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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31198/2023 del 09/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda la domanda di rimborso della maggiore IRPEF versata a titolo di ritenuta d’acconto su ratei di pensione sostitutiva erogati provvisoriamente da un fondo pensione ad alcuni aderenti. In seguito, quando tali soggetti hanno maturato la pensione di vecchiaia, l’INPS ha corrisposto gli arretrati pensionistici, anch’essi assoggettati a ritenuta, mentre gli interessati hanno restituito al fondo i ratei provvisori al netto delle ritenute. Si è così determinato un duplice prelievo fiscale. La CTR ha accolto l’appello incidentale del fondo e rigettato quello dell’Ufficio, riconoscendo il diritto al rimborso. L’Agenzia ha proposto tre motivi: 1) violazione dell’art. 10, comma 1, lett. d-bis, TUIR, del D.M. 5 aprile 2016 e dell’art. 150 del D.L. 34/2020, sostenendo che il rimborso spetterebbe solo ai sostituiti d’imposta e non al sostituto; 2) violazione dell’art. 38 d.P.R. 602/1973, perché le istanze sarebbero tardive; 3) nullità della sentenza per motivazione insufficiente sulla quantificazione delle somme da rimborsare.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo che il sostituto d’imposta non sia escluso dalla legittimazione a chiedere il rimborso ex art. 38 d.P.R. 602/1973 e che il termine decadenziale decorra dal momento in cui il versamento è divenuto indebito, cioè dal riconoscimento e pagamento degli arretrati pensionistici da parte dell’INPS. Ha invece accolto il terzo motivo, rilevando che la CTR aveva motivato in modo generico e apodittico sull’effettiva prova e sull’ammontare del rimborso richiesto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 10, comma 1, lett. d-bis, d.P.R. 917/1986

    La disposizione, nella formulazione antecedente e in quella successiva alla novella del 2013, disciplina il meccanismo di deduzione/rimborso delle somme restituite dal contribuente al soggetto erogatore; non esclude però la concorrente legittimazione del sostituto d’imposta ad agire con l’ordinaria procedura di rimborso ex art. 38 d.P.R. 602/1973 quando il pagamento sia divenuto indebito.

  • D.M. 5 aprile 2016

    È richiamato come decreto attuativo della facoltà di chiedere il rimborso prevista dall’art. 10, comma 1, lett. d-bis, TUIR, ma la sua disciplina riguarda la diversa ipotesi di restituzione al lordo delle ritenute.

  • art. 150 del D.L. 34/2020

    È menzionato tra le norme invocate dall’Agenzia a sostegno del primo motivo, ma la Corte non ne fonda la decisione se non nel contesto della doglianza.

  • art. 38 del d.P.R. 602/1973

    Attribuisce la legittimazione a chiedere il rimborso sia al soggetto che ha effettuato il versamento sia al percipiente delle somme assoggettate a ritenuta; il termine di decadenza decorre dal momento in cui il versamento è divenuto indebito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale dei primi due motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro processuale del terzo motivo, deducente nullità della sentenza per difetto di motivazione.

  • art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992

    È richiamato quale termine decadenziale residuale per l’azione di rimborso tributario esercitata mediante domanda ex art. 38 d.P.R. 602/1973.

Massime di principio

  • In materia di rimborsi tributari per ritenute indebitamente operate, l’art. 38 d.P.R. 602/1973 ha portata generale e consente l’azione sia al sostituto che ha versato l’imposta sia al sostituito che ha subito la ritenuta, salvo espressa preclusione di legge.
  • La presenza di una disciplina speciale di deduzione o rimborso non esclude, di per sé, l’esperibilità dell’ordinaria procedura di rimborso dei versamenti diretti quando il relativo pagamento sia divenuto indebito.
  • Quando l’indebito dipende da un evento sopravvenuto, il termine di decadenza per chiedere il rimborso decorre dal momento in cui tale evento rende oggettivamente indebito il versamento, non dalla data originaria del pagamento.
  • La disciplina dell’art. 10, comma 1, lett. d-bis, TUIR si applica alla diversa ipotesi in cui il contribuente restituisca le somme al lordo delle ritenute originarie; se la restituzione avviene al netto, resta ferma la possibilità di agire con il rimborso ordinario.
  • Ai fini della sufficienza della motivazione, il giudice deve non solo esprimere il giudizio sulla prova, ma anche rendere intellegibile il percorso logico-argomentativo seguito per pervenire alla conclusione sulla sussistenza e sull’ammontare del credito o del rimborso.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàDecadenza

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