Cassazione Civile, Ordinanza n. 24002/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine dall’impugnazione, da parte di un contribuente, di una comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria ex art. 77, comma 2-bis, d.P.R. n. 602 del 1973 e di una successiva intimazione di pagamento, riferite a cartelle esattoriali e a un avviso di accertamento che il contribuente assumeva non essere stati notificati. In primo e in secondo grado il dibattito si è concentrato, da un lato, sulla mancata produzione degli atti presupposti e, dall’altro, sulla produzione, da parte dell’agente della riscossione, di copie delle relate di notifica e degli avvisi di ricevimento. Il ricorrente in cassazione ha proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 2712 e 2719 c.c., sostenendo che non si trattasse di un semplice disconoscimento di conformità delle copie agli originali, ma della contestazione radicale dell’esistenza stessa degli atti presupposti, con conseguente erroneità della decisione di merito che aveva ritenuto generico il disconoscimento; 2) omesso esame di un fatto decisivo, ossia l’inesistenza e la mancata produzione degli atti presupposti; 3) violazione dell’art. 22, comma 5, d.lgs. n. 546 del 1992, assumendo che il giudice avrebbe dovuto ordinare l’esibizione degli originali della documentazione prodotta in copia dall’amministrazione; 4) violazione dell’art. 19, comma 1-quater, d.P.R. n. 602 del 1973, deducendo che l’intimazione di pagamento fosse stata notificata prima della decisione sull’istanza di rateizzazione dell’avviso di accertamento e che, quindi, l’agente della riscossione non potesse avviare nuove azioni esecutive prima del rigetto dell’istanza.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la prova della notificazione delle cartelle può essere fornita mediante la produzione della relata di notifica e/o dell’avviso di ricevimento, senza necessità di produrre anche la cartella; ha inoltre affermato che la contestazione del contribuente non poteva limitarsi a un generico disconoscimento delle copie delle relate di notifica, essendo necessaria, per negare l’avvenuta notificazione, una diversa e più incisiva contestazione processuale. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato perché l’art. 22, comma 5, d.lgs. n. 546 del 1992 riguarda gli atti relativi alla costituzione in giudizio del ricorrente e alla notificazione del ricorso, non la documentazione prodotta dall’amministrazione finanziaria per provare la notificazione degli atti presupposti. Il quarto motivo è stato rigettato poiché la richiesta di rateizzazione preclude nuove azioni esecutive ma non vieta la notificazione dell’intimazione di pagamento, che è atto premonitorio e non esecutivo. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata tempestiva costituzione dell’Agenzia delle Entrate con controricorso e per la mancata costituzione dell’agente della riscossione.
Norme richiamate
art. 77, comma 2-bis, d.P.R. n. 602 del 1973
comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria
individua l’atto impugnato relativo alla preventiva iscrizione ipotecaria.
art. 2712 c.c.
richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione delle copie documentali; la Corte ha escluso che la censura potesse fondarsi su un mero disconoscimento generico.
art. 2719 c.c.
il disconoscimento della conformità delle copie agli originali deve essere espresso, specifico e circostanziato; non basta una contestazione generica o un semplice diniego dell’originale.
art. 7, L. n. 212 del 2000
la Corte ha condiviso la statuizione di merito secondo cui l’intimazione di pagamento, atto vincolato, può motivarsi per relationem senza necessità di nuova allegazione degli atti presupposti già notificati.
art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato dalla parte ricorrente per sostenere la possibilità di produzione in appello della documentazione; la Corte non vi ha fondato l’accoglimento delle doglianze.
art. 22, comma 5, d.lgs. n. 546 del 1992
l’obbligo del giudice di ordinare l’esibizione degli originali riguarda gli atti relativi alla costituzione in giudizio e alla notificazione del ricorso, non la prova della notificazione degli atti presupposti prodotta dall’amministrazione.
art. 19, comma 1-quater, d.P.R. n. 602 del 1973
a seguito della presentazione di tale richiesta […] non possono essere avviate nuove azioni esecutive sino all'eventuale rigetto della stessa
la preclusione opera sulle azioni esecutive, ma non sulla notificazione dell’intimazione di pagamento, che non è qualificabile come atto esecutivo.
art. 50, d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato come base normativa dell’intimazione di pagamento.
art. 25, d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato dalla parte ricorrente tra le norme asseritamente violate in relazione agli atti della riscossione.
art. 26, d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato dalla parte ricorrente tra le norme asseritamente violate in relazione alle notifiche degli atti della riscossione.
art. 76, d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato dalla parte ricorrente tra le norme asseritamente violate in relazione all’azione di riscossione.
art. 1335 c.c.
la comunicazione pervenuta all’indirizzo del destinatario si presume conosciuta, salvo prova contraria dell’impossibilità incolpevole di prenderne cognizione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
indicata come norma processuale per le censure di violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
indicata come norma processuale per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per il deposito della memoria da parte del ricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La prova della regolare notificazione di una cartella di pagamento può essere fornita mediante la produzione della relata di notifica e/o dell’avviso di ricevimento, senza che sia necessaria la produzione in giudizio della cartella stessa.
- Il disconoscimento delle copie documentali ex art. 2719 c.c. deve essere chiaro, specifico e circostanziato; non è sufficiente una contestazione generica delle copie prodotte dalla controparte.
- Quando la parte contesta non la difformità della copia dall’originale, ma la stessa esistenza dell’originale o dell’atto presupposto, la censura non si esaurisce in un semplice disconoscimento di copia e richiede strumenti processuali più incisivi.
- L’art. 22, comma 5, d.lgs. n. 546 del 1992 non impone al giudice tributario di ordinare l’esibizione degli originali di documenti prodotti dall’amministrazione per dimostrare la notificazione di atti presupposti, poiché la norma riguarda gli atti relativi alla costituzione in giudizio e alla notificazione del ricorso.
- L’istanza di rateizzazione del debito tributario preclude l’avvio di nuove azioni esecutive, ma non impedisce la notificazione dell’intimazione di pagamento, che ha natura premonitrice e non esecutiva.
- L’intimazione di pagamento, quando richiama atti presupposti già notificati, può essere motivata per relationem senza necessità di nuova allegazione di tali atti.
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