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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31200/2023 del 09/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di controlli svolti sull'attività di un'associazione culturale e di una società sportiva, l'Ufficio ritenne che l'associazione culturale fosse un soggetto fittiziamente interposto nelle operazioni pubblicitarie e notificò un avviso di accertamento per recuperare IVA indicata in fattura. L'atto fu emesso nei confronti dell'associazione, in persona del ricorrente indicato come presidente e responsabile in solido ex art. 38 c.c. Il destinatario dell'accertamento impugnò l'atto sostenendo di non essere mai stato il legale rappresentante dell'associazione, di aver denunciato la falsità delle firme a lui attribuite e di avere anche ottenuto in sede penale un decreto di archiviazione che escludeva la sua responsabilità per le fatture false. In appello dedusse la violazione dell'art. 2697 c.c. e l'omesso esame del decreto di archiviazione. In cassazione articolò due motivi: con il primo denunciò la nullità della sentenza per violazione dell'art. 116 c.p.c., assumendo che la CTR avesse disatteso gli accertamenti di fatto compiuti in sede penale, che a suo dire avrebbero dovuto vincolare il giudice tributario; con il secondo dedusse la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c., lamentando che la motivazione fosse solo apparente perché sostanzialmente ricalcata sulle difese dell'Ufficio e priva di autonoma valutazione delle sue argomentazioni.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato improcedibile/inammissibile per sopravvenuta definizione agevolata della controversia ai sensi della L. n. 197 del 2022. La Corte ha rilevato che il contribuente aveva depositato istanza di definizione agevolata e prova del pagamento della prima rata, e ha applicato la disciplina della sanatoria fiscale per le liti pendenti con l'Agenzia delle entrate, ritenendo la controversia definibile. Di conseguenza il processo non è proseguito nel merito e la causa è stata dichiarata estinta secondo la disciplina speciale applicabile alla definizione agevolata.

Norme richiamate

  • art. 38 c.c.

    responsabile in solido ex art. 38 c.c.

    richiamato come base della responsabilità personale di chi agisce in nome e per conto di un'associazione non riconosciuta, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione per l'effetto estintivo della definizione agevolata

  • art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972

    recupero dell'IVA indicata in fattura ex art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972

    norma richiamata nell'avviso di accertamento per il recupero dell'IVA fatturata

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente per denunciare un'errata distribuzione dell'onere probatorio in appello

  • art. 116 c.p.c.

    invocato dal ricorrente per censurare la valutazione delle prove e il mancato recepimento degli esiti del giudizio penale

  • art. 132 c.p.c.

    invocato per lamentare motivazione apparente della sentenza di appello

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    indicato come parametro dei vizi processuali denunciati in cassazione

  • L. n. 197 del 2022, art. 1, commi 186, 192 e 197

    controversie attribuite alla giurisdizione tributaria ... possono essere definite ... con il pagamento di un importo pari al valore della controversia; ... risultano definibili le controversie ...; ... il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023

    disciplina della definizione agevolata delle liti tributarie pendenti, ritenuta applicabile alla controversia e causa della sua definizione

  • art. 8 D.Lgs. n. 74 del 2000

    richiamato nel passaggio della CTR sul principio del doppio binario tra giudizio penale e giudizio tributario

Massime di principio

  • La definizione agevolata delle liti tributarie pendenti, quando rituale e documentata con l'istanza e il pagamento dovuto, determina la chiusura del giudizio senza esame dei motivi di ricorso.
  • Nei rapporti tra giudizio penale e giudizio tributario opera il principio del doppio binario: l'esito del procedimento penale non vincola automaticamente il giudice tributario, che valuta autonomamente il materiale probatorio rilevante ai fini fiscali.
  • La responsabilità personale di chi agisce in nome e per conto di un'associazione non riconosciuta può essere affermata sulla base di elementi indiziari plurimi e convergenti che dimostrino la concreta gestione dell'attività dell'ente.
  • La censura di motivazione apparente richiede di dimostrare che la sentenza sia priva di un reale percorso argomentativo; non basta lamentare che il giudice abbia aderito alle tesi della controparte se la motivazione, letta nel suo complesso, consente di comprendere la ratio decidendi.
  • Nel processo tributario, quando l'Ufficio fonda la pretesa su presunzioni gravi, precise e concordanti, il contribuente deve fornire elementi idonei a superare il quadro indiziario valorizzato dall'Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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