Cassazione Civile, Ordinanza n. 31200/2023 del 09/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di controlli svolti sull'attività di un'associazione culturale e di una società sportiva, l'Ufficio ritenne che l'associazione culturale fosse un soggetto fittiziamente interposto nelle operazioni pubblicitarie e notificò un avviso di accertamento per recuperare IVA indicata in fattura. L'atto fu emesso nei confronti dell'associazione, in persona del ricorrente indicato come presidente e responsabile in solido ex art. 38 c.c. Il destinatario dell'accertamento impugnò l'atto sostenendo di non essere mai stato il legale rappresentante dell'associazione, di aver denunciato la falsità delle firme a lui attribuite e di avere anche ottenuto in sede penale un decreto di archiviazione che escludeva la sua responsabilità per le fatture false. In appello dedusse la violazione dell'art. 2697 c.c. e l'omesso esame del decreto di archiviazione. In cassazione articolò due motivi: con il primo denunciò la nullità della sentenza per violazione dell'art. 116 c.p.c., assumendo che la CTR avesse disatteso gli accertamenti di fatto compiuti in sede penale, che a suo dire avrebbero dovuto vincolare il giudice tributario; con il secondo dedusse la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c., lamentando che la motivazione fosse solo apparente perché sostanzialmente ricalcata sulle difese dell'Ufficio e priva di autonoma valutazione delle sue argomentazioni.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato improcedibile/inammissibile per sopravvenuta definizione agevolata della controversia ai sensi della L. n. 197 del 2022. La Corte ha rilevato che il contribuente aveva depositato istanza di definizione agevolata e prova del pagamento della prima rata, e ha applicato la disciplina della sanatoria fiscale per le liti pendenti con l'Agenzia delle entrate, ritenendo la controversia definibile. Di conseguenza il processo non è proseguito nel merito e la causa è stata dichiarata estinta secondo la disciplina speciale applicabile alla definizione agevolata.
Norme richiamate
art. 38 c.c.
responsabile in solido ex art. 38 c.c.
richiamato come base della responsabilità personale di chi agisce in nome e per conto di un'associazione non riconosciuta, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione per l'effetto estintivo della definizione agevolata
art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972
recupero dell'IVA indicata in fattura ex art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972
norma richiamata nell'avviso di accertamento per il recupero dell'IVA fatturata
art. 2697 c.c.
richiamato dal ricorrente per denunciare un'errata distribuzione dell'onere probatorio in appello
art. 116 c.p.c.
invocato dal ricorrente per censurare la valutazione delle prove e il mancato recepimento degli esiti del giudizio penale
art. 132 c.p.c.
invocato per lamentare motivazione apparente della sentenza di appello
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
indicato come parametro dei vizi processuali denunciati in cassazione
L. n. 197 del 2022, art. 1, commi 186, 192 e 197
controversie attribuite alla giurisdizione tributaria ... possono essere definite ... con il pagamento di un importo pari al valore della controversia; ... risultano definibili le controversie ...; ... il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023
disciplina della definizione agevolata delle liti tributarie pendenti, ritenuta applicabile alla controversia e causa della sua definizione
art. 8 D.Lgs. n. 74 del 2000
richiamato nel passaggio della CTR sul principio del doppio binario tra giudizio penale e giudizio tributario
Massime di principio
- La definizione agevolata delle liti tributarie pendenti, quando rituale e documentata con l'istanza e il pagamento dovuto, determina la chiusura del giudizio senza esame dei motivi di ricorso.
- Nei rapporti tra giudizio penale e giudizio tributario opera il principio del doppio binario: l'esito del procedimento penale non vincola automaticamente il giudice tributario, che valuta autonomamente il materiale probatorio rilevante ai fini fiscali.
- La responsabilità personale di chi agisce in nome e per conto di un'associazione non riconosciuta può essere affermata sulla base di elementi indiziari plurimi e convergenti che dimostrino la concreta gestione dell'attività dell'ente.
- La censura di motivazione apparente richiede di dimostrare che la sentenza sia priva di un reale percorso argomentativo; non basta lamentare che il giudice abbia aderito alle tesi della controparte se la motivazione, letta nel suo complesso, consente di comprendere la ratio decidendi.
- Nel processo tributario, quando l'Ufficio fonda la pretesa su presunzioni gravi, precise e concordanti, il contribuente deve fornire elementi idonei a superare il quadro indiziario valorizzato dall'Amministrazione.
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