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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24021/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia trae origine da un’operazione immobiliare complessa: una società era stata costituita da più soggetti, aveva acquisito il diritto di subentrare in un preliminare di acquisto di un immobile, aveva poi acquistato l’immobile e successivamente le quote sociali erano state cedute al soggetto finale interessato. L’Amministrazione finanziaria ha ritenuto che la sequenza negoziale fosse elusiva ai sensi dell’art. 10-bis l. 212/2000, sostenendo che, tramite la costituzione della società veicolo e la rivalutazione delle quote con imposta sostitutiva, i contribuenti avessero trasformato una plusvalenza immobiliare in plusvalenza da cessione di partecipazioni, beneficiando del regime più favorevole previsto dal d.l. 70/2011. L’Agenzia ha quindi notificato avvisi di accertamento per recuperare a tassazione le maggiori imposte e ha anche imputato a reddito versamenti non giustificati sui conti correnti. In cassazione ha dedotto: (1) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c., in particolare l’estraneità della società al bando e la sua inattività dopo l’acquisto; (2) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e dell’art. 116 c.p.c. per avere la CTR escluso il valore indiziario degli elementi presuntivi valorizzati dall’Ufficio; (3) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme sul contenuto della sentenza tributaria. Il contribuente ha resistito al ricorso.

La decisione

Per il rapporto processuale relativo al primo contribuente, la Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata ex art. 1, commi 188 e 198, l. 197/2022, rilevando il pagamento della rata dovuta sulla base della domanda di agevolazione. Per il secondo contribuente, la Corte ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate: ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché diretto a sollecitare una rivalutazione del merito e perché la CTR aveva comunque esaminato i fatti; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava ancora a una nuova valutazione del materiale istruttorio, mentre il giudice di merito aveva correttamente apprezzato gli indizi nel loro complesso; ha infine ritenuto infondato il terzo motivo, escludendo la motivazione apparente poiché la sentenza regionale esponeva il percorso logico-giuridico seguito e le ragioni della decisione. Ne è seguita la condanna dell’Agenzia al pagamento delle spese in favore del contribuente resistente.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 27 luglio 2000, n. 212

    La Corte richiama la norma in tema di abuso del diritto/elusione fiscale, ma valuta che la CTR abbia escluso correttamente la ricorrenza dei presupposti dell’abuso per difetto di prova dell’assenza di sostanza economica e dell’interposizione fittizia.

  • d.l. 13 maggio 2011, n. 70

    È richiamato come fonte della disciplina agevolativa sulla rivalutazione delle partecipazioni e sul regime fiscale più favorevole per le plusvalenze da cessione di quote.

  • art. 67, comma 1, lett. b), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    È indicato come regime ordinario delle plusvalenze da cessione di immobili, contrapposto a quello più favorevole ottenuto dai contribuenti secondo la prospettazione dell’Ufficio.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio deducibile riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo e non la mancata considerazione di singoli elementi istruttori né il cattivo esercizio della valutazione delle prove.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    La valutazione delle presunzioni richiede un apprezzamento unitario di gravità, precisione e concordanza; non è censurabile in cassazione se il giudice di merito ha esaminato complessivamente gli elementi indiziari senza violare i criteri legali.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte osserva che la censura tendeva in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito, non una violazione dei criteri legali di prova.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è nulla solo se mancante o meramente apparente; non basta che sia sintetica o non condivisa dalla parte soccombente.

  • art. 1, comma 188, l. 197/2022

    È la base del calcolo dell’importo dovuto nella definizione agevolata, pari al 15% del totale da versare in presenza di soccombenza dell’Agenzia nel grado di appello.

  • art. 1, comma 198, l. 197/2022

    Consente la dichiarazione di estinzione del giudizio in presenza della definizione agevolata e della documentazione del pagamento dovuto.

  • art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. 546/1992

    È richiamato in relazione al contenuto della sentenza tributaria e alla dedotta carenza motivazionale, esclusa dalla Corte.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È richiamato per le conclusioni scritte del Procuratore Generale nel procedimento camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte esclude la sua applicazione nel caso di soccombenza dell’Amministrazione ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di censurare la mera mancata valorizzazione di singoli elementi probatori, se il fatto storico rilevante è stato comunque esaminato dal giudice di merito.
  • La deduzione di violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. è ammissibile solo se il giudice di merito abbia disatteso i criteri legali di gravità, precisione e concordanza nella valutazione complessiva delle presunzioni; non è sufficiente contestare il diverso apprezzamento del materiale indiziario.
  • In materia di abuso del diritto fiscale, non basta la presenza di un vantaggio fiscale e di una sequenza negoziale ravvicinata: l’Amministrazione deve provare gli elementi costitutivi della fattispecie, inclusa l’assenza di sostanza economica o la possibile interposizione fittizia, mentre resta lecita la scelta del regime opzionale più favorevole previsto dal legislatore.
  • La motivazione è apparente solo quando non consente di comprendere il percorso argomentativo seguito dal giudice; non sussiste nullità se la sentenza ricostruisce i fatti di causa, espone le ragioni della decisione e rende controllabile il ragionamento decisorio.
  • La valutazione unitaria degli indici di abuso o di simulazione non può essere frammentata in cassazione per ottenere un nuovo giudizio di merito sui medesimi elementi fattuali.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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