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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31171/2023 del 09/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società da parte del Tribunale, confermata in appello. La società ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello che aveva rigettato il reclamo ex art. 18 l. fall. La decisione di merito aveva ritenuto rituale la notifica dell’istanza di fallimento, eseguita con deposito presso la casa comunale dopo l’insuccesso della notifica PEC e del tentativo presso la sede sociale; aveva inoltre escluso la prova dei requisiti dimensionali di non fallibilità ex art. 1 l. fall. perché la società aveva prodotto fatture e altra documentazione contabile ritenute prive di valore "ufficiale", valorizzando invece solo i bilanci depositati. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell’art. 15, comma 3, l. fall. per asserita irregolarità della notifica dell’istanza di fallimento e del decreto di convocazione; 2) omesso esame di fatti decisivi e mancato esercizio di poteri istruttori officiosi in relazione alla prova dei requisiti dimensionali di cui all’art. 1, comma 2, l. fall., sostenendo che fatture e documentazione consegnate al curatore dimostravano la non fallibilità; 3) violazione degli artt. 1, comma 2, e 18, comma 9, l. fall. e dell’art. 2435 c.c., contestando l’assunto della Corte d’Appello secondo cui solo i bilanci approvati e depositati sarebbero prova utile dei requisiti di non fallibilità. Il quarto motivo è stato assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato l’eccezione preliminare di improcedibilità del ricorso per cassazione per omesso deposito della copia autentica della sentenza e della relata di notifica, ritenendo osservate le formalità richieste per il deposito di copia analogica di documento notificato telematicamente con attestazione di conformità. Ha poi ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, quando la notifica PEC dell’istanza di fallimento non sia possibile o non abbia esito positivo, la notifica presso la sede e, in mancanza, il deposito in casa comunale costituiscono il procedimento previsto dall’art. 15 l. fall., senza necessità di ulteriori ricerche o di notifica presso il domicilio del legale rappresentante. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, reputando che il debitore possa provare la non fallibilità anche con documenti contabili diversi dai bilanci, e che la Corte territoriale avesse errato nel considerare inutilizzabili le fatture e nel non esaminarle concretamente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 369, comma 2, c.p.c.

    Ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione è necessaria la produzione della copia autentica della sentenza impugnata e della relativa relata di notifica; nel caso di copia analogica di documento informatico notificato via PEC, l’attestazione di conformità può rendere idoneo il deposito se la controparte non disconosce la conformità.

  • art. 15, comma 3, l. fall.

    Il ricorso per la dichiarazione di fallimento e il decreto di convocazione vanno notificati prima via PEC; se ciò non è possibile o non ha esito positivo, la notifica segue il tentativo presso la sede legale e, in ulteriore subordine, il deposito in casa comunale, senza necessità di ulteriori formalità proprie della notifica ordinaria.

  • art. 1, comma 2, l. fall.

    La non fallibilità può essere provata dal debitore con strumenti probatori diversi dai bilanci, purché idonei a rappresentare storicamente i dati economico-patrimoniali dell’impresa.

  • art. 18, comma 9, l. fall.

    Nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, il giudice deve valutare i fatti rilevanti ai fini della decisione e può esercitare i poteri istruttori previsti dalla norma.

  • art. 2435 c.c.

    Il richiamo ai bilanci depositati nel registro delle imprese non esclude l’utilizzabilità di altre prove documentali per dimostrare i requisiti dimensionali di non fallibilità.

  • art. 140 c.p.c.

    La Corte ha escluso che, nella disciplina speciale dell’art. 15 l. fall., fosse necessaria la comunicazione dell’avviso di deposito secondo le formalità della notifica ordinaria ex art. 140 c.p.c.

  • art. 145 c.p.c.

    È richiamato in chiave comparativa: la disciplina speciale fallimentare non richiede le ulteriori cautele previste per la notifica ordinaria alle persone giuridiche.

  • art. 148 c.p.c.

    Non è richiesto, nel procedimento speciale ex art. 15 l. fall., che l’ufficiale giudiziario documenti ulteriori ricerche secondo il modello dell’art. 148 c.p.c.

  • art. 23, comma 2, d.lgs. n. 82 del 2005

    Il disconoscimento della conformità della copia analogica all’originale informatico esclude la possibilità di superare il difetto di attestazione mediante la sola mancata contestazione della controparte.

  • art. 9, commi 1-bis e 1-ter, l. n. 53 del 1994

    Il difensore è legittimato a estrarre copie analogiche del messaggio PEC e dei relativi allegati e ad attestarne la conformità ai documenti informatici originali.

  • art. 35, comma 2, d.lgs. n. 149/2022

    È richiamato per indicare che il deposito telematico nel giudizio di cassazione è stato introdotto solo successivamente, confermando la rilevanza del deposito analogico con attestazione di conformità nel caso deciso.

  • art. 16, d.l. n. 179 del 2012

    È menzionato come eccezione rispetto alle notificazioni e comunicazioni a cura della cancelleria, nel contesto del processo telematico.

  • art. 17, comma 1, lett. a), d.l. n. 179 del 2012

    È la norma che ha sostituito l’art. 15, comma 3, l. fall., introducendo il procedimento notificatorio speciale per la dichiarazione di fallimento.

Massime di principio

  • Nel procedimento di cassazione, la mancanza del deposito dell’originale informatico notificato può essere sanata dal deposito di copia analogica con attestazione di conformità, se la controparte non disconosce la conformità della copia all’originale.
  • La disciplina speciale della notifica dell’istanza di fallimento ex art. 15 l. fall. è improntata a celerità e speditezza: se la notifica via PEC non è possibile o non va a buon fine, il mancato rinvenimento presso la sede legale legittima il deposito in casa comunale senza ulteriori formalità tipiche della notifica ordinaria.
  • Nel giudizio sul reclamo avverso la dichiarazione di fallimento, la non fallibilità può essere provata con qualunque documentazione contabile o documentale idonea a rappresentare i dati economico-patrimoniali dell’impresa, non essendo i bilanci l’unico mezzo di prova.
  • Il giudice di merito non può limitarsi a escludere la valenza probatoria di documenti contabili qualificandoli come "non ufficiali", ma deve esaminarli concretamente per valutarne l’attendibilità ai fini dei requisiti dimensionali di cui all’art. 1 l. fall.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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