della tassa sui rifiuti.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il giudicato formatosi su annualità precedenti è opponibile solo per i fatti o gli elementi della fattispecie che abbiano carattere tendenzialmente permanente; non si estende invece a circostanze suscettibili di modificarsi di anno in anno.
- In materia di tassa sui rifiuti, la regola generale è il pagamento del tributo da parte di chi occupa o detiene immobili suscettibili di produrre rifiuti; riduzioni ed esenzioni costituiscono eccezioni e devono essere provate dal contribuente che le invoca.
- L’onere probatorio della pretesa tributaria resta in capo all’Amministrazione quanto alla fonte dell’obbligazione, ma il contribuente deve fornire la prova dei presupposti che fondano un’esenzione o riduzione.
- È inammissibile in cassazione la censura che si risolva nella mera riproposizione di una tesi difensiva già disattesa nei gradi di merito, priva di specificità e autosufficienza o incompatibile con gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
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