Cassazione Civile, Ordinanza n. 24013/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (compratore)
La controversia
La controversia nasce da una vendita di un trituratore usato tra una ditta individuale venditrice e una società acquirente. L'acquirente ha chiesto la risoluzione del contratto e la restituzione di euro 70.000, sostenendo di avere già pagato integralmente il prezzo ma di non avere mai ricevuto il bene. Il venditore ha resistito affermando di essere sempre rimasto disponibile alla consegna e che l'onere del ritiro gravasse sull'acquirente in base alla conferma d'ordine e all'art. 1510 c.c. Il Tribunale ha rigettato la domanda ritenendo provato che le parti avessero posto a carico dell'acquirente il ritiro del bene e che non vi fosse stato successivo accordo modificativo. La Corte d'appello, invece, ha accolto il gravame della società acquirente, ha dichiarato risolto il contratto per inadempimento del venditore e ha ritenuto provato un accordo modificativo che spostava sul venditore l'obbligo di consegna, valorizzando in particolare il documento di trasporto sottoscritto dal venditore e la lettera di accompagnamento, qualificando così la fattispecie ai sensi dell'art. 1510, secondo comma, c.c. In cassazione il venditore ha proposto quattro motivi: travisamento/errata valutazione della prova documentale e orale; omesso esame di un fatto decisivo; violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e dell'art. 183, comma 6, c.p.c.; violazione e falsa applicazione dell'art. 1510 c.c., sostenendo che dovesse applicarsi solo il primo comma della norma.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o comunque infondati tutti e quattro i motivi. In particolare, ha affermato che i primi due motivi miravano in realtà a una non consentita rivalutazione del materiale probatorio, mentre la Corte d'appello aveva esaminato compiutamente documenti e testimonianze senza incorrere in travisamento della prova né in omesso esame di un fatto decisivo. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi: il richiamo al contratto di trasporto era stato utilizzato solo per qualificare giuridicamente la fattispecie e stabilire l'applicabilità dell'art. 1510, secondo comma, c.c., senza violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Il quarto motivo è stato parimenti inammissibile perché si limitava a reiterare le difese di merito senza indicare uno specifico errore di diritto della sentenza impugnata. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Base processuale del ricorso introduttivo in primo grado con rito sommario di cognizione.
primo comma; secondo comma
La Corte ribadisce che la disciplina va applicata secondo la concreta ricostruzione dell'accordo tra le parti: il richiamo al trasporto e alla consegna è rilevante per stabilire se l'obbligo di consegna gravasse sul venditore o se il ritiro fosse a carico del compratore.
La violazione è deducibile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi; non basta contestare il diverso apprezzamento delle prove ritualmente acquisite.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce alla prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o valuta discrezionalmente una prova soggetta a regola legale; non quando si contesta il cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il vizio processuale non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione del merito probatorio.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
L'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice.
Non è violato se il giudice si limita a qualificare giuridicamente i fatti allegati senza pronunciare su domande nuove o modificare il bene della vita richiesto.
Il richiamo alla tardività di nuovi fatti o allegazioni è evocato come profilo di dedotta violazione, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché non attaccava la ratio decidendi.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il motivo deve essere specifico e colpire la ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, va dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Parametro per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di travisamento della prova o di omesso esame in una richiesta di nuova valutazione del compendio istruttorio; il vizio è configurabile solo quando il giudice abbia falsamente percepito il contenuto oggettivo della prova o abbia omesso un fatto storico decisivo effettivamente discusso.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non sussiste per il solo fatto che la parte ritenga erroneo il peso attribuito dal giudice alle prove ritualmente acquisite: occorre invece l'uso di prove non introdotte in causa o l'attribuzione a una prova di un valore legale diverso da quello previsto.
- L'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato nella motivazione, anche in modo non analitico.
- Il giudice di merito può richiamare fatti e documenti anche per qualificare giuridicamente il rapporto e individuare la norma applicabile, senza violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, purché non alteri il petitum o la causa petendi.
- Il ricorso per cassazione deve contenere censure autonome e specifiche contro la ratio decidendi della sentenza impugnata: la mera riproposizione delle difese già svolte in merito non integra un valido motivo di impugnazione.
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