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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31170/2023 del 09/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce da una complessa lite in materia di brevetto relativo a telefoni cellulari Dual SIM. La titolare della privativa e la licenziataria hanno agito lamentando la contraffazione di alcuni modelli di telefoni commercializzati dal gruppo Samsung, oltre a condotte di concorrenza sleale denigratoria. In primo grado sono state accolte, tra l'altro, le domande risarcitorie per contraffazione e per concorrenza sleale; in appello gli importi del danno sono stati rideterminati. Le società Samsung hanno proposto ricorso principale con venti motivi, contestando soprattutto: l'interpretazione del brevetto e della rivendicazione relativa all'assegnazione selettiva delle SIM; la sussistenza dell'altezza inventiva e il preteso ricorso a una "invenzione di problema"; la motivazione della sentenza; il nesso causale tra contraffazione e danni liquidati; la responsabilità per le importazioni parallele; la liquidazione equitativa di alcune voci di danno; e, in particolare, la violazione del giudicato interno sul quantum relativo al contratto con Bardi Lab. La titolare del brevetto e il fallimento della licenziataria hanno proposto ricorso incidentale, censurando l'interpretazione del contratto di licenza, il mancato riconoscimento di ulteriori utili/rilevando la perdita di chance e contestando alcuni capi sulla concorrenza sleale e sulla quantificazione del danno.

La decisione

La Corte ha accolto il dodicesimo motivo del ricorso principale, relativo alla violazione del giudicato interno sulla quantificazione del danno da lucro cessante connesso al contratto Bardi Lab, ritenendo che la Corte di appello avesse esaminato e riformato una questione non specificamente devoluta con l'appello, con conseguente ultrapetizione. Ha dichiarato assorbiti il decimo e l'undicesimo motivo del ricorso principale e in parte assorbito il diciannovesimo. Ha respinto gli altri motivi del ricorso principale e ha rigettato/inammissibile il ricorso incidentale nel complesso. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di appello di Milano in diversa composizione per nuovo esame, limitatamente ai profili travolti dall'accoglimento. In particolare, il giudice del rinvio dovrà ricalcolare il danno da lucro cessante nel rispetto del giudicato interno e tenere conto dei principi affermati sulla non cumulabilità, nei limiti indicati, tra lucro cessante e perdita di valore del brevetto, nonché sugli altri capi non coperti da assorbimento.

Norme richiamate

  • art. 52 c.p.i.

    La descrizione e i disegni possono essere utilizzati per chiarire e interpretare la rivendicazione quando il testo non sia chiaro ed esaustivo; l'ambito della tutela resta però determinato dalle rivendicazioni.

  • art. 51, comma 2, c.p.i.

    L'invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla.

  • artt. 48 e 51 c.p.i.

    L'altezza inventiva va apprezzata sulla base dell'accertamento concreto dell'originalità della soluzione tecnica, senza confondere il tema con un supposto errore metodologico nella ricostruzione del problema tecnico ove la ratio decisa sia diversa.

  • art. 124, comma 3, c.p.i.

    Richiamato per l'inibitoria assistita da penale nelle domande di contraffazione.

  • art. 125, commi 1, 2 e 3, c.p.i.

    Il risarcimento del danno da contraffazione può comprendere il lucro cessante e il danno emergente; la retroversione degli utili è rimedio distinto, alternativo al risarcimento nei limiti in cui gli utili eccedano il lucro cessante, e non è cumulabile con esso né con una doppia liquidazione a favore di diversi danneggiati per il medesimo utile del contraffattore.

  • art. 66, commi 1 e 2-bis, c.p.i.

    Richiamato nel motivo sulla responsabilità per importazioni parallele e sull'efficacia territoriale del brevetto.

  • art. 1362 c.c.

    L'interpretazione del contratto deve partire dalla comune intenzione delle parti e dal dato letterale quando esso sia chiaro e univoco.

  • art. 1353 c.c.

    Richiamato nel motivo sull'interpretazione della clausola contrattuale come condizione sospensiva.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa presuppone la prova dell'esistenza del danno, anche se non del suo esatto ammontare.

  • art. 2056 c.c.

    Le norme sul risarcimento aquiliano governano anche la liquidazione del danno nel contesto della proprietà industriale.

  • art. 1223 c.c.

    Il risarcimento comprende solo il danno conseguenza immediata e diretta dell'illecito.

  • art. 2043 c.c.

    Rilevante come norma generale sulla responsabilità aquiliana, anche per la lesione di diritti di credito e per le condotte agevolatrici della contraffazione o della concorrenza sleale.

  • art. 2044 c.c.

    La legittima difesa può operare anche nella responsabilità concorrenziale, ma solo se ricorrono i presupposti di necessità, attualità del pericolo e proporzionalità.

  • art. 2598 c.c.

    La diffamazione commerciale/denigrazione richiede la diffusione di notizie e apprezzamenti idonei al discredito; l'esimente della legittima difesa non opera se la reazione è non veritiera o sproporzionata.

  • art. 2600 c.c.

    L'accertamento di atti di concorrenza sleale comporta presunzione di colpa, mentre il danno deve essere provato secondo i principi generali.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione alla motivazione apparente o alla nullità della sentenza per contrasto irriducibile o motivazione perplessa.

  • art. 132 c.p.c.

    La sentenza è nulla solo se la motivazione è mancante, apparente o radicalmente incomprensibile.

  • art. 183, comma 6, c.p.c.

    Richiamato per l'estensione della domanda riconvenzionale nel giudizio di merito.

  • art. 360 c.p.c.

    I vizi dedotti in cassazione devono investire la ratio decidendi e, quando si denunciano errores in procedendo, va indicato il fatto processuale rilevante.

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    La censura deve essere specifica e riferita alla decisione impugnata; motivi non pertinenti alla ratio sono inammissibili.

  • art. 40 c.p.

    Richiamato in tema di nesso causale tra condotta e danno.

  • art. 41 c.p.

    Richiamato in tema di nesso causale e concorso di cause.

  • art. 2424 c.c.

    Richiamato per affermare che i diritti di brevetto sono valori patrimoniali iscritti tra le immobilizzazioni.

  • art. 130 cod. cons.

    Richiamato a proposito della garanzia legale del venditore e della condotta che avrebbe agevolato le importazioni parallele.

  • art. 36 TFUE

    La tutela della proprietà industriale può giustificare restrizioni alla libera circolazione nell'Unione.

  • dir. 2004/48/CE

    Richiamata in relazione alla retroversione degli utili e alla sua funzione compensativa/dissuasiva, non punitiva.

  • d.lgs. n. 30/2005

    Codice della proprietà industriale, applicato nelle disposizioni sul risarcimento e sulla tutela brevettuale.

  • d.lgs. n. 140/2006

    Richiamato come fonte di recepimento delle modifiche all'art. 125 c.p.i.

Massime di principio

  • Nella tutela brevettuale, le rivendicazioni delimitano l'ambito della protezione, ma descrizione e disegni possono essere utilizzati per chiarire il contenuto tecnico della rivendicazione quando il testo non sia autosufficiente o presenti ambiguità, senza però integrare ex post il trovato oltre quanto ricavabile dal brevetto e dalle conoscenze del settore.
  • La validità del brevetto richiede una descrizione sufficientemente chiara e completa da consentire all'esperto del ramo di attuare l'invenzione; tuttavia non ogni arricchimento esplicativo compiuto dal consulente tecnico rende nullo il brevetto, occorrendo distinguere tra interpretazione del testo e vera e propria integrazione postuma.
  • Nel giudizio di legittimità, le censure devono colpire la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; motivi che si confrontino con una ricostruzione diversa o con passaggi non decisivi sono inammissibili.
  • L'altezza inventiva va valutata sulla base dell'originalità della soluzione tecnica rispetto allo stato della tecnica; l'utilizzo di modelli metodologici come il problem-solution approach non costituisce, di per sé, un parametro normativo autonomo la cui errata applicazione integri automaticamente violazione di legge.
  • In materia di contraffazione brevettuale, il risarcimento può coprire tanto il lucro cessante quanto il danno emergente, ma non è consentito duplicare il ristoro attraverso cumuli che si riferiscano al medesimo pregiudizio economico; in particolare, la perdita di valore del brevetto non può sommarsi al lucro cessante relativo allo stesso arco temporale quando esprima, in sostanza, il medesimo mancato rendimento della privativa.
  • La retroversione degli utili prevista dal codice della proprietà industriale è rimedio distinto dal risarcimento del danno, con funzione compensativa e dissuasiva, ma non punitiva; essa opera in alternativa al risarcimento nei limiti in cui gli utili del contraffattore eccedano il danno subito dall'avente diritto e non può determinare una duplicazione del ristoro a favore di più danneggiati per il medesimo utile del contraffattore.
  • Nella concorrenza sleale denigratoria, la legittima difesa può operare solo se la reazione è necessaria, proporzionata e rispettosa della verità dei fatti; la diffusione di notizie false o offensive non è scriminata.
  • La liquidazione equitativa del danno richiede che l'esistenza del pregiudizio sia stata provata, anche se l'ammontare preciso non lo sia; l'equità interviene solo sul quantum e non sulla prova dell'an debeatur.
  • Nel giudizio di appello, la Corte non può pronunciare su questioni non specificamente devolute dai motivi di gravame; l'esame di un capo non impugnato integra ultrapetizione e comporta cassazione della decisione sul punto.

Come è indicizzato

MaterieBrevettiImpugnazioniProveCompravenditaTransazioneResponsabilità professionale
RamiProprietà intellettualeProcesso civileContrattiResponsabilità civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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